Sentenza 20 maggio 1998
Massime • 1
Nel reato di diserzione impropria, ai fini della configurabilità del giusto motivo che legittima la mancata presentazione del militare cui è consentita una temporanea assenza nei cinque giorni successivi a quello prefissato per il rientro al reparto, l'eventuale impedimento alla presentazione deve trarre origine da una situazione transitoria e improvvisa, non potendo ricondursi a uno stato fisico o, comunque, a un'esigenza permanente, ne', tanto meno, preesistente all'inizio dell'assenza dal servizio; tali ultime situazioni, infatti, incidono sull'attitudine in sè del soggetto a prestare il servizio militare e non sulla presenza al reparto tutelata dalla norma incriminatrice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/1998, n. 10094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10094 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 20/05/98
1. Dott. Piero MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons. Relatore N. 603
3. " Emilio GIRONI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI Consigliere N. 43986/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'MI RO, n. 19.2.1975 a Velletri
avverso la sentenza in data 25.9.1997 della Corte Militare d'Appello Sezione distaccata in Verona Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Vittorio Garino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 25.9.1997 la Corte Militare d'Appello - Sezione distaccata in Verona - riformando, su gravame del P.M., la pronuncia di assoluzione in data 16.4.1996 del Tribunale Militare di Padova, dichiarava D'MI RO responsabile di diserzione (art. 148 n. 2 C.P.M.P.) e, in concorso di attenuanti generiche e di cui all'art. 48 n. 2 C.P.M.P., lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione militare. Rilevava che il reato si protraeva dal 3.9.1994 e che l'accertata dipendenza del soggetto da sostanze stupefacenti non poteva costituire giusto motivo di assenza, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, in quanto la scriminante in questione è costituita da una situazione transitoria, improvvisa e non evitabile, che ostacoli la ripresentazione al reparto, e non può consistere in uno stato cronico di intossicazione, oltretutto conseguenza di una abitudine riprovata dalla coscienza della collettività per la sua pericolosità sociale. Nè vi erano elementi che consentissero di escludere la sussistenza del dolo. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, denunciando:
1) Erronea applicazione dell'art. 148 C.P.M.P. e illogicità di motivazione, in quanto il giusto motivo non poteva essere escluso in base a criteri di disvalore sociale estranei all'ordinamento positivo;
d'altra parte, la condizione patologica del soggetto costituiva pericolo per la collettività militare e ne imponeva la riforma a norma delle vigenti disposizioni.
2) Erronea applicazione della legge ed illogicità di motivazione in ordine al dolo, che avrebbe dovuto essere escluso per le considerazioni prima svolte a proposito dell'accertata tossicodipendenza.
Il ricorso è manifestamente infondato. Infatti nel reato di diserzione "impropria", prevista all'art. 148 n. 2 C.P.M.P., ai fini della configurabilità del "giusto motivo", che legittima la mancata presentazione del militare cui è consentita una temporanea assenza nei cinque giorni successivi a quello prefisso per il rientro al reparto, l'eventuale impedimento alla presentazione deve trarre origine da una situazione transitoria ed improvvisa (cfr. Cass., Sez. I, 28.6.1990, Biscotti), non potendo ricondursi ad uno stato fisico o, comunque, ad una esigenza permanente ne', tanto meno, preesistente all'inizio dell'assenza dal servizio;
tali ultime situazioni, infatti, incidono sulla attitudine in sè del soggetto a prestare il servizio militare, e non sulla presenza al reparto tutelata dalla norma incriminatrice (cfr. Cass., Sez. I, 30.1.1990, Ambesi), rispetto alla quale assume efficacia scriminante un impedimento contingente. Nè, d'altra parte, la pretesa ragione di esonero dal servizio per tossicodipendenza sarebbe rilevante, neppure sotto il profilo soggettivo, essendo l'esonero stesso operante solo dal momento della comunicazione all'interessato del relativo provvedimento (cfr. Cass., Sez. I, 30.4.1990, Scafidi) e non potendo il militare, ancorché non idoneo, ritenersi esonerato di propria iniziativa dalla prestazione del servizio, essendo invece tenuto ad attendere - ed eventualmente sollecitare - l'accertamento dell'inidoneità da parte dell'autorità militare (cfr. Cass., Sez. I, 23.9.1993, Papallo), o gli articolati interventi previsti in materia dal capo II del titolo IX del D.P.R.
9.10.1990 n. 309. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
P . Q . M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di lire 500.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 1998