Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2026, n. 8405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8405 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
Testo completo
08405-26
Composta da
IL AN DA
MA GR ED
RT RO
AR EL
AB D'NG
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
ha pronunciato la seguente
- Presidente -
Sent. n. sez,223/2026 Up- 04/02/2026 R.G.N. 36175/2025
- Relatore -
SENTENZA
sul ricorso proposto da
OR TO TO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa in data 01/04/2025 dalla Corte di appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere AB D'NG; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, con decreto emesso in data 10 ottobre 2017, ha disposto il rinvio a giudizio di TO TO OR innanzi al Tribunale dibattimentale per rispondere dei reati di peculato, commesso in Reggio Calabria in data 4 marzo 2014, (capo A) e di
simulazione di reato, commesso in Reggio Calabria in data 5 marzo 2014 (capo
B).
Secondo l'ipotesi di accusa, l'imputato, in qualità di corriere della società S.D.A. Express s.p.a. e, dunque, di incaricato di pubblico servizio, si sarebbe appropriato a Reggio Calabria in data 4 marzo 2014 della somma di euro 368,00, di cui aveva il possesso o, comunque, la disponibilità in ragione del suo servizio (capo A); l'imputato, inoltre, con denuncia sporta in data 5 marzo 2021 alla Questura di Reggio Calabria, avrebbe simulato un reato, affermando di essere stato vittima di una rapina, per giustificare l'ammanco della predetta somma di danaro (capo B).
2. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza emessa in data 24 febbraio 2021, ha dichiarato l'imputato responsabile dei reati a lui ascritti e, riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli artt. 323-bis, 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., ritenuta la continuazione, lo ha condannato alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
3. La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato appellante in relazione al delitto contestato al capo B), in quanto estinto per intervenuta prescrizione, ha rideterminato la pena in un anno e tre mesi di reclusione e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
4. L'avvocato Pasquale Domenico Maraguccio, difensore dell'imputato, ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo un unico motivo di ricorso. Il difensore ha censurato l'inosservanza degli artt. 88, 89 e 314 cod. pen., con riferimento all'elemento soggettivo del reato, e la contradditorietà della motivazione sul punto, per effetto del travisamento delle risultanze probatorie. Il Tribunale, infatti, pur avendo riconosciuto in più punti della sentenza, che l'imputato si è appropriato della somma di danaro in quanto affetto da ludopatia, non ha riconosciuto il vizio totale o parziale di mente. La Corte di appello, invece, con motivazione «scollegata dalla sentenza di primo grado», avrebbe negato l'esistenza del disturbo del ricorrente, per carenza di documentazione medica in atti. I giudici, tuttavia, sulla base di massime di esperienza, avrebbero potuto riconoscere il vizio di mente dell'imputato anche in assenza di certificazione medica o dell'espletamento di una perizia sul punto. La sentenza impugnata, pur ritenendo verosimile la ludopatia dell'imputato, avrebbe omesso di consideraria nel contesto degli ulteriori elementi di prova che
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ne avvaloravano la presenza (e, segnatamente, l'episodicità della condotta, l'esiguità della somma oggetto di appropriazione e la volontà di restituirla, la situazione economica precaria del ricorrente, la sua disastrosa condizione personale che lo ha visto più volte condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare, la perdita della propria azienda e il controllo esercitato dalla propria compagna sulle entrate familiari, proprio a causa dell'impulso irrefrenabile al gioco del ricorrente).
5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 20 gennaio 2026, il Procuratore generale, Perla Lori, ha chiesto di dichiarare inammissibile il
ricorso.
6. In data 27 gennaio 2026 l'avvocato Pasquale Domenico Maraguccio ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.
2. Il difensore ha censurato l'inosservanza degli artt. 88, 89 e 314 cod. pen., con riferimento all'elemento soggettivo del reato, e la contradditorietà della motivazione sul punto, per effetto del travisamento delle risultanze probatorie.
3. Il motivo è inammissibile, in quanto sollecita un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito nel giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguata (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
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3.1. Il ricorrente, inoltre, ha dedotto quale vizio di contraddittorietà della sentenza l'asserito contrasto di alcune affermazioni della sentenza di appello con alcune statuizioni della sentenza di primo grado. Questa censura è, tuttavia, manifestamente infondata. In tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione è, infatti, solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale (Cass., Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, Carmellini, Rv. 287429-01). Nessuna divergenza è, peraltro, ravvisabile tra le sentenza di merito, in quanto entrambe hanno ritenuto che, in assenza della allegazione di idonea documentazione o di esperimento di consulenza o di perizia, la ludopatia dedotta dall'imputato non può essere presa in considerazione al fine del riconoscimento di un vizio parziale di mente.
3.2. Parimenti manifestamente infondato è il vizio di violazione di legge denunciato. Le Sezioni unite Raso hanno statuito che, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale. Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell'imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di "infermità" (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317-01). Muovendo da questi consolidati principi, la giurisprudenza di legittimità non esclude che il vizio del gioco di azzardo possa risolversi in una ludopatia e costituire un disturbo della personalità (Sez. 5, n. 19407 del 07/05/2025, Z., Rv. 288008 - 01; Sez. 6, n. 33463 del 10/05/2018, Cirri, Rv. 273793; Sez. 1, n. 52951 del 25/06/2014, Guidi, Rv. 261339; Sez. 2, n. 24535 del 22/05/2012, Bonadio, Rv. 253079). Perché i "disturbi della personalità" possono rientrare nel concetto di "infermità" (e, dunque, consentire il riconoscimento del vizio totale o parziale di mente) occorre, tuttavia, che siano di consistenza, intensità e gravità tali da
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incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale (Sez. 6, n. 21065 del 12/03/2024, C., Rv. 286482 01, fattispecie in tema di peculato, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che aveva escluso nell'agente la compromissione della capacità di volere, in mancanza di specifici elementi dimostrativi dell'effetto cogente dell'impulso all'azione asseritamente indotto dalla ludopatia). La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha, tuttavia, rilevato non illogicamente che la ludopatia dedotta non è stata certificata e, dunque, documentata e accertata nel processo di merito, ma è stata solo apoditticamente affermata dall'imputato. I giudici di appello hanno, inoltre, rilevato che le circostanze emerse nel giudizio di primo grado escludono che la ludopatia dedotta dal difensore possa assurgere a vizio parziale di mente, in quanto l'imputato ha dichiarato di aver risolto i suoi problemi di gioco senza fare ricorso a supporti terapeutici e che, a causa delle difficoltà economiche in cui versava, per far fronte alle spese, sperava "ingenuamente" di riuscire a vincere danaro, giocando alle "macchinette". Le stesse modalità della condotta, connotate dalla simulazione di reato e da una successiva ritrattazione, inoltre, denotavano una piena lucidità al momento dell'appropriazione del danaro e la consapevolezza dell'azione compiuta. Si è in presenza di valutazioni di merito, che, in quanto sorrette da motivazione congrua e coerente motivazione, sono sottratte al sindacato della Corte di legittimità.
4. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresi, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
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P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condannajla ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore AB D'NG Ниго айв
La Presidente
IL AN DA
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente Efidan
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 04 MAR 2026 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO SE IM