CASS
Sentenza 16 aprile 2026
Sentenza 16 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/04/2026, n. 13768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13768 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sent. n. sez. 1286/2025 UP - 18/12/2025 R.G.N. 30918/2025 sul ricorso proposto da: dalla parte civile UT AD nato il [...] nel procedimento a carico di: DI AT RE nato a [...] il [...] RO ED UD FE nato il [...] avverso la sentenza del 27/11/2024 del GIUDICE DI PACE di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FABIO PICUTI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13768 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 18/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 novembre 2024 il Giudice di Pace di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Di TT UR e RO Poveda DI FE in ordine al reato di cui agli artt. 110, 590 cod. pen. per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Il decidente, in particolare, ha emesso tale pronuncia sul presupposto che, stante l'assenza in giudizio della persona offesa UT CU - cui era stata disposta nuova notifica del verbale di udienza, con gli avvisi previsti dall'art. 152, comma 2 n. 1, cod. pen. - vi fosse stata una remissione tacita della querela, con contestuale accettazione da parte degli interessati. 1.1. Il successivo 20 maggio 2025 il difensore di UT CU ha presentato istanza di revoca della suddetta sentenza del Giudice di Pace, in essa evidenziando come dagli atti del fascicolo fosse evincibile la sua piena volontà di proseguire nel giudizio. Tale richiesta di revocazione è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace con provvedimento del 3 luglio 2025. 2. Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano del 27 novembre 2024 ha proposto ricorso per cassazione UT CU, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., proponendo due motivi di censura, con cui ha, rispettivamente, lamentato: l'omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del verbale di udienza del 6 maggio 2024, ex artt. 90-bis e 153-bis cod. proc. pen.; l'intervenuta violazione dell'art. 152, commi 2 e 3, cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso non è ammissibile, in quanto tardivamente proposto. 2. Deve essere osservato, infatti, come avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano il 27 novembre 2024 la persona offesa avesse preventivamente agito facendo ricorso al mezzo impugnatorio della revocazione, come detto dichiarato inammissibile dal giudice adito. 2 -P09- Il Pre'sid nte RE overe IL FUNZiONAR'r Dott.ssa lrei Solo successivamente l'UT ha deciso di impugnare l'indicata sentenza proponendo il presente ricorso per cassazione, che, tuttavia, deve essere ritenuto tardivo, in quanto presentato ben oltre il limite temporale imposto dalla legge. Trattandosi, infatti, di sentenza la cui motivazione è stata redatta il 27 novembre 2024 contestualmente all'emissione del dispositivo, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., entro il termine di quindici giorni, mentre l'UT ha presentato ricorso per cassazione solo in data 9 luglio 2025. 3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FABIO PICUTI, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13768 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 18/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 novembre 2024 il Giudice di Pace di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Di TT UR e RO Poveda DI FE in ordine al reato di cui agli artt. 110, 590 cod. pen. per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela. Il decidente, in particolare, ha emesso tale pronuncia sul presupposto che, stante l'assenza in giudizio della persona offesa UT CU - cui era stata disposta nuova notifica del verbale di udienza, con gli avvisi previsti dall'art. 152, comma 2 n. 1, cod. pen. - vi fosse stata una remissione tacita della querela, con contestuale accettazione da parte degli interessati. 1.1. Il successivo 20 maggio 2025 il difensore di UT CU ha presentato istanza di revoca della suddetta sentenza del Giudice di Pace, in essa evidenziando come dagli atti del fascicolo fosse evincibile la sua piena volontà di proseguire nel giudizio. Tale richiesta di revocazione è stata dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace con provvedimento del 3 luglio 2025. 2. Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milano del 27 novembre 2024 ha proposto ricorso per cassazione UT CU, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., proponendo due motivi di censura, con cui ha, rispettivamente, lamentato: l'omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio e del verbale di udienza del 6 maggio 2024, ex artt. 90-bis e 153-bis cod. proc. pen.; l'intervenuta violazione dell'art. 152, commi 2 e 3, cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Milano. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il proposto ricorso non è ammissibile, in quanto tardivamente proposto. 2. Deve essere osservato, infatti, come avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Milano il 27 novembre 2024 la persona offesa avesse preventivamente agito facendo ricorso al mezzo impugnatorio della revocazione, come detto dichiarato inammissibile dal giudice adito. 2 -P09- Il Pre'sid nte RE overe IL FUNZiONAR'r Dott.ssa lrei Solo successivamente l'UT ha deciso di impugnare l'indicata sentenza proponendo il presente ricorso per cassazione, che, tuttavia, deve essere ritenuto tardivo, in quanto presentato ben oltre il limite temporale imposto dalla legge. Trattandosi, infatti, di sentenza la cui motivazione è stata redatta il 27 novembre 2024 contestualmente all'emissione del dispositivo, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., entro il termine di quindici giorni, mentre l'UT ha presentato ricorso per cassazione solo in data 9 luglio 2025. 3. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025