Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 6291
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 516 cod. proc. pen. per violazione della correlazione tra fatto ritenuto in sentenza e fatto contestato sub capo B)

    La Corte territoriale ha richiamato l'art. 256-bis del d.lgs. 152/2006 per completare l'argomentazione in risposta ai motivi di appello, partendo dal rinvio alle motivazioni del Tribunale e considerando la data dell'ultima operazione di smaltimento. È stata inoltre chiarita la nozione di 'fatto nuovo' e 'fatto diverso' in tema di correlazione tra accusa e sentenza, affermando che l'equivalenza del criterio di imputazione soggettivo per il reato di cui all'art. 256-bis, comma 3, del d.lgs. 152/2006, consente la contestazione attraverso il richiamo alla disposizione normativa.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione ex art. 133 cod. pen. in ordine alla scelta di operare l'aumento di pena detentiva per la continuazione

    La censura non è stata articolata nell'atto di appello. Il giudice di primo grado ha richiamato i criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen., considerando le modalità dell'azione e il danno ambientale, fornendo così motivazione in ordine alla scelta del trattamento sanzionatorio complessivo.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione circa la riconducibilità della cenere alle attività di combustione illecita

    Il giudice di primo grado, richiamando la relazione ARPA, ha indicato che i fusti contenenti cenere, impiegati per la combustione, si trovavano nella sede aziendale. Inoltre, i sopralluoghi erano stati sollecitati dai proprietari di fondi limitrofi per la presenza costante di fumo nero e cattivo odore. Le censure difensive sono considerate generiche poiché non si confrontano con le valutazioni di entrambi i gradi di giudizio.

  • Inammissibile
    Contraddittorietà della motivazione e errore revocatorio per utilizzo di prova inesistente (travisamento della prova)

    Nel caso di 'doppia conforme', il motivo fondato sul travisamento della prova è inammissibile se dedotto per la prima volta in Cassazione, poiché sottrae la questione alla cognizione del giudice di appello. La censura relativa al travisamento della prova non risulta formulata nell'atto di appello.

  • Rigettato
    Mancanza di motivazione sulla sussistenza del reato

    Il motivo è generico e non si confronta con il tessuto motivazionale emergente dalla lettura congiunta delle sentenze. La motivazione addotta da entrambi i giudici di merito valorizza non solo la riconducibilità dei rifiuti rinvenuti nel greto del torrente all'attività svolta presso il cantiere nautico, ma anche la vicinanza del cantiere al torrente. La motivazione risulta immune da vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 6291
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6291
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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