Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLI04374/02 IN NOME DEL P LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PETIZIONE DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ERENITA Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 17982/99 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron. 19253 -Consigliere- Rep. 1018 Dott. Rosario DE JULIO Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Ud. 05/12/01 - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente 20 SENTENZA sul ricorso proposto da: SI ND, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE GIUSEPPE GIGLI, che la difende unitamente all'avvocato Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE GIUSEPPE POZZOLI, giusta delega in atti;
per diritti €1.55 27 MAR. 2002 ricorrente - IL CANCELLIERE contro 077 1 1500 SI UI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CANCELLERIA PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato UI FRANCESCO BRASCHI, che 10 difende unitamente all'avvocato MARCO CONSALEZ, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1655 nonchè
contro
-1- OL AR;
- intimata avverso la sentenza n. 2000/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 07/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato GIGLI Giuseppe, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato BRASCHI UI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 13 25.10.1986 DR US conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano il fratello UI e la madre CA OM, esponendo che il defunto padre, ST US, morto senza testamento, aveva lasciato un libretto di risparmio al portatore della Filiale di S. Donato Milanese della Banca Popolare di Lodi dell'importo di lire 23.000.000 nonché l'ulteriore somma di lire 6.000.000 portata da un conto corrente che la OM aveva estinto, costituendo un nuovo a sélibretto di risparmio al portatore intestato stessa ed al figlio UI;
aggiungeva che i convenuti avevano anche venduto l'automobile ed i mobili di proprietà del defunto ricavando la complessiva somma di lire 1.250.000; chiedeva pertanto che il Tribunale, dato atto che l'eredità del defunto ST US era costituita dai suddetti beni e che la sua quota di legittima ammontava a lire 5.500.000, condannasse i convenuti al pagamento in proprio favore della predetta somma con gli interessi e la rivalutazione. costituivano in giudizio entrambi i Si convenuti contestando il fondamento della domanda 3 di cui chiedevano il rigetto. Con sentenza del 17.1.1994 il Tribunale adito condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di lire 2.486.615 ciascuno con gli interessi di legge. Proposto gravame avverso tale decisione da parte di UI US cui resisteva DR US, e disposta successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di CA OM che, costituitasi in giudizio, proponeva impugnazione incidentale, la Corte di Appello di Milano con sentenza del 7.7.1998, dichiarato inammissibile l'appello incidentale, in accoglimento di quello principale rigettava la domanda proposta da DR US nei confronti di UI US. La Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, riteneva non condivisibile 1'assunto del Tribunale che aveva condannato entrambi i convenuti a liquidare all'attrice la sua quota dell'eredità paterna non avendo riscontrato elementi per affermare che l'eredità era nel possesso dell'uno ○ dell'altra dei coeredi: in realtà, argomentava il giudice di appello, una volta accertato il credito di DR US per il titolo suindicato, costituiva onere 4 di quest'ultima provare il possesso dell'eredità da l'altro0 dei convenuti о diparte dell'uno entrambi, e non invece porre tale onere a carico di UI US e della OM;
conseguentemente, con riferimento alla posizione dell'appellante principale, in difetto della prova del possesso dell'eredità da parte sua, la domanda di condanna pagamento della quota ereditaria nei suoial confronti doveva essere rigettata, mentre, attesa l'inammissibilità dell'appello incidentale, doveva essere confermata la condanna della OM al pagamento di metà della quota ereditaria medesima. Per la cassazione di tale sentenza DR US ha proposto un ricorso articolato in due motivi;
resiste con controricorso UI US;
CA OM non ha svolto in questa sede attività difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censura la statuizione del giudice di appello che ha ritenuto non acquisita la prova del possesso dei beni ereditari da parte di UI US;
a tal riguardo lamenta la mancata considerazione che la 5 OM, nell'estinguere i depositi bancari in conto corrente di cui era titolare con il marito, ne aveva costituito uno nuovo con il figlio UI US, cosicché quest'ultimo aveva la piena disponibilità di tutte le somme ivi depositate provenienti dall'asse ereditario;
risultava quindi integrato il presupposto per l'esercizio dell'azione di petizione dell'eredità proposta dall'esponente, ovvero il possesso del denaro oggetto dell'asse ereditario per la quota di spettanza dell'attuale ricorrente da parte degli altri eredi legati tra loro dal vincolo della RESTITUTORIA solidarietà in ordine alla obbligazione restituita nei confronti della coerede. Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli articoli 533 - 1294 e 1298 nelC.C., assume che la sentenza impugnata, ritenere l'insussistenza della prova del possesso da parte di UI US anche della quota parte di spettante alla sorella DR,eredità ha trascurato il rilievo che i due coeredi convenuti in giudizio erano tenuti ad una medesima prestazione scaturente da uno stesso fatto e da un medesimo titolo giuridico, cosicché essi erano legati dal vincolo della solidarietà passiva nei confronti della pretesa avanzata dall'esponente. Premesso che le due censure vengono esaminate congiuntamente per ragioni di connessione, si rileva che il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Deve premettersi che DR US, avendo un'azione di petizione ereditaria neiproposto confronti di CA OM e di UI US relativamente ad una parte dei beni provenienti dalla eredità di ST US corrispondente alla quota di sua spettanza quale erede legittima, aveva l'onere di provare il possesso di tali beni da parte dei convenuti. A tal riguardo la Corte territoriale richiamando correttamente tale principio, ha respinto la domanda di DR US nei confronti di UI US, ritenendo insussistente la prova del possesso dell'eredità con riferimento ad entrambi i convenuti;
tuttavia tale convincimento, espresso in termini piuttosto generici, non è sorretto da adeguata motivazione, non essendosi chiarito se fossero stati acquisiti о meno specifici elementi probatori in proposito, né illustrate, nell'ipotesi tantomeno essendo state 7 affermativa, le ragioni della loro insufficienza o irrilevanza ai fini della decisione. Tale lacuna attinente all' "iter" argomentativo si rivela tanto più significativa considerando che nella parte narrativa della sentenza sono riportate deduzioni esposte nell'atto di citazionele proposto da DR US in ordine all'estinzione da parte di CA OM di un libretto di deposito bancario in contorisparmio e di un corrente di cui era titolare il marito ed alla di un nuovo libretto disuccessiva costituzione risparmio intestato a sé medesima ed al figlio UI US;
invero tale specifica e rilevante circostanza, idonea a configurare, se provata, una disponibilità da parte di entrambi i convenuti in ordine agli importi ivi depositati provenienti, secondo le deduzioni dell'attrice, dall'asse ereditario, non risulta esaminata dal giudice di appello sotto alcun profilo;
né d'altra parte sono state espresse le ragioni per le quali tale elemento di fatto non sia stato oggetto di alcuna valutazione ai fini del decidere. In definitiva, quindi, accertata una insufficienza della motivazione resa dal giudice di appello su un punto decisivo della controversia, la 8 sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa un nuovo esame della fattispecie ad altra sezione della Corte di Appello deve essere rinviata per di Milano che provvederà anche alla pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma il 5.12.2001. Vicem Moracaue enteram 109T 122.11 30,99 456T TOT 160,10 IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 27 MAR. 2002 hou. AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2. 360 7002 Registrato in data Serie al25941 versais C.... 160.10 CE (euro p. C A Cervizi (Dott.ssa DI FILIPPO) Respons vizio Atti Giudiziari (D RACCICHINI) a