CASS
Sentenza 17 ottobre 2023
Sentenza 17 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2023, n. 42214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42214 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LV MA, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza n. 210/22 del Tribunale di Campobasso del 31 marzo 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Domenico SECCIA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 42214 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO Avendo il Tribunale di Campobasso dichiarato, con sentenza del 31 marzo 2022 la penale responsabilità di SA MA in ordine ai reati di cui agli artt. 256, comma 1, lettera A), del dlgs n. 152 del 2006 e 137, comma 14, del medesimo decreto legislativo, per avere, rispettivamente, smaltito illecitamente rifiuti pericolosi consistenti in carcasse di animali, nella specie fagiani, deceduti all'interno della sua azienda avicola e per avere smaltito, al di fuori delle procedure previste per la loro utilizzazione agronomica, tramite il loro spandimento sul terreno effluenti, costituiti da deiezioni animali, ed avendo il predetto organo giudiziario condannato la imputata alla pena ritenuta di giustizia, questa, con atto a firma del suo difensore fiduciario, ha interposto ricorso, qualificato il medesimo come atto di appello, avverso la predetta sentenza, affidando le proprie lagnanze a due motivi in base ai quali le disposizioni incriminatrici contestate alla imputata non erano effettivamente applicabili alle due fattispecie di cui ai capi di imputazione, posto che, quanto alla prima, le carcasse di animali morti non erano riferibili a capi oggetto di macellazione, di tal che la disposizione contestata non era applicabile al caso in questione, per effetto della specifica esenzione dettata dall'art. 185, comma 2, del dlgs n. 152 del 2006; mentre per ciò che concerne il secondo reato attribuito alla imputata la specifica disciplina relativa alla utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sui terreni coltivati è prevista esclusivamente per gli allevamenti aventi carattere intensivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, per come proposto è inammissibile. Premessa la necessaria conversione della impugnazione - rivolta nei confronti di sentenza di condanna emessa in primo grado alla sola pena dell'ammenda e, pertanto, come tale, non suscettibile di essere impugnata in sede di gravame - da appello avverso la detta sentenza in ricorso per cassazione, si rileva che, quanto al primo motivo di impugnazione, si rileva come la impostazione interpretativa della normativa vigente operata dalla difesa della SA sia errata. Come, infatti, questa Corte ha già da tempo stabilito, con opzione ermeneutica che qui si condivide pienamente ed alla quale è, pertanto, opportuno dare ulteriore continuità, l'attività di smaltimento di scarti animali configura, se non autorizzata, il reato di illegittima gestione di rifiuti previsto dall'art. 256 del dlgs n. 152 del 2006 in quanto l'esclusione dal regime 2 generale dei rifiuti prevista, per le carogne di bestie e per altri rifiuti agricoli, dall'art. 185 del dlgs n. 152 del 2006 è esclusa quando venga in rilievo la fase gestoria dello smaltimento del prodotto, essendo invece ammessa solo allorché detti scarti rilevino unicamente come oggetto della disciplina di polizia veterinaria e sanitaria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennaio 2012, n, 2710; idem Sezione III penale, 24 marzo 2009, n. 12844; idem Sezione III penale 4 dicembre 2008, n. 45057; idem Sezione III penale, 4 giugno 2007, n. 21676). Situazione, quella che legittima la deroga alla normativa generale sicuramente non riscontrabile nel caso in esame, posto che l'interramento delle carogne dei fagiani morti nel corso del loro allevamento era la modalità attraverso la quale la imputata intendeva disfarsi di tali ingombranti residui. Parimenti manifestamente infondato è il secondo profilo della impugnazione, riferito alla sussistenza del secondo reato in contestazione, posto che, essendo emersa la generica, e sul punto non contestata, attività di spandimento sul terreno dei reliquati delle deiezioni dei volatili allevati presso lo stabilimento della imputata, alla fattispecie appare perfettamente acconciarsi il portato delle numerose decisioni con le quali questa Corte ha segnalato che la pratica della fertirrigazione - consistente, appunto, nell'arricchimento del terreno realizzato attraverso la distribuzione su di esso dei materiali azotati derivanti dalla miscelazione delle deiezioni animali con altri prodotti naturali eccipienti - è, in linea generale, legittima in quanto essa sia realizzata su aree interessate da coltivazioni effettivamente in atto, che la stessa sia per quantità e qualità adeguata allo scopo e che sia materialmente posta in opera con modalità sintomatiche di una finalità agricola e non meramente dismissiva del rifiuto (Corte di cassazione Sezione III penale, 12 ottobre 2015, n. 40782; idem Sezione III penale 9 febbraio 2012, n. 5039), elementi tutti questi con i quali la ricorrente non ha inteso confrontarsi in sede impugnatoria, in tale modo segnando il destino del proprio ricorso nel senso della inammissibilità per genericità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna della SA al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
3 Il Consigliere estensore Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2023
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Domenico SECCIA, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 42214 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 10/05/2023 RITENUTO IN FATTO Avendo il Tribunale di Campobasso dichiarato, con sentenza del 31 marzo 2022 la penale responsabilità di SA MA in ordine ai reati di cui agli artt. 256, comma 1, lettera A), del dlgs n. 152 del 2006 e 137, comma 14, del medesimo decreto legislativo, per avere, rispettivamente, smaltito illecitamente rifiuti pericolosi consistenti in carcasse di animali, nella specie fagiani, deceduti all'interno della sua azienda avicola e per avere smaltito, al di fuori delle procedure previste per la loro utilizzazione agronomica, tramite il loro spandimento sul terreno effluenti, costituiti da deiezioni animali, ed avendo il predetto organo giudiziario condannato la imputata alla pena ritenuta di giustizia, questa, con atto a firma del suo difensore fiduciario, ha interposto ricorso, qualificato il medesimo come atto di appello, avverso la predetta sentenza, affidando le proprie lagnanze a due motivi in base ai quali le disposizioni incriminatrici contestate alla imputata non erano effettivamente applicabili alle due fattispecie di cui ai capi di imputazione, posto che, quanto alla prima, le carcasse di animali morti non erano riferibili a capi oggetto di macellazione, di tal che la disposizione contestata non era applicabile al caso in questione, per effetto della specifica esenzione dettata dall'art. 185, comma 2, del dlgs n. 152 del 2006; mentre per ciò che concerne il secondo reato attribuito alla imputata la specifica disciplina relativa alla utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sui terreni coltivati è prevista esclusivamente per gli allevamenti aventi carattere intensivo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, per come proposto è inammissibile. Premessa la necessaria conversione della impugnazione - rivolta nei confronti di sentenza di condanna emessa in primo grado alla sola pena dell'ammenda e, pertanto, come tale, non suscettibile di essere impugnata in sede di gravame - da appello avverso la detta sentenza in ricorso per cassazione, si rileva che, quanto al primo motivo di impugnazione, si rileva come la impostazione interpretativa della normativa vigente operata dalla difesa della SA sia errata. Come, infatti, questa Corte ha già da tempo stabilito, con opzione ermeneutica che qui si condivide pienamente ed alla quale è, pertanto, opportuno dare ulteriore continuità, l'attività di smaltimento di scarti animali configura, se non autorizzata, il reato di illegittima gestione di rifiuti previsto dall'art. 256 del dlgs n. 152 del 2006 in quanto l'esclusione dal regime 2 generale dei rifiuti prevista, per le carogne di bestie e per altri rifiuti agricoli, dall'art. 185 del dlgs n. 152 del 2006 è esclusa quando venga in rilievo la fase gestoria dello smaltimento del prodotto, essendo invece ammessa solo allorché detti scarti rilevino unicamente come oggetto della disciplina di polizia veterinaria e sanitaria (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennaio 2012, n, 2710; idem Sezione III penale, 24 marzo 2009, n. 12844; idem Sezione III penale 4 dicembre 2008, n. 45057; idem Sezione III penale, 4 giugno 2007, n. 21676). Situazione, quella che legittima la deroga alla normativa generale sicuramente non riscontrabile nel caso in esame, posto che l'interramento delle carogne dei fagiani morti nel corso del loro allevamento era la modalità attraverso la quale la imputata intendeva disfarsi di tali ingombranti residui. Parimenti manifestamente infondato è il secondo profilo della impugnazione, riferito alla sussistenza del secondo reato in contestazione, posto che, essendo emersa la generica, e sul punto non contestata, attività di spandimento sul terreno dei reliquati delle deiezioni dei volatili allevati presso lo stabilimento della imputata, alla fattispecie appare perfettamente acconciarsi il portato delle numerose decisioni con le quali questa Corte ha segnalato che la pratica della fertirrigazione - consistente, appunto, nell'arricchimento del terreno realizzato attraverso la distribuzione su di esso dei materiali azotati derivanti dalla miscelazione delle deiezioni animali con altri prodotti naturali eccipienti - è, in linea generale, legittima in quanto essa sia realizzata su aree interessate da coltivazioni effettivamente in atto, che la stessa sia per quantità e qualità adeguata allo scopo e che sia materialmente posta in opera con modalità sintomatiche di una finalità agricola e non meramente dismissiva del rifiuto (Corte di cassazione Sezione III penale, 12 ottobre 2015, n. 40782; idem Sezione III penale 9 febbraio 2012, n. 5039), elementi tutti questi con i quali la ricorrente non ha inteso confrontarsi in sede impugnatoria, in tale modo segnando il destino del proprio ricorso nel senso della inammissibilità per genericità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna della SA al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
3 Il Consigliere estensore Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 maggio 2023