Sentenza 13 maggio 2003
Massime • 2
Premesso che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenza del giudice di pace avviene in funzione della domanda proposta e non del contenuto concreto della decisione e che detto principio, relativo all'individuazione del mezzo di impugnazione, si applica non solo in relazione alla domanda principale, ma anche in relazione alla domanda riconvenzionale, che non sia connessa con quella principale a norma dell'art. 36 cod. proc. civ. (con la conseguenza che in quest'ultima ipotesi ciascuna delle domande è sottoposta al mezzo di impugnazione suo proprio), nell'ipotesi in cui sussista una domanda riconvenzionale connessa e questa debba essere decisa secondo diritto o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione di questa sentenza è l'appello, e ciò anche nel caso in cui (come nella specie) pur essendo la riconvenzionale connessa di competenza del tribunale, il giudice di pace, in luogo di rimettere l'intero giudizio al giudice superiore, a norma dell'art. 40, comma settimo, cod. proc. civ., abbia deciso sulle domande.
Per le controversie di competenza del giudice di pace, la regola di decisione secondo equità per le cause di valore entro i due milioni attiene esclusivamente alle cause decise da detto giudice secondo valore, e quindi necessariamente alle sole cause attinenti a beni mobili per effetto dell'art. 7 cod. proc. civ., con la conseguenza che, se una causa relativa a beni immobili è portata alla cognizione del giudice di pace e l'incompetenza non viene rilevata, anche d'ufficio, entro la prima udienza di trattazione, mentre la questione sulla competenza rimane preclusa, la regola decisionale sarà in ogni caso secondo diritto e non secondo equità, sicché l'impugnazione proponibile avverso tale decisione sarà solo l'appello e non anche il ricorso per cassazione che, se proposto, dovrà essere dichiarato inammissibile. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una decisione del giudice di pace resa su domanda di risarcimento danni conseguente alla infissione sul terreno dell'attore di pali di sostegno di una linea telefonica e su domanda riconvenzionale volta ad accertare l'acquisto per usucapione della servitù di conduttura telefonica, ritenuta dalla stessa ricorrente connessa alla domanda principale, trattandosi di sentenza che, dovendo essere decisa secondo diritto, avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello).
Commentario • 1
- 1. Giudice di Pace: la decisione secondo equitàCristina Matricardi · https://www.studiocataldi.it/ · 7 marzo 2003
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2003, n. 7293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7293 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MANZO Gianfranco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TELECOM ITALIA SPA, in persona dell'Avv. Pierpaolo Cotone procuratore speciale e responsabile della funzione Corporate e Legal Affairs della Società, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GENTILE, che la difende, giusta procura speciale per TA AZ De NC di Roma del 24/07/01 rep. n. 64647;
- ricorrente -
contro
IE AR;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 25714/01 proposto da:
IE AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PELAGIO PRIMO 10, presso lo studio legale MURANO, difesa dagli avvocati MATTEO D'ANGELO, ANTONIETTA CENTOMIGLIA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
TELECOM ITALIA SPA, in persona dell'Avv. Pierpaolo Cotone procuratore speciale e responsabile della funzione Corporate e Legal Affairs della Società, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GENTILE, che la difende, giusta procura speciale per TA AZ De NC di Roma del 24/07/01 rep. n. 64647;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 41/01 del Giudice di pace di BUCCINO, emessa il 23/04/01 e depositata il 23/04/01 (R.G. 128/00);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Giovanni GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 1^ e 2^ motivo, l'assorbimento del 3^ del ricorso principale e l'inammissibilità o il rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - RI ST conveniva in giudizio la società Telecom Italia S.p.A. e con la citazione a comparire davanti al giudice di pace di Buccino, notificata il 7.10.2000, proponeva in suo confronto una domanda di condanna al risarcimento del danno da fatto illecito. Esponeva che la Telecom, senza alcun atto di consenso da parte sua e senza alcun atto che la autorizzasse a costruire ed a mantenere sul suo fondo una linea telefonica, vi aveva infisso tre pali di sostegno per il passaggio di svariati metri di linea. Mentre faceva riserva di chiedere che la linea fosse rimossa, domandava che il danno causatogli dal comportamento della Telecom gli fosse risarcito nella misura massima di due milioni. 2. - La Telecom si costituiva in giudizio, non contestava d'aver infisso i pali, ma, oltre ad opporre varie eccezioni, proponeva più domande riconvenzionali.
Chiedeva fosse dichiarato in suo favore l'acquisto del diritto di servitù per usucapione ventennale ed inibito alla parte istante di persistere nella turbativa della servitù; che l'attrice fosse condannata al risarcimento del danno per aver recato pregiudizio al buon nome commerciale della società, alla sua reputazione ed al suo decoro, oltre che al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.
In mancanza, chiedeva fosse emessa sentenza costitutiva di servitù di telefonia.
3. - Il giudice di pace, con sentenza 23.4.2001, esaminava la domanda principale e l'accoglieva.
Considerava che l'illiceità della condotta era ancora in atto e condannava la Telecom a pagare la somma di L.
1.500.000 a titolo di risarcimento del danno.
4. - La Telecom ha chiesto la cassazione della sentenza in base a tre motivi.
RI ST ha resistito e dal canto suo ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo.
La Telecom vi ha replicato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - I ricorsi vanno riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). Ritiene la Corte che siano inammissibili.
2. - Il problema se il giudice di pace fosse o meno competente a decidere sulla domanda riconvenzionale, costituente il primo motivo del ricorso principale (censura fondata sul rilievo che la riconvenzionale aveva ad oggetto un diritto immobiliare ed in ogni caso che, per il cumulo delle domande, la causa era di competenza del tribunale), può essere posto ed esaminato solo successivamente all'individuazione del mezzo di impugnazione, con cui far valere detto vizio della sentenza, come qualunque altro (ivi compresa l'assunta omessa pronunzia lamentata con il secondo motivo di ricorso), poiché la sentenza, relativamente a tale domanda, ha comunque chiuso il grado di giudizio.
Questa Corte, decidendo su identica controversia nella stessa udienza del 10.1.2003, sul ricorso Telecom c. GR IO e sul ricorso incidentale di quest'ultimo, ha affermato il seguente principio di diritto.
Premesso che l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda proposta e non del contenuto concreto della decisione (Cass. S.U. n. 12542/1998) e che detto principio, relativo all'individuazione del mezzo di impugnazione, si applica non solo in relazione alla domanda principale, ma anche in relazione alla domanda riconvenzionale, che non sia connessa con quella principale a norma dell'art. 36 cod. proc. civ. (con la conseguenza che in quest'ipotesi ciascuna delle domande è sottoposta al mezzo di impugnazione suo proprio), nell'ipotesi in cui sussista una domanda riconvenzionale connessa e questa debba essere decisa secondo diritto o dallo stesso giudice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudizio debba essere deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione di questa sentenza è l'appello, e ciò anche nel caso in cui, pur essendo la riconvenzionale connessa di competenza del tribunale, il giudice di pace, in luogo di rimettere l'intero giudizio al giudice superiore a norma dell'art. 40, comma 7, cod. proc. civ., abbia deciso sulle domande.
2.1. - Il comma 7 dell'art. 40, stabilendo che l'intera causa debba essere rimessa per una decisione unitaria al tribunale competente sulla riconvenzionale, ha fissato, in effetti, due principi. Il primo è quello che, in ipotesi di connessione propria ex art. 36 (con esclusione della cd. connessione impropria), il legislatore ha voluto un processo unitario davanti al tribunale, sia per la domanda principale che per la riconvenzionale.
La necessità di detta unicità di processo, ovviamente, rimane anche in sede di impugnazione, con la conseguenza che va esclusa la possibilità di due diversi mezzi di impugnazione.
Se per l'impugnazione della decisione sulla riconvenzionale connessa è esperibile l'appello, ciò comporta che anche l'intera sentenza è appellabile e non ricorribile, anche per quei capi che, in assenza di domanda riconvenzionale connessa, sarebbero stati impugnabili solo con ricorso per Cassazione.
Tale principio discende, anzitutto, dal rilievo che il legislatore ha dato la prevalenza nella determinazione delle competenze (e tali sono anche quelle attinenti alla fase delle impugnazioni) a quelle proprie della riconvenzionale connessa, se per valore o materia superiore alla domanda principale.
2.2. - Inoltre l'art. 40, comma 7, a ben vedere, fissa non solo un principio in tema di competenza per connessione, ma anche un principio di unitarietà della decisione (intesa non solo quale simultaneità del processo, ma anche quale unicità della regola decisionale) in caso di domanda principale e domanda riconvenzionale.
Per realizzare detta unitarietà di decisione, nell'ipotesi in cui il giudice competente per la domanda principale sia il giudice di pace e quello della riconvenzionale connessa sia il tribunale, è stato necessario stabilire la competenza di quest'ultimo. Se detto spostamento della competenza non è necessario, in quanto il giudice di pace è competente sia per la domanda principale che per quella riconvenzionale connessa ex art. 36, il principio dell'unitarietà della decisione rimane soddisfatto dall'adozione della stesso criterio decisionale, e cioè secondo diritto, se questo è il criterio per decidere una delle due domande. 3. - Nella fattispecie è pacifico tra le parti (e lo afferma espressamente la stessa ricorrente) che la domanda riconvenzionale della Telecom è connessa alla domanda principale.
Segnatamente detta connessione sussiste tra la domanda di risarcimento del danno, avanzata dall'attore, per la lesione del suo diritto di proprietà determinata dal fatto della convenuta, non altrimenti giustificato, e la domanda riconvenzionale della convenuta, con cui si chiedeva che fosse accertato il suo diritto (già esistente) di servitù di telefonia sul fondo per usucapione e che fosse condannato l'attore al risarcimento dei danni causati a detto diritto ex art. 1079 cod. civ. 3.1. - Indipendentemente dalla questione se la competenza appartenesse al tribunale o al giudice di pace, come ritenuto dalla sentenza impugnata, poiché tale questione è già "merito" dell'impugnazione, che può essere esaminato solo dal giudice investito con esatto mezzo di impugnazione, la domanda riconvenzionale connessa superava il valore dei due milioni. Infatti già la sola domanda di risarcimento del danno ex art. 1079 cod. civ., non essendo stata precisata nel quantum, deve ritenersi di valore eguale al limite massimo della competenza del giudice adito, e cioè pari a cinque milioni di lire, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. 3.2. - Inoltre, la domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di servitù di conduttura telefonica, poiché si tratta di un diritto reale su bene immobile altrui (Cass. 2505/1998; 1151/1995; 73/1995; 385/1993), comportava, al di là della competenza, che non potesse essere decisa secondo equità.
Infatti, secondo l'altro principio di diritto affermato dalla suddetta decisione di questa Corte del 10.1.2003 (Telecom c. GR), per il giudice di pace la regola di decisione secondo equità per le cause di valore entro i due milioni attiene esclusivamente alle cause decise da detto giudice secondo valore, e quindi necessariamente alle sole cause attinenti a beni mobili per effetto dell'art. 7 cod. proc. civ., con la conseguenza che, se una causa relativa a beni immobili è portata alla cognizione del giudice di pace e l'incompetenza non viene rilevata, anche d'ufficio, entro la prima udienza di trattazione, mentre la questione sulla competenza rimane preclusa, la regola decisionale sarà secondo diritto e non secondo equità, in ogni caso.
4 - Pertanto, nella fattispecie, la decisione sulla domanda riconvenzionale, era impugnabile esclusivamente con l'appello e non con il ricorso per Cassazione.
Poiché la domanda riconvenzionale era connessa, ai sensi dell'art. 36, con la domanda principale, l'intera sentenza era solo appellabile e non ricorribile.
5. - Il ricorso principale e quello incidentale vanno, pertanto, dichiarati inammissibili.
6. - Esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2003