Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10709
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Sentenza 22 luglio 2002

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In materia di cumulo tra pensione di anzianità o vecchiaia e reddito da lavoro (dipendente o autonomo) l'applicabilità della norma transitoria di cui all'art 10, comma ottavo, D.Lgs. n.503 del 1992 (come modificato dall'art. 11 della legge 537 del 1993) - che consente il mantenimento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.503 citato, del precedente regime se più favorevole, - è subordinata all'unica condizione di aver completato entro il 31 dicembre 1994 la contribuzione minima della pensione, senza che assumano rilievo altre circostanze come la successiva richiesta ed attribuzione di una pensione diversa (Inpdai) rispetto a quella (Inps) che era maturata al 31/12/1994.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10709
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10709
    Data del deposito : 22 luglio 2002

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