Sentenza 21 dicembre 2010
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., richiesto dell'archiviazione in un procedimento in danno di "persona da identificare", disponga all'esito dell'udienza camerale l'iscrizione nel registro delle notizie di reato del nominativo di una persona identificata, imponendo contestualmente al P.M. la formulazione dell'imputazione a carico della predetta, previa notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/12/2010, n. 14705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14705 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 21/12/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - ORDINANZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1671
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 6065/2010
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena;
nei confronti di:
Ignoti da identificare;
nonché, persona offesa: NI CL (n. a Modena il 2/6/1956);
avverso l'ordinanza (n. 3778/08) del GIP del Tribunale di Modena del 19/l/2010;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
lette le conclusioni del Procuratore Generale dr. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19/l/2010 il G.I.P. del Tribunale di Modena, vista la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. nel procedimento penale contro "persona da identificare", per il delitto di lesioni colpose in danno di NI CL, sciogliendo la riserva formulata all'udienza camerale del 15/1/2010, disponeva iscriversi nel registro degli indagati il nominativo di NG VI ed imponeva al P.M. di formulare l'imputazione a carico della predetta, dopo la notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena, censurando l'abnormità del provvedimento.
Osservava il P.M. che l'ordine della formulazione della imputazione, preceduto dalla notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, privava illegittimamente l'organo dell'accusa della possibilità di svolgere attività di indagine a carico di una persona in precedenza non ancora indagata. Di qui l'abnormità del provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Non vi è dubbio che rientri nei poteri del GIP, una volta investito di una richiesta di archiviazione, di disporre, all'esito dell'udienza camerale, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di altri soggetti mai prima indagati e per i quali il P.M. non abbia formulato alcuna richiesta, disponendo altresì la prosecuzione delle indagini, in quanto trattasi di decisione che rientra nei poteri di controllo a lui devoluti dalla legge sull'intera "notitia criminis" (cfr. Cass. Sez. Un. n. 22909 del 31/05/2005 Cc. (dep. 17/06/2005), in proc. Minervini Rv. 231162).
Ciò che invece deve ritenersi non consentito è che al P.M. sia imposta la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari e la formulazione dell'imputazione, tutto ciò a carico di un soggetto prima non indagato. Se ciò fosse permesso, il P.M. verrebbe espropriato delle sue prerogative relative allo svolgimento delle indagini e solo all'esito di esse di determinarsi o meno all'esercizio dell'azione penale.
In una caso analogo questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che se è consentito al GIP, investito della richiesta di archiviazione di disporre l'iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. di soggetti in precedenza non indagati, è però abnorme che egli fissi contestualmente una udienza camerale in prosecuzione, senza consentire al pubblico ministero di esercitare i propri poteri d'iniziativa in relazione alle nuove posizioni (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8082 del 15/01/2008 Cc. (dep. 22/02/2008), Cristofori, Rv. 238934; cfr. anche, Cass. Sez. Un. Sentenza n. 22909 del 31/05/2005 Cc. (dep. 17/06/2005), Minervini, Rv. 231163). Quest'ultimo, infatti, nel seguire le indicazioni del G.I.P., avrebbe dovuto avere la possibilità di esercitare, nella sua autonoma determinazione, tutti i poteri a lui attribuiti dalla legge, primo fra tutti quello di adottare le determinazioni sulle eventuali indagini e sull'esito di esse.
Nel caso di specie, tale possibilità, è stata preclusa al P.M. dal provvedimento del GIP che gli ha ordinato la chiusura delle investigazione e la formulazione dell'accusa, così ponendo un illegittimo vincolo all'organo inquirente, incidente sull'esercizio dell'azione penale a lui rimesso e sulle valutazioni conclusive circa l'idoneità o meno degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio.
Alla luce di quanto detto, si impone l'annullamento della ordinanza limitatamente alla parte in cui dispone l'imputazione coatta a carico della persona da iscrivere nel registro degli indagati, con conseguente trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla disposta imputazione coatta nei confronti della persona da iscrivere nel registro degli indagati e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2011