Sentenza 7 marzo 2002
Massime • 1
Il recesso unilaterale dello imprenditore dal contratto collettivo a tempo indeterminato comporta soltanto l'insussistenza del vincolo in sede di stipulazione di nuovi contratti individuali, ma non comporta la risoluzione dei contratti individuali in corso; in caso contrario sarebbe vanificato il fondamentale principio di stabilità dei vincoli dell'autonomia privata sancito dall'art. 1372, primo comma cod. civ.. (nella specie, vertendosi in tema di azione del lavoratore per far valore l'obbligo del datore di lavoro di finanziarie un fondo speciale per il pensionamento integrativo, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato al datore di lavoro il potere di recesso in relazione al singolo contratto individuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3296 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA POPOLARE DI AUGUSTA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONISI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ANDRONICO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PO SE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 15912/99 proposto da:
PO SE, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio dell'avvocato ITALA MANNIAS, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ETTORE DI GIOVANNI, UMBERTO DI GIOVANNI, LILIA MIRELLA BONGIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
BANCA POPOLARE DI AUGUSTA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONINI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO ANDRONICO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 91/98 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 16/11/98 R.G.N. 1551/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato DI GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale cond.to.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 giugno 1990 al ET di Augusta, BA LÌ, dipendente della locale Banca popolare, esponeva che questa fin dal 1936 aveva costituito un fondo speciale per il pensionamento integrativo, finanziato attraverso trattenute sugli stipendi, assegnazione sugli utili netti stabilite annualmente dal consiglio di amministrazione, e interessi maturati sulle relative somme. Con lettera del 19 febbraio 1990 la Banca aveva comunicato il recesso dall'impegno assunto con l'art. 62 del regolamento costitutivo del fondo, ossia dal patto che la obbligava a pagare le pensioni con fondi propri in caso di insufficienza del fondo, adducendo l'eccessiva onerosità sopravvenuta.
Il ricorrente negava il potere di recesso e chiedeva la condanna della datrice di lavoro a pagare la pensione integrativa. Costituitasi la convenuta, il ET accoglieva la domanda e la decisione veniva confermata con sentenza del 16 novembre 1998 dal Tribunale, il quale negava anzitutto che il fondo, da riportare attualmente alla previsione dell'art. 2117 cod. civ., avesse una propria soggettività giuridica e rigettava perciò l'eccezione di difetto della legittimazione passiva alla causa, sollevata dalla Banca.
Esso escludeva poi l'eccessiva onerosità sopravvenuta, che non poteva essere dedotta dal rilevante vantaggio economico conseguito dal lavoratore-creditore per effetto del contratto. Non riteneva infine che la Banca potesse recedere ad nutum dal contratto, il quale non era a tempo indeterminato ma cessava di produrre i suoi effetti alla morte del pensionato e dei suoi aventi causa.
Contro questa sentenza ricorrono in via principale la s.p.a. Banca popolare di Augusta e in via incidentale il LÌ. A ciascun ricorso corrisponde un controricorso. Memorie utrinque.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale e incidentale, debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24, 36, 2117 cod. civ. e 81 cod. proc. civ., data dall'avere il
Tribunale escluso la natura di associazione non riconosciuta, propria del fondo pensioni da essa stessa istituito, e nell'avere di conseguenza altrettanto erroneamente negato che la legittimazione passiva della causa spettasse appunto al fondo invece che ad essa. La censura non è ammissibile per difetto dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.. Infatti la ricorrente si limita ad affermare l'astratta possibilità che i fondi speciali per la previdenza e l'assistenza, previsti dall'art. 2117 cit., possano essere gestiti da un'associazione non riconosciuta, ma non indica i concreti elementi - atto costitutivo, organi amministrativi e rappresentativi - idonei a ravvisare tale soggetto giuridico nella fattispecie sottoposta ai giudici di merito e indebitamente trascurati da costoro.
Col secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 1467 cod. civ. e vizi di motivazione, ritenendo che il Tribunale
abbia erroneamente escluso l'eccessiva onerosità sopravvenuta, idonea a giustificare il recesso della datrice di lavoro dal contratto costitutivo del fondo pensione e in particolare dalla clausola che le imponeva di integrare il fondo con denaro proprio, qualora esso si fosse rivelato insufficiente al pagamento delle pensioni.
Il motivo non è fondato.
A norma dell'art. 1467 "nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di eventi straordinari o imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458" (primo comma). La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto" (secondo comma).
Questa Corte ha precisato che l'alea normale di ciascun contratto è costituita dalle oscillazioni di valore delle prestazioni, originate dalle normali fluttuazioni del mercato, non potendosi mai escludere che costi e benefici realizzati siano diversi dalle originarie previsioni dei contraenti ed essendo la risoluzione ex art. 1467 giustificata solo da una sopravvenienza che alteri l'andamento normale dell'affare (Cass. 5 gennaio 1983 n. 1, 27 marzo 1987 n. 2904). Straordinario ed imprevedibile è poi l'evento che non s'inserisca in una sequenza regolare e conoscibile in anticipo dall'uomo comune (l'esempio ricorrente è quello della svalutazione monetaria eccezionale rispetto al debito di valuta), anche considerato non nella sua essenza ma nella sua misura (Cass. 14 luglio 1956 n. 2267, 28 novembre 1958 n. 3799, 13 luglio 1984 n. 4114, 2 dicembre 1986 n. 7117). Nel caso di specie le prestazioni pecuniarie a carico di ciascuna delle parti erano state pacificamente previste non in misura fissa ma proporzionale tra esse e le fluttuazioni del valore della moneta.
La ricorrente, per contro, non fornisce significativi e concreti dati circa la misura del suo impegno, ma si limita a dedurre l'ampio periodo di tempo trascorso dalla stipulazione del contratto, avvenuta nel 1936, ed il vantaggio pensionistico conseguito dal lavoratore, anche per effetto della concorrente pensione a carico dello Inps, ossia di un soggetto estraneo al contratto di cui ora si tratta. Riguardo a questo vantaggio pensionistico è da precisare che l'eccessiva onerosità sopravvenuta consiste in una prestazione imprevedibilmente gravosa per il debitore e non in un vantaggio insperato per il creditore.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta che, trattandosi di contratto a tempo indeterminato, il Tribunale non abbia ammesso la recedibilità acausale ex art. 1373 cod. civ.. Il motivo non è fondato.
L'art. 1373 cod. civ. stabilisce: "Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione" (primo comma). "Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione" (secondo comma).
Presupposto per l'esercizio del recesso unilaterale è dunque l'attribuzione, da parte della legge o del contratto stesso, della relativa facoltà, poiché in difetto dell'attribuzione vale la previsione del precedente art. 1372, secondo cui il contratto, dotato di forza di legge tra le parti, "non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge", con ciò rimanendo sancito il cosiddetto principio di stabilità.
Da lungo tempo si è posta la questione se tale principio di stabilità debba valere nel caso di contratto di durata, ossia a esecuzione continuata o periodica, a tempo indeterminato. La tesi negativa, risalente ad epoca precodicistica, si fonda sulla contrarietà alla libertà di ogni vincolo obbligatorio perpetuo, ossia destinato a durare all'infinito oppure per tuta la vita dell'obbligato. E così ad esempio il prestatore di lavoro non potrebbe vincolarsi vita natural durante, restando sempre salvo il suo potere di dimissioni: ius libertatis non debet infringi. È poi contemporanea all'entrata in vigore del codice civile attuale la tesi dottrinale secondo cui la libertà di recesso dal contratto di durata senza indicazione di termine si configura come principio generale dell'ordinamento giuridico, ricavabile da numerose disposizioni di dettaglio (principio di temporaneità). Tesi accolta da questa Corte con riferimento ai contratti collettivi poscorporativi stipulati senza determinazione di durata, per i quali si è riconosciuta la possibilità di farne cessare l'efficacia, previa disdetta, pur in mancanza di una previsione legale, ricavando la regola dal principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) (Cass. 29 aprile 1993 n. 4507, 9 giugno 1993 nn. 608- 610, 20 settembre 1996 n. 8360, 25 febbraio 1997 n. 1694). L'associazione sindacale, dunque, può recedere unilateralmente dal contratto collettivo a tempo indeterminato poiché sarebbe contrario al principio di buona fede che essa rimanga vincolata in perpetuo. E lo stesso deve dirsi per l'imprenditore che abbia stipulato un contratto aziendale, specie del genere contratto collettivo.
Dalle manifestazioni dell'autonomia collettiva debbono però essere tenuti distinti i contratti individuali di lavoro, che dei primi costituiscano attuazione. Il contratto collettivo si colloca infatti all'interno della categoria dei contratti normativi, ossia di quei contratti che, invece di porre in essere direttamente un atto di scambio, determinano i contenuti di una futura produzione negoziale. Le parti del contratto normativo si accordano sulle condizioni alle quali si atterrano nella futura ed eventuale attività contrattuale. Nel diritto del lavoro quest'attività si concreta nella conclusione del contratto individuale, col quale datore e prestatore recepiscono esplicitamente o implicitamente il contenuto del contratto collettivo.
Col contratto individuale il datore di lavoro non assume alcun vincolo perpetuo poiché ogni suo obbligo è destinato a cessare o con la fine del contratto di lavoro oppure, ed al più tardi, con la morte del lavoratore. Egli non può perciò recedere ad nutum ne' dall'intero contratto (art. 1 l. 15 luglio 1966 n. 604) ne' dalle singole clausole, salvo che il potere di recesso non gli sia attribuito (art. 1373 cit.) dal contratto stesso o dalla legge. Ciò significa che il recesso dell'associazione di categoria dal contratto collettivo "non ha effetto per le prestazioni già eseguite" (art. 1373, primo comma, cit.) ossia non ha effetto retroattivo ossia, ancora, non cancella l'efficacia dei contratti individuali già stipulati. Questi potranno subire modifiche soltanto per mutuo consenso, manifestato o direttamente dalle parti o indirettamente attraverso i rinvio, tacito o esplicito, alle nuove determinazioni dell'autonomia collettiva.
In tal senso vedi già Cass. 8 maggio 2000 n. 5825, 20 giugno 2001 n. 8404) in termini. In conclusione il recesso unilaterale dello imprenditore dal contratto collettivo a tempo indeterminato non comporta la risoluzione dei contratti individuali in corso, che rimangono efficaci fino a nuovi e contrari accordi, collettivi o individuali, ma comporta solo che l'imprenditore non ne sia vincolato in sede di stipulazione dei nuovi contratti individuali. La contraria affermazione, che connette al recesso dal contratto collettivo la caducazione dei contratti unilaterali vigenti, non può essere accettata, siccome idonea a vanificare il fondamentale principio di stabilità dei vincoli dell'autonomia privata, sancito dall'art. 1372, primo comma, cod. civ..
Esattamente, pertanto, il Tribunale ha negato, con riferimento al rapporto individuale di lavoro, che la datrice di lavoro potesse recedere.
Col quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. e vizi di motivazione in ordine alla propria domanda riconvenzionale di restituzione di somme indebitamente versate al fondo pensione e corrispondenti a voci di stipendio su cui il contratto - rettamente interpretato in base alle norme codicistiche di ermeneutica - non permetteva la trattenuta. Il motivo è inammissibile. È pacifico che nel caso di specie la datrice di lavoro era tenuta, ai sensi dell'art. 62 del regolamento istitutivo del fondo, ad integrare con fondi la provvista necessaria al pagamento della pensione qualora si fossero rivelate insufficienti le somme accantonate attraverso le trattenute sugli stipendi: non è perciò ravvisabile alcun interesse attuale della medesima datrice a lamentare l'eccesso di trattenuta ed eventuali errori in cui siano incorsi, in proposito, i giudici di merito. Al rigetto del ricorso principale consegue lo assorbimento del ricorso incidentale, dichiaratamente condizionato, e la condanna della soccombente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in euro 46, oltre a duemilacinquecento euro per onorario. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2002