Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7293
CASS
Sentenza 13 maggio 2003

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Premesso che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenza del giudice di pace avviene in funzione della domanda proposta e non del contenuto concreto della decisione e che detto principio, relativo all'individuazione del mezzo di impugnazione, si applica non solo in relazione alla domanda principale, ma anche in relazione alla domanda riconvenzionale, che non sia connessa con quella principale a norma dell'art. 36 cod. proc. civ. (con la conseguenza che in quest'ultima ipotesi ciascuna delle domande è sottoposta al mezzo di impugnazione suo proprio), nell'ipotesi in cui sussista una domanda riconvenzionale connessa e questa debba essere decisa secondo diritto o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione di questa sentenza è l'appello, e ciò anche nel caso in cui (come nella specie) pur essendo la riconvenzionale connessa di competenza del tribunale, il giudice di pace, in luogo di rimettere l'intero giudizio al giudice superiore, a norma dell'art. 40, comma settimo, cod. proc. civ., abbia deciso sulle domande.

Per le controversie di competenza del giudice di pace, la regola di decisione secondo equità per le cause di valore entro i due milioni attiene esclusivamente alle cause decise da detto giudice secondo valore, e quindi necessariamente alle sole cause attinenti a beni mobili per effetto dell'art. 7 cod. proc. civ., con la conseguenza che, se una causa relativa a beni immobili è portata alla cognizione del giudice di pace e l'incompetenza non viene rilevata, anche d'ufficio, entro la prima udienza di trattazione, mentre la questione sulla competenza rimane preclusa, la regola decisionale sarà in ogni caso secondo diritto e non secondo equità, sicché l'impugnazione proponibile avverso tale decisione sarà solo l'appello e non anche il ricorso per cassazione che, se proposto, dovrà essere dichiarato inammissibile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una decisione del giudice di pace resa su domanda di risarcimento danni conseguente alla infissione sul terreno dell'attore di pali di sostegno di una linea telefonica e su domanda riconvenzionale volta ad accertare l'acquisto per usucapione della servitù di conduttura telefonica, ritenuta dalla stessa ricorrente connessa alla domanda principale, trattandosi di sentenza che, dovendo essere decisa secondo diritto, avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello).

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  • 1Giudice di Pace: la decisione secondo equità
    Cristina Matricardi · https://www.studiocataldi.it/ · 7 marzo 2003

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7293
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7293
Data del deposito : 13 maggio 2003

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