Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3296
CASS
Sentenza 7 marzo 2002

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Il recesso unilaterale dello imprenditore dal contratto collettivo a tempo indeterminato comporta soltanto l'insussistenza del vincolo in sede di stipulazione di nuovi contratti individuali, ma non comporta la risoluzione dei contratti individuali in corso; in caso contrario sarebbe vanificato il fondamentale principio di stabilità dei vincoli dell'autonomia privata sancito dall'art. 1372, primo comma cod. civ.. (nella specie, vertendosi in tema di azione del lavoratore per far valore l'obbligo del datore di lavoro di finanziarie un fondo speciale per il pensionamento integrativo, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato al datore di lavoro il potere di recesso in relazione al singolo contratto individuale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3296
Data del deposito : 7 marzo 2002

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