Sentenza 23 aprile 2001
Massime • 1
Poiché la materia delle acque minerali e termali è estranea alla disciplina amministrativa delle acque pubbliche e rientra invece in quella delle miniere, le controversie ad esse relative non sono di competenza del Tribunale superiore ma appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo e, quando si verta in tema di concessioni, a quella esclusiva, anche con riguardo a provvedimenti cautelari e di urgenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/2001, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROMANO PANZARANI - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. ETTORE GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO.GE.A. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 99, presso lo studio degli avvocati ERNESTO CONTE, MICHELE CONTE, che la rappresentano e difendono unitamente all'avvocato VITTORIO ARCARA, giusta procura speciale del Notaio Dott. Clemente Diliberto, depositata in data 6 aprile 2000, in atti;
- ricorrente -
contro
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1450/99 del Tribunale amministrativo regionale di PALERMO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
uditi gli Avvocati Ernesto CONTE, LETERA, per l'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 20 settembre 1975 l'Assessore ai lavori pubblici della Regione Sicilia concesse, per la durata di trenta anni, il diritto di derivazione d'acqua pubblica dalla sorgente galleria Acquabaida, per uso civile e irriguo, alla ditta Manno e lo Porto, la quale ottenne, poi, con altro decreto del 22 marzo 1991 dell'Assessore alla industria della Regione, la proroga trentennale della concessione, ma questa volta verso il pagamento del maggior canone previsto dalla legge mineraria. Su istanza della stessa ditta, l'Assessore trasferì la concessione alla società Sogea la quale, avendo ritenuto che il provvedimento di proroga aveva stabilito delle limitazioni all'uso dell'acqua, incompatibili con il suo status di concessionaria mineraria, propose al Tribunale amministrativo della Regione Sicilia un ricorso con cui chiese lo accertamento del proprio diritto all'utilizzazione di tutta l'acqua esistente nell'area della concessione, e l'emanazione di un provvedimento cautelare per l'assicurazione provvisoria degli effetti della decisione di merito. Con ordinanza del 20 maggio 1999 il Tribunale amministrativo ha negato il provvedimento cautelare avendo ritenuto che la concessione era conforme alla istanza della Sogea e che non era stata chiesta la sua modifica.
Quest'ultima ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 41 del codice di procedura civile, perché si dichiari la giurisdizione esclusiva del
Giudice amministrativo anche per il provvedimento cautelare, vertendo la controversia sul contenuto e sulla estensione dei diritti derivanti dalla concessione mineraria, cioè su un tema estraneo alla disciplina delle acque pubbliche. In particolare ha osservato che con l'emanazione della ordinanza di diniego del provvedimento cautelare, il Tribunale aveva ritenuto di potersi pronunciare soltanto sulla impugnazione di provvedimenti amministrativi, il che sarebbe stato esatto se la controversia fosse stata di competenza del giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità e non esclusiva.
L'Assessorato ai lavori pubblici della Regione Sicilia resiste con controricorso. La società Sogea ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
La tesi della ricorrente è fondata.
Dal decreto in data 14 gennaio 1993 dell'Assessore all'industria della Regione Sicilia risulta che alla società Sogea fu trasferita la concessione trentennale, anteriormente accordata alla ditta Manno e Lo Porto, per la derivazione di acqua minerale per uso civile e irriguo dalla sorgente Acquabaida, essendosi ritenuto che "in mancanza di richiedenti per lo sfruttamento dell'acqua a fini industriali, la stessa sarebbe andata perduta e si sarebbero private alcune zone della città di Palermo da tempo servite per usi civili e irrigui dall'acquedotto Manno e Lo Porto". E poiché la materia delle acque minerali e termali è estranea alla disciplina amministrativa delle acque pubbliche, contenuta nel rd. n. 11 dicembre 1933 n. 1775 e rientra, invece, in quella delle miniere, di cui al r.d. 29 luglio 1927 n. 1443, deve ritenersi che le controversie ad esse relative non siano di competenza del Tribunale superiore, ma appartengano alla giurisdizione del Giudice amministrativo (Tar e Consiglio di Stato) e, in particolare, a quella esclusiva, anche con riguardo a provvedimenti cautelari e di urgenza, quando si verta, come nel caso in esame, in tema di concessioni (sent. nn. 12944 del 1992, 8276 del 1994). Pertanto, si dichiara la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e, per la sussistenza di giusti motivi, si dispone la compensazione delle spese di questo giudizio.
P.T.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2001
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2001