Sentenza 16 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
M E IN NO0384 1/0 1 N O I Z REPUBBLICA ITALIANA A R T S I G E R 1 CORTE SUPR I CASSAZIONE A D E T SEZIONE PRIMA CIVILE N E S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.03833/00 Presidente Dott. Pellegrino SENOFONTE Cron. 8152 Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Ugo VITRONE Rep. Consigliere Dott. Mario ADAMO c.c. 01/02/01 Consigliere Dott. Massimo BONOMO OGGETTO:conflitto di competenza ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto d'ufficio dal dal Sign IL SOLE 24 ORE 1500 Tribunale di Nola nella causa n. 76/98 relativa al per dirati L 9 MAR. 2001 il fallimento di: CANCELLIERE LOU LOU LES CHOSES s.r.l. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE avverso la sentenza del tribunale di Reggio Emilia in UFFICIO COPIE Richiesta copia studioRichiest dal Sig. FI data 23.07.98 che dichiarava il fallimento della per diritti11.) 1500 stessa società.
9. MAR 2001 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01.02.01 dal Relatore Cons. G.Cappuccio; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del UFFICIO COPIE Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Richiesta copia studio dal Sig. per diritti L. 1500 Nunzio, che ha concluso per la dichiarazione di 19 MAR 200 IL CANCELLIERE Caf. 2004 competenza del tribunale di Reggio Emilia;
Svolgimento del processo Con ordinanza 12/13.01.00 il Tribunale di Nola esponeva che, con sentenza 11.02.98, il tribunale di Reggio Emilia aveva dichiarato il fallimento della s.r.l. “Lou Lou Le Choses" con sede in via Palombini 16 di Reggio Emilia;
che con sentenza 23.07.98 il tribunale di Nola aveva dichiarato il fallimento della stessa società, con sede in S. Gennaro Vesuviano, via Nuova Saviano 157; denunciava perciò il conflitto positivo di competenza. Motivi della decisione Risulta dagli atti del processo che la sede legale venne trasferita da Reggio Emilia a S.Gennaro Vesuviano il 2.7.97, con contestuale cancellazione dal registro delle imprese di Modena;
che la nuova sede corrispondeva allo studio professionale del dott. La Pietra il quale non conosceva nulla della attività della fallita società nella zona, in quanto la società era alla ricerca di una sede operativa. Vi è quindi la prova che al trasferimento di sede legale non si è accompagnato il trasferimento della attività e viene quindi meno la presunzione di coincidenza;
poiché, inoltre, la prima istanza di fallimento fu presentata il 9.2.98 e non risulta dagli atti che la società, dopo essersi -il 2.7.97- cancellata dal registro camerale di Modena, abbia svolto ancora a Reggio od altrove, attività imprenditoriale, v'è ragione di presumere, come sostiene il P.M., che il mutamento di sede sia stato meramente fittizio e che non prevalentemente, ma esclusivamente a Reggio Emilia si sia svolta la attività amministrativa e direttiva dell'impresa. 2 بره Ne consegue che va dichiarata la competenza del tribunale di Reggio Emilia, come sede effettiva della impresa e va annullata la sentenza del tribunale di Nola, dichiarativa del fallimento della stessa società.
P.Q.M.
dichiara la competenza del tribunale di Reggio Emilia, cassando senza rinvio la sentenza 23.07.98 del Tribunale di Nola. Roma, 1° febbraio 2001 Il Presidente Cons. est.for EaffermesЕрасть CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato Cancelleria Andrew Bianchi 16 MAR 200116 M IL CANCELLIERE E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E 3 Caf