Sentenza 14 novembre 2014
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della corte di Cassazione, è legittima la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria di specie corrispondente, ex art. 53 legge n. 689 del 1981, ove la giuridica possibilità di operare in tal senso sia sorta soltanto in sede di rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/11/2014, n. 49484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49484 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 14/11/2014
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA IO - rel. Consigliere - N. 2630
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 4703/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De II IO;
avverso la sentenza 21.6.13 della Corte d'Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. IO Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Aurelio Galasso, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore - Avv. Augenti Carlo -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 7370/13 la Sez. 6 di questa S.C. annullava la sentenza n. 353/12 della Corte d'appello di Venezia emessa nei confronti di De II IO, con rinvio alla stessa Corte territoriale per la sola rideterminazione della pena per il delitto p. e p. ex art. 326 c.p., comma 1 di cui al capo m) dell'editto accusatorio.
Con sentenza 21.6.13 la Corte d'Appello di Venezia, pronunciando in sede di rinvio, quantificava il trattamento sanzionatorio in mesi 4 e giorni 20 di reclusione, previa concessione delle attenuanti dell'art. 62 bis c.p., aumento per la continuazione interna ed applicazione della diminuente del rito. All'imputato era già stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena sin dalla pronuncia di prime cure.
Tramite il proprio difensore De II IO ricorre conto tale sentenza, di cui chiede l'annullamento per un solo motivo con cui lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria L. n. 689 del 1981, ex art. 53 sol perché formulata per la prima volta nel giudizio di rinvio: obietta a riguardo il ricorso che la giuridica possibilità di tale istanza era emersa per la prima volta soltanto in sede di rinvio, sicché non poteva considerarsi tardiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il ricorso è fondato.
Dalla sentenza rescindente n. 7370/13 della Sez. 6 di questa S.C. risulta che l'odierno ricorrente era stato già condannato dalla Corte d'appello di Venezia - con sentenza n. 353/12 - non solo per il capo m), ma anche per i capi i) e l), complessivamente ad una pena superiore ai sei mesi di reclusione.
I reati sub i) e sub 1) sono venuti meno essendo stata annullata la relativa condanna dalla cit. sentenza n. 7370/13 di questa S.C., ragion per cui a carico del De II è residuato il solo reato contestato al capo m) così come riqualificato dalla sentenza rescindente. La quantificazione della relativa pena è stata affidata in sede di rinvio alla medesima Corte territoriale.
Poiché il reato p. e p. ex art. 326 c.p., comma 1 contestato al capo m) dell'editto accusatorio, così come riqualificato dalla citata sentenza rescindente, prevede una pena edittale da sei mesi a tre anni di reclusione, deve darsi atto che la giuridica possibilità della sostituzione della pena L. n. 689 del 1981, ex art. 53 (che presuppone pene detentive non superiori ai sei mesi) si è profilata soltanto in sede di rinvio, sicché la relativa istanza non può ritenersi tardiva.
Il beneficio di cui all'art. 163 c.p., concesso all'odierno ricorrente sin dalla sentenza di primo grado, integra già di per sè una prognosi compatibile con quella necessaria ai fini della sostituzione della pena L. n. 689 del 1981, ex art. 53, sostituzione cui questa Corte Suprema può procedere direttamente sulla base delle valutazioni già espresse dai giudici del merito ai fini della citata sospensione condizionale (cfr. Cass. pen. sez. 5 n. 18731 dell'11.4.07; cfr., altresì, Cass. Sez. 2 n. 40221 del 10.7.12, dep. 12.10.12).
Nel caso di specie, la sostituzione della pena di mesi 4 e giorni 20 di reclusione va disposta nei sensi indicati in dispositivo, così ottenendosi un totale di Euro 5.320,00 di multa in applicazione dei criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 c.p. (nel testo vigente all'epoca del reato, vale a dire nell'ottobre 2005). Solo in questi termini si annulla - senza rinvio, ex art. 620 c.p.p., lett. l) - la sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria, che determina in Euro 5.320,00 di multa.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2014