Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2006, n. 33882
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Sentenza 15 giugno 2006

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I materiali residuanti dalla attività di demolizione edilizia conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle attività di separazione e cernita, in quanto la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica sino al completamento delle operazioni di recupero, tra le quali l'art. 183 lett. h) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 indica la cernita o la selezione. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il materiale in questione non può neppure essere qualificato quale materia prima secondaria in mancanza del D.M. di attuazione previsto dall'art. 181, comma sesto, del citato D.Lgs n. 152 del 2006).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2006, n. 33882
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33882
    Data del deposito : 15 giugno 2006

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