Sentenza 7 giugno 1999
Massime • 1
La domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli non ha effetto interruttivo della prescrizione in relazione all'azione successivamente esperita per ottenere l'indennità di maternità, in quanto, pur essendo ravvisabile connessione logica tra i due diritti, non vi è identità dei soggetti passivi, essendo stata la prima azione esperita nei confronti dello Scau (prima della sua soppressione ad opera dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1994 n. 724) e la seconda nei confronti dell'Inps.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/1999, n. 5575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5575 |
| Data del deposito : | 7 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott .Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MO NG, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO PELLICANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO CERIONI, GIUSEPPE GIGANTE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 355/95 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 16/11/95 R.G.N. 432/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/1/99 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7 ottobre 1991 al Pretore di Reggio Calabria, IN MO esponeva di avere ottenuto dal Tribunale della stessa città l'accertamento del proprio diritto nei confronti del servizio dei contributi agricoli unificati (Scau) ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Campo Calabro per cinquantuno giornate nell'anno 1984, e che la sentenza era passata in giudicato. Avendo partorito nel maggio 1985, ella aveva chiesto all'Inps l'indennità di maternità, che però le era stata negata;
chiedeva perciò la condanna dell'Istituto alla corresponsione del beneficio.
Costituitosi l'Inps, il quale eccepiva sia l'inopponibilità della suddetta sentenza, emessa soltanto nei confronti dello Scau, sia l'estinzione del diritto all'indennità per la maturazione del termine annuale di prescrizione di cui all'art. 6, ultimo comma, l.11 gennaio 1943 n. 138, il Pretore accoglieva la domanda con decisione del 10 giungo 1994, che però veniva riformata con sentenza 16 novembre 1995 dal Tribunale. Questo accoglieva l'eccezione di prescrizione, escludendo che la pendenza del processo necessario all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli potesse essere assimilata ad una delle cause di sospensione di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ., oppure ad un impedimento all'esercizio del diritto, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la MO. Resiste l'Inps con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt.99 e 100 cod. proc. civ., 2934, 2935, 2943 cod. civ., negando la prescrizione del diritto, da lei vantato, all'indennità di maternità, ossia affermando che la decorrenza del relativo termine era stata interrotta, ai sensi dell'art. 2943 cit., primo comma, con la domanda giudiziale intesa all'accertamento del diritto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli. Poiché questo diritto costituisce il presupposto di quello all'indennità, attualmente esercitato, l'interruzione della prescrizione dell'uno valeva, ad avviso della ricorrente, ad interrompere anche la prescrizione dell'altro.
Il motivo non è fondato.
Si osserva in via preliminare che il diritto soggettivo in questione, previsto dalla legge n. 1204 del 1971, art. 15, è soggetto al termine annuale di prescrizione di cui al citato art. 6 l. n. 138 del 1943 (Cass. 28 aprile 1993 n. 4966).
Si nota altresì che l'interruzione della prescrizione costituisce oggetto di eccezione in senso stretto, che viene contrapposta all'eccezione di prescrizione di cui all'art. 2938 cod. civ. e che perciò non può essere dedotta per la prima volta in cassazione (Cass. 27 marzo 1964 n. 696, 12 gennaio 1968 n. 77, 6 giugno 1968 n. 1710). Tuttavia essa può considerarsi implicitamente proposta nel giudizio di merito se, come nel caso di specie, la difesa del creditore sia fondata sul fatto asseritamente interruttivo. La ricorrente pone ora alla Corte la questione se l'interruzione della prescrizione di un diritto soggettivo possa servire anche ad interrompere quella di un diritto connesso logicamente, nel senso che il secondo non sorge se non sussista il primo. Questione già in passato affrontata da questa Corte, con soluzioni non sempre uniformi. La Corte si è espressa in senso positivo con riferimento alla connessione tra credito avente ad oggetto il capitale e credito per gli interessi (Cass. 7 gennaio 1982 n. 61), tra diritto all'intervento nella divisione ex art. 1113 cod. civ. e diritto di garanzia ipotecaria (Cass. 24 giugno 1980 n. 3971), tra diritto all'esecuzione del contratto e azione di risoluzione del medesimo (Cass. 30 ottobre 1992 n. 11825), tra diritto all'impugnazione di un licenziamento e diritto ad una conseguente indennità (Cass. 1 ottobre 1997 n. 9589). La giurisprudenza è orientata però in senso negativo quando, pur essendo ravvisabile la connessione logica tra i due diritti soggettivi, non vi sia identità dei soggetti passivi (Cass. 18 febbraio 1994 n. 1582), salvo che l'interruzione concerna un debito solidale di cui all'art. 1310 cod. civ., oppure quando questa sia attuata mediante una domanda giudiziale ed il diritto in questione sia rimasto estraneo alla causa petendi ed al petitum (Cass. 13 giugno 1973 n. 1713, 5 giugno 1979 n. 3174, 14 giugno 1988 n. 4031). Tale orientamento deve essere seguito nel caso di specie, in cui un'assicurata, avendo agito in giudizio contro un ente pubblico (lo Scau) per la realizzazione di un certo diritto, pretende di avere con quell'azione interrotto la prescrizione di un diritto conseguente, ma avente quale soggetto passivo un altro ente (l'Inps). Ed è appena il caso di avvertire dell'ininfluenza, nella presente controversia, della soppressione dello Scau, avvenuta per effetto dell'art. 19 l. 23 dicembre 1994 n. 724 ossia dopo la vicenda interruttiva in questione, e della conseguente successione dell'Inps. Esclusa l'interruzione, in definitiva, bene la sentenza qui impugnata ha ritenuto che il diritto fatto valere in giudizio dall'attuale ricorrente fosse estinto per prescrizione. Sulle spese non si deve provvedere ai sensi dell'art. 150 disp. att. cod. proc. civ..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.