Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8156
CASS
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Accolto
    Richiesta di applicazione di pena pecuniaria sostitutiva

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la possibilità di richiedere la conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria è divenuta possibile solo nel corso del giudizio di rinvio, a seguito dell'innalzamento della soglia di pena stabilita dalla legge.

  • Accolto
    Mancata concessione della sospensione condizionale della pena

    La Corte ha ritenuto che la rideterminazione del quantum di pena, in assenza di impugnazione del pubblico ministero sul punto, abbia avuto un effetto meramente confermativo della già accordata sospensione condizionale della pena. Ha inoltre chiarito che, per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, la sospensione condizionale e le pene sostitutive sono cumulabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 8156
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8156
    Data del deposito : 2 marzo 2026

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