Sentenza 10 giugno 1998
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 479, comma 3, cod. proc. pen. il giudice può revocare anche di ufficio, per effetto del decorso dell'anno, l'ordinanza di sospensione emessa al dibattimento in attesa della risoluzione della controversia civile riguardante la dichiarazione di fallimento, assumendosi l'onere di risolvere direttamente la questione della assoggettabilità al fallimento. (Fattispecie in cui il giudice penale ha affermato la responsabilità per bancarotta patrimoniale e documentale dell'amministratore di una società cooperativa, ritenendo incontestabile, in base all'art. 2540, comma 2, cod. civ. e alla pacifica giurisprudenza civile sul punto, la assoggettabilità alla procedura fallimentare delle società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale).
Commentario • 1
- 1. Corte di Cassazione: Sentenza n.8227 del 6 aprile 2009https://www.antonellapedone.com/articoli · 6 aprile 2009
(Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto del 15.2.2002 il Tribunale di Roma, in sede di modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, revocava l'obbligo imposto a Sb. Gi. di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni conviventi con la madre Ch. Mo., ritenendo che avessero raggiunto l'autosufficienza economica. Proponeva reclamo la madre, chiedendo la revoca di tale provvedimento. All'esito del giudizio, svoltosi con le forme della camera di consiglio e con l'intervento del Procuratore Generale, la Corte d'Appello di Roma con decreto del 20.4-20.6.2005 accoglieva il reclamo, revocando il decreto del Tribunale. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/1998, n. 8046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8046 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. JETTI GUIDO PRESIDENTE del 10.6.1998
1. Dott. MALINCONICO ALFONSO CONSIGLIERE SENTENZA
2. " MA FR " N.1227
3. " CI UN " REGISTRO GENERALE
4. " OC ND " N.1199/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
LL IA IA n. Roma il 10.6.1929
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 13.5.1997 visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Marrone Udito il Pubblico Ministero dr. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Nicola Romano del foro di Roma MOTIVI
1) L'imputata è stata dichiarata colpevole del reato di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, in esso assorbito il reato di false comunicazioni sociali, e condannata alla pena di anni quattro di reclusione, perché nella qualità di amministratore della società cooperativa s.r.l. "Consorzio Cooperative Edilizie SA CO", dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza in data 9.11.1989, distraeva i beni di detta società per un valore, secondo l'originaria contestazione, di lire 36 miliardi circa;
ed inoltre, con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori, in parte sottraeva e distruggeva i libri e le altre scritture contabili, in parte teneva detta documentazione in guisa che non era possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della citata società; con le aggravanti di aver commesso più fatti di bancarotta fraudolenta e di avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità. Il Consorzio era stato costituito il 25.9.1980, tra sei cooperative edilizie (tutte denominate SA CO con l'aggiunta di un numero romano), le cui finalità specificate nell'art. 6 dello Statuto, erano assai ampie e spaziavano dall'assistenza alle cooperative aderenti, fino all'assegnazione degli alloggi sociali in favore dei soci delle cooperative, attraverso la gestione dell'attività di finanziamento delle costruzioni edilizie, dell'acquisto delle aree su cui le stesse dovevano realizzarsi, dell'attività tecnico legale amministrativa legata ai complessi immobiliari, della costruzione degli alloggi delle cooperative consorziate, nei confronti delle quali, a norma dello Statuto, il consorzio operava come mandatario.
L'imputata era stata Presidente del C.d.A. dalla data della costituzione del Consorzio al 13.4.1989, quando erano state accettate le sue dimissioni;
secondo i giudici del merito, la SP aveva gestito il Consorzio con metodi verticistici e personalizzati con non comune accentramento di poteri, di un Ente con strutture e mezzi imponenti, con programmi ambiziosi, idonei ad influire non marginalmente sull'assetto urbanistico di una vasta porzione della periferia romana e che soprattutto muoveva rilevanti interessi imprenditoriali ed economici, sempre tenuti ben presenti dalla SP nell'indirizzare le scelte di gestione del Consorzio. A seguito di un dibattimento protrattosi nel tempo a causa della sospensione disposta ex art. 479 c.p.p. e poi revocata dopo il decorso di un anno, il Tribunale in data 6.11.1995 emetteva la sentenza di condanna fornita di motivazione adeguata alla complessità della vicenda e alle argomentazioni difensive. La Corte di Appello ha confermato il giudizio di primo grado;
ha premesso che "il thema decidendum deve essere limitato, a giudizio di questa Corte, all'esame di 3 punti decisivi della presente controversia, rimandando per tutte le altre questioni sollevate dalla difesa della SP alla sentenza di primo grado che ha esaurientemente trattato ogni profilo giuridico, la cui motivazione, analitica ed esaustiva, questa Corte condivide e fa propria."
È passata poi all'esame dei tre punti:
a) la corretta applicazione dell'art. 479 c.p.p., questione che forma oggetto di uno specifico motivo di appello;
b) l'ipotesi contestata della bancarotta documentale, della quale diffusamente i difensori della SP trattano nei motivi di appello;
c) la mancata concessione all'imputata delle attenuanti generiche e la misura della pena inflittale.
Sul primo punto la Corte ha ritenuto che il Tribunale aveva correttamente applicato l'art. 479 c.p.p. e che, ove mai fosse venuto meno lo status di fallito a seguito della revoca del fallimento in sede civile, poteva soccorrere l'istituto della revisione. Sul secondo punto, attinente la bancarotta documentale ha ritenuto il reato configurabile, in particolare in relazione all'omissione nei conti d'ordine della società, degli avalli prestati in favore del secondo consorzio di imprese, il Consorzio Acli AU 20, ora Anagnina 73, del quale la SP era presidente del c.d.A..
Ciò, in quanto gli amministratori hanno l'obbligo di impedire non solo gli atti pregiudizievoli per la società, ma anche quelli pregiudizievoli per i soci, i creditori ed i terzi. D'altra parte il curatore non è stato in grado di chiarire, in base alle scritture contabili disponibili, la fitta rete di rapporti, peraltro illegittimi, intrattenuti dalla SP con il consorzio Acli AU 20, stante l'anomalia dei rapporti tra i due consorzi con la realizzazione di "atti comportanti illegittime confusioni patrimoniali"; ne' è stato in grado di ricostruire la natura di determinate posizioni creditorie del Consorzio SA CO nei confronti del consorzio Acli AU 20.
In sostanza l'omessa annotazione nei conti d'ordine del Consorzio, degli avalli per oltre 5 miliardi di lire, mentre da un lato ha occultato nei confronti dei soci, e soprattutto dei terzi contraenti, l'ingente posta della garanzia prestata dal Consorzio e quindi l'esposizione debitoria da essa derivante, dall'altro ha significativamente inciso sulla ricostruzione del patrimonio del Consorzio medesimo in particolare con riferimento ai surriferiti rapporti con il Consorzio Acli AU, che, a detta dello stesso curatore "sono rimasti del tutto oscuri".
Sul terzo punto, la Corte ha ritenuto di non potere accedere alla richiesta delle attenuanti generiche in quanto "la SP ha effettivamente gestito il Consorzio, addirittura in prima persona, prevaricando a più riprese il Consiglio di Amministrazione e non ha svolto il ruolo di semplice prestanome di un'amministratore di fatto, pur dando la chiara sensazione di essere completamente alla mercè delle iniziative dei fratelli EI.11
Ella ha dato al Consorzio un indirizzo per il quale esso è stato messo, di fatto, al servizio di interessi imprenditoriali ed economici imponenti, "in totale disprezzo" come ben evidenziato dal Tribunale, "per le finalità mutualistiche cui doveva essere ispirato ogni atto di gestione, nell'interesse dei piccoli risparmiatori, che legittimamente aspiravano ad un'abitazione, non per fini speculativi, bensì per soddisfare inderogabili esigenze abitative". 2) Col ricorso la difesa deduce:
I - la violazione del disposto di cui all'art. 606, 1^ co. lett. e) c.p.p., in quanto la Corte di Appello ha ritenuto di esaminare soltanto tre dei cinque motivi di appello trascurando completamente quelli relativi, rispettivamente all'apprezzamento dello stato di insolvenza, e quindi all'assoggettabilità al fallimento del Consorzio SA CO, ed alla sussistenza della ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
II - illegittimità ed erroneità della sentenza impugnata in punto di apprezzamento dello stato di insolvenza ed assoggettabilità al fallimento del Consorzio SA CO, stante la illegittimità della valutazione dello stato di insolvenza alla stregua della disciplina fallimentare anziché del disposto dell'art. 2540 c.c. in particolare per l'insussistenza del presupposto dell'esercizio di attività commerciale ostandovi lo statuto e non potendosi ritenere validi elementi di prova dell'esercizio della stessa in concreto, il rilascio di avalli, gli atti di disposizione patrimoniale attinenti alla vendita del centro commerciale e dei negozi e la cessione e scambio di titoli di credito nei confronti di società estranee al Consorzio.
III - illegittimità ed erroneità della sentenza appellata in punto di declaratoria di sussistenza e di responsabilità della SP per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Sostiene che la Corte di appello ha trascurato il motivo col quale si lamentava che il Giudice di primo grado, pur avendo accertato ed affermato che non risultava provato che la SP avesse tratto profitto personale, aveva poi dato credito, sorprendentemente, alle deposizioni dei consiglieri di amministrazione del Consorzio, ed altresi aveva affermato la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e la responsabilità della SP, sulla base degli stessi fatti che, contestati nel 1990 e quindi quando il fallimento era stato già dichiarato da oltre un anno, avevano formato oggetto dell'imputazione a carico della stessa SP, peraltro in concorso con i fratelli EI, del reato di truffa aggravata, che lo stesso Giudice, nello stesso processo, ai sensi dell'art. 129 c.p.p, con sentenza del 28.1.1991, aveva dichiarato estinto per amnistia in applicazione del DPR 12 aprile 1990, n. 75. - e che è incomprensibile come quei medesimi fatti potessero essere stati nuovamente assunti come elementi costitutivi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e come, negandosi il concorso con i fratelli EI, che altrimenti sarebbero dovuti risultare imputati nello stesso processo per bancarotta, assorbito in questo il reato di truffa aggravata, potesse essere stata riconosciuta la sussistenza, a carico della SP, del dolo specifico proprio del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
IV - illegittimità della sentenza che si impugna per violazione del disposto di cui all'art. 606, 1^ co., lett. b) ed e) c.p.p., perché viziata per violazione e/o erronea applicazione del disposto dell'art. 216 n. 2 L.F. e dell'art. 2421, 2^ co. C.C.
V - violazione della legge penale e illogicità di particolare gravità, fatti posti alla base dell'ipotesi di truffa aggravata estinta per amnistia e quindi non più sussumibili nell'ipotesi di bancarotta;
- per aver la Corte valutato come fatti rilevanti al fine della meritevolezza delle attenuanti generiche fatti attinenti al Consorzio Acli AU 20 oggetto di valutazione in separato processo, tuttora pendente;
- per aver la Corte valutato l'omessa indicazione degli avalli nei bilanci, costituenti soltanto una garanzia e quindi fatti ad effetti patrimoniali eventuali, come omessa esposizione debitoria, e quindi come omessa esposizione di fatti ad effetto patrimoniale immediato;
- per avere la Corte ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219 n. 1 L.F. senza valutare minimamente il motivo di appello proposto al riguardo.
Conclude, perciò, chiedendo che questa Corte cassi l'impugnata sentenza ovvero la riformi rideterminando la pena, per la concessione delle attenuanti generiche prevalenti, in misura inferiore ad anni due con sospensione condizionale ed altri benefici di legge. Con memoria depositata il 22.5.1998 il difensore ha allegato:
a) copia della sentenza resa in data 2 marzo - 27 aprile 1998 dal Tribunale di Roma - Sezione X Penale - nel procedimento penale contro la AR PI SP ed altri, imputati di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a fatti commessi nella gestione ed amministrazione della Soc. Coop. Consorzio Cooperative Edilizie Anagnina '73 a r.l. (gia' denominata Consorzio Acli AU n. 20) dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Roma del 20.10.1989;
b) copia del verbale di assemblea da cui risulta che il Consorzio Cooperative Edilizie CL AU n. 20 - Soc. Coop. a r.l. ha mutato la propria denominazione in Consorzio Cooperative Edilizie Anagnina 173, Soc. Coop. a.r.l..
3) Il ricorso non è fondato.
I - Coi motivi di appello l'imputata aveva dedotto:
1 - la violazione dell'art. 479 c.p.p.; 2) la questione attinente la assoggettabilità al fallimento del Consorzio SA CO;
3) l'insussistenza della bancarotta documentale;
4) l'insussistenza della bancarotta patrimoniale (per mancanza di dolo, data la totale soggezione della SP al gruppo EI e la stipula dei contratti con le società dei fratelli EI "con la speranza di salvare il programma sociale e pertanto senza alcun intento fraudolento"); 5) erroneità della sentenza in punto determinazione della pena.
La Corte di Appello ha affrontato espressamente la prima, la terza e la quinta questione sottoposta al suo esame, mentre ha rinviato alla motivazione del Tribunale per le altre due. Nessuna violazione di norma processuale è qui contestabile. Il giudice dell'appello ben può limitarsi a motivare per relazione con rinvio alla motivazione del giudice di primo grado, tutte le volte in cui i motivi proposti dalle parti attengono a questioni di diritto la cui soluzione condivide col giudice di primo grado.
Il giudice di secondo grado, infatti, in tal caso, non avrebbe che da ripetere le argomentazioni del primo giudice;
ne' può essere ipotizzata lesione del diritto di difesa posto che è innegabile la conoscenza da parte del difensore della sentenza di primo grado. Nel caso in esame, vi è di più, in quanto il giudice dell'appello nella parte narrativa della sentenza, ha dato conto di tutte le questioni sollevate dalla difesa coi motivi di appello e affrontate dal giudice di primo grado.
Nel merito, questa Corte, ritiene siano state correttamente risolte, sotto il profilo giuridico, entrambe le questioni affrontate dal Tribunale, alle quali la Corte di Appello ha rinviato. Premesso che, ai sensi dell'art. 479, 3 c.p.p. il giudice penale può revocare anche di ufficio, per effetto del solo decorso dell'anno, l'ordinanza di sospensione emessa al dibattimento in attesa della risoluzione della controversia civile riguardante la dichiarazione di fallimento, assumendosi in tal modo egli stesso l'onere di risolvere le eventuali particolari complessità della controversia, va osservato:
A) la assoggettabilità alla procedura fallimentare del Consorzio è incontestabile ai sensi dell'art.2540 cpv Cod. Civ. (per il quale sono soggette a fallimento le società cooperative che hanno per oggetto un'attività commerciale), alla luce dell'attività commerciale in concreto da esso svolta e desumibile dalle operazioni finanziarie estranee al rapporto di mutualità.
Le Sezioni Unite di questa Corte sono ripetutamente intervenute sull'argomento ed hanno precisato:
- che lo scopo mutualistico di una società cooperativa non è inconciliabile con l'intento di lucro, ben potendo questi due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato (S.U. sent. 766 del 10.3.1969, ric. Esatt. Napoli);
- che l'assoggettamento di una società cooperativa a fallimento, e quindi la giurisdizione del giudice ordinario sulla relativa domanda, vanno affermati, a norma dell'art. 2540 co. 2^ Cod. Civ., quando la Cooperativa medesima risulti in concreto svolgere un'attività commerciale con fini speculativi (non incompatibili con lo scopo mutualistico), indipendentemente dal fatto che tale attività rientri o meno nell'oggetto sociale (S.U. sent. n. 1104 del 24.2.1986 e n. 1665 del 12.3.1986). Non possono essere condivise, perciò, le argomentazioni difensive sulla non assoggettabilità dal fallimento del consorzio, data la sua natura mutualistica (il suo statuto non prevede l'esercizio di attività commerciale, esclude lo scopo di lucro e stabilisce che l'attività del consorzio rimane uniformata al principio di solidarietà e mutualità). La natura mutualistica - come già osservato - non esclude in via di principio quella commerciale che, in concreto, i giudici del merito hanno accertato come svolta dal Consorzio. Attività che il Tribunale ha desunto:
dagli avalli prestati dal Consorzio SA CO a favore del Consorzio CL AU 20; dagli atti di disposizione patrimoniale attinenti alla vendita del centro commerciale e dei negozi;
dalle cessioni e scambio di titoli di credito nei confronti di società estranee al Consorzio.
Vendite e scambi di titoli non necessitano di ulteriori argomentazioni per indicarne la natura di atti commerciali. Quanto agli avalli prestati dal Consorzio SA CO a favore del Consorzio CL AU, va osservato che anche l'adesione - sottolineata dalla difesa - tanto del Consorzio SA CO quanto del Consorzio CL AU - alla Confederazione Cooperative Italiane ed al Movimento aclista, non giustifica dal punto di vista giuridico, la correttezza delle operazioni finanziarie sulla base del principio di solidarietà e mutualità, ispiratore dell'attività consortile.
Infatti per ampie che fossero le finalità indicate nello statuto del Consorzio SA CO (art. 6 citato) esse attenevano pur sempre all'assistenza alle cooperative aderenti al Consorzio e non, quindi, ai rapporti con altri consorzi anche se appartenenti allo stesso movimento.
Correttamente, perciò, i giudici del merito, hanno ritenuto la Cooperativa Consorzio SA CO, non soggetta a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 195 L. Fall., ma soggetta al fallimento, ai sensi dell'art. 2540 cpv. Cod. Civ. B) Alla assoggettabilità del Consorzio al fallimento, consegue che la valutazione dello stato di insolvenza del Consorzio non può essere effettuata ai sensi dell'art. 2540, 1^ co. Cod. Civ. e cioè sulla base dell'insufficienza delle attività della società per il pagamento dei debiti. La natura commerciale dell'attività del Consorzio, comporta, invece, l'applicabilità del capoverso dello stesso articolo 2540 e quindi la valutazione della insolvenza in base all'art. 5 L. Fall. e cioè sulla base dell'incapacità del Consorzio di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Passando, ora, all'esame delle censure difensive sull'omesso esame da parte della Corte di Appello della posizione dei fratelli EI e dell'imputazione a carico della SP (in concorso con i fratelli EI) del reato di truffa, aggravata (dichiarato estinto per amnistia), va rilevato che esse sono manifestamente infondate, dato che i EI non sono imputati in questo processo e che il reato di truffa per costante giurisprudenza di questa Corte, concorre materialmente col delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale onde non è configurabile il prospettato assorbimento di un reato nell'altro.
Quanto all'elemento psicologico della bancarotta patrimoniale per distrazione, la tesi sulla necessità del dolo specifico non ha mai trovato ingresso nella giurisprudenza di questa Corte per la quale i reati di distrazione si consumano col solo dolo generico: è sufficiente la consapevolezza nell'agente di sottrarre i beni al patrimonio della società poi fallita (Nè vale ad elidere la volontà distrattiva dell'agente il non avere profittato personalmente dei beni sottratti).
Dolo sufficiente anche per la configurazione della bancarotta documentale la cui sussistenza, sotto il profilo soggettivo, non può essere negata alla luce degli accertamenti effettuati dai giudici del merito soprattutto in relazione alla constatata impossibilità di ricostruire gli oscuri rapporti del Consorzio fallito col Consorzio CL AU (oscurità peraltro non diradata dall'ammissione al fallimento del Consorzio AU di alcuni crediti del Consorzio SA CO).
La Corte di merito ha affrontato anche il motivo di appello attinente la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e l'ha ritenuta sussistente.
L'aggravante ai sensi dell'art. 219, 1^ co. L. Fall. nel caso in esame non necessita di particolare motivazione, data l'entità delle somme distratte.
Per costante giurisprudenza di questa Corte l'entità del danno, nella bancarotta patrimoniale va desunta dal valore dei beni distratti che - come risulta anche dall'imputazione - ammonta a miliardi di lire.
È inammissibile, inoltre, la censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche, perché attiene a questioni di fatto. Infine, va rilevato che la sentenza del Tribunale di Roma 2.3.1998, a carico della SP, assolta perché il fatto non costituisce reato dal delitto di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento del soc. coop. Consorzio Cooperative edilizie Anagnina '73, a.r.l., si riferisce a fatti del tutto diversi rispetto a quelli oggetti del presente procedimento;
onde la assoluzione dell'imputata dai reati addebitatile in quella sede, non ha alcuna incidenza nel presente processo.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998