Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/1998, n. 8046
CASS
Sentenza 10 giugno 1998

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Massime1

Ai sensi dell'art. 479, comma 3, cod. proc. pen. il giudice può revocare anche di ufficio, per effetto del decorso dell'anno, l'ordinanza di sospensione emessa al dibattimento in attesa della risoluzione della controversia civile riguardante la dichiarazione di fallimento, assumendosi l'onere di risolvere direttamente la questione della assoggettabilità al fallimento. (Fattispecie in cui il giudice penale ha affermato la responsabilità per bancarotta patrimoniale e documentale dell'amministratore di una società cooperativa, ritenendo incontestabile, in base all'art. 2540, comma 2, cod. civ. e alla pacifica giurisprudenza civile sul punto, la assoggettabilità alla procedura fallimentare delle società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale).

Commentario1

  • 1Corte di Cassazione: Sentenza n.8227 del 6 aprile 2009
    https://www.antonellapedone.com/articoli · 6 aprile 2009

    (Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 15.2.2002 il Tribunale di Roma, in sede di modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocava l'obbligo imposto a Sb. Gi. di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni conviventi con la madre Ch. Mo., ritenendo che avessero raggiunto l'autosufficienza economica. Proponeva reclamo la madre, chiedendo la revoca di tale provvedimento. All'esito del giudizio, svoltosi con le forme della camera di consiglio e con l'intervento del Procuratore Generale, la Corte d'Appello di Roma con decreto del 20.4-20.6.2005 accoglieva il reclamo, revocando il decreto del Tribunale. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/1998, n. 8046
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8046
Data del deposito : 10 giugno 1998

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