Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
In materia di cumulo tra pensione di anzianità o vecchiaia e reddito da lavoro (dipendente o autonomo) l'applicabilità della norma transitoria di cui all'art 10, comma ottavo, D.Lgs. n.503 del 1992 (come modificato dall'art. 11 della legge 537 del 1993) - che consente il mantenimento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.503 citato, del precedente regime se più favorevole, - è subordinata all'unica condizione di aver completato entro il 31 dicembre 1994 la contribuzione minima della pensione, senza che assumano rilievo altre circostanze come la successiva richiesta ed attribuzione di una pensione diversa (Inpdai) rispetto a quella (Inps) che era maturata al 31/12/1994.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10709 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato FULVIO ZARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE MISCIONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPDAI - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI DONNA OLIMPIA N. 134, rappresentato e difeso dagli avvocati NUNZIO IZZO, SERGIO GRASSELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 235/99 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 26/05/99 - R.G.N. 2017/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato IZZO NUNZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al OR di Ravenna del 6 ottobre 1997 FR IN riferiva che aveva iniziato a lavorare il 1^ febbraio 1957 come lavoratore subordinato di categoria non dirigenziale presso imprese private e che aveva maturato al 31 gennaio 1991 una anzianità contributiva presso l'INPS di 1769 contributi settimanali pari a 34 anni ed una mensilità. Aveva poi iniziato il 14 febbraio 1992, continuandola sino al 31 gennaio 1996, una nuova attività in qualità di dirigente maturando presso l'INPDAI una posizione assicurativa tale da permettergli la ricongiunzione dei due periodi. Il 2 febbraio 1996 aveva avanzato la domanda di ricongiunzione, chiedendo all'INPDAI la liquidazione della pensione di vecchiaia, ed il 30 agosto 1996 l'Istituto aveva accolto la domanda e comunicato l'importo del trattamento pensionistico dall'ottobre 1996, fatto salvo l'eventuale conguaglio spettate al 30 settembre 1996. Successivamente aveva comunicato di avere intrapreso una attività di natura autonoma e l'INPDAI aveva effettuato sull'importo della pensione la trattenuto del 50% eccedente il minimo della stessa pensione INPS ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 503 del 1992. Tutto ciò premesso, chiedeva al OR la condanna dell'INPDAI alla liquidazione dell'intero trattamento pensionistico deducendo che nel caso di specie il cumulo della pensione, a norma del comma 8 dell'art. 10 del d.lgs. 503 del 1992, come modificato dall'art. 11, comma 10, della legge 537 del 1993 e dall'art. 1, comma 189, della legge 662 del 1996, doveva ritenersi ammesso.
Dopo la costituzione dell'INPDAI, il OR con sentenza del 5 novembre 1998 accoglieva la domanda attrice e condannava l'INPDAI ad erogare al ricorrente il trattamento di pensione di vecchiaia per intero, senza quindi effettuare alcuna trattenuta relativa al reddito di lavoro autonomo percepito nonché a rifondere al ricorrente quanto eventualmente trattenuto sino alla data del giudizio introduttivo. A seguito del gravame dell'Istituto il Tribunale di Ravenna con sentenza del 26 maggio 1999, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta da FR IN, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che le restrizioni alla cumulabilità tra pensioni dirette di vecchiaia, invalidità ed anzianità e redditi di lavoro, introdotte dall'art. 10 del d.lgs. 503 del 1992, non si applicavano ab initio, ma dapprima, per effetto della stessa normativa(comma 8, art. 10, d.lgs. 503/1992) e, successivamente, dell'art. 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, a quei lavoratori che alla data del 31 dicembre
1993(per la prima legge) ed alla data del 31 dicembre 1994(per la seconda legge) avevano maturato il diritto al pensionamento. Nel caso di specie di tale cumulo non poteva godere il IN perché lo stesso alla data del 31 dicembre 1994 non aveva maturato presso l'INPDAI l'anzianità contributiva idonea a consentire il ricongiungimento della posizione assicurativa maturata presso il suddetto Istituto previdenziale ed, in precedenza, presso l'INPS. Precisava al riguardo il Tribunale che la ritenuta del 50% sulla generalità delle pensioni introdotta dall'art. 10, comma 1, dell'art. 10 del d.lgs. 503/1992, in caso di cumulo di redditi da lavoro autonomo o dipendente, aveva portata generale ed aveva come destinatari, oltre i lavoratori, anche i rispettivi istituti assicurativi, interessati all'equilibrio dei bilanci, ai quali era anche finalizzato l'intervento legislativo. Nel caso di specie, in particolare, il legislatore non aveva ne' occasione ne' motivo per incidere sui singoli ordinamenti pensionistici e non poteva, conseguentemente, incidere sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi pregressi e, nel caso dell'INPDAI sulla regola ex art. 5 l. 15 marzo 1993 n. 44 secondo cui la ricongiunzione non era possibile con una anzianità contributiva inferiore ai cinque anni. Avverso tale sentenza FR IN propone ricorso per cassazione affidato ad un duplice motivo.
Resiste con controricorso l'INPDAI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto(art. 360 n. 2 c.p.c.) per violazione dell'art. 11, comma 10, l. 24 dicembre 1993 n. 537. Il ricorrente precisa al riguardo che il punto di diritto che andava affermato - e sul quale il Tribunale non aveva dato risposta era se colui che al 31 dicembre 1994 ha la presenza dei requisiti contributivi di qualunque pensione abbia (o meno) il diritto al beneficio di cui al citato art. 10, comma 8, della legge 537/1993 o se per tale diritto debbano,
invece, essere presenti i requisiti della specifica pensione che il pensionato vada (anche successivamente) a chiedere. In altri termini per la legge è irrilevante che il lavoratore chieda la pensione di vecchiaia quando al 31 dicembre 1994 ha i requisiti richiesti solo per la pensione di anzianità come è ugualmente irrilevante che chieda la pensione (di vecchiaia o di anzianità) all'Istituto rispetto al quale alla stessa data ha i requisiti contributivi ovvero ad altro Istituto. Aggiunge ancora il ricorrente che non risponde al vero che al 31 dicembre 1994 non avesse i requisiti per la pensione INPDAI in quanto la ricongiunzione nell'INPDAI dei contributi INPS faceva retroagire i suoi effetti dall'inizio e, quindi, dal punto di vista giuridico, la contribuzione si considerava avvenuta con effetto ex tunc tutta nell'INPDAI. Con il secondo motivo il ricorrente deduce omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. In particolare per il ricorrente il Tribunale non ha spiegato le ragioni sottese all'intervento legislativo ne' ha in alcun modo indicato i motivi che l'hanno indotto a non ammettere il cumulo, a negare il diritto azionato e ad affermare, infine, che nell'interpretazione che esso aveva dato delle norme di legge non sì profilasse una ingiustificata disparità di trattamento tra pensionati. I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno accolti nei limiti in seguito precisati.
Questa Corte ha di recente statuito che in materia di cumulo tra pensione di anzianità o vecchiaia e redditi da lavoro (dipendente o autonomo) l'applicabilità della norma transitoria di cui all'art. 10, comma ottavo, del d.lgs. n. 503 del 1992 (come modificato dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993 - che consente il mantenimento, anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 cit. del precedente regime se pì favorevole - è subordinata all'unica condizione di avere completato entro il 31 dicembre 1994 la contribuzione minima per la liquidazione della pensione senza che assumano rilievo altre circostanze come la liquidazione della pensione (cfr. in tali sensi: Cass. 19 ottobre 2000 n. 13835). Ed infatti, l'art. 10 del d.lgs. n. 503 del 1992, dopo avere stabilito la non cumulabilità, totale o parziale, delle pensioni di anzianità o di vecchiaia con i redditi dal lavoro dipendente o autonomo, nel comma 8 dispone poi testualmente che "Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono titolari di pensione ovvero hanno raggiunto i requisiti contributivi minimi per la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa, se più favorevole". I giudici di legittimità hanno osservato che la chiara lettera di questa disposizione transitoria - intesa a non frustrare le aspettative di coloro che, pur non avendo ancora ottenuto dalla pubblica amministrazione, il provvedimento di liquidazione della pensione, avessero già compiuto gli esborsi contributivi necessari - non consente di condividere la tesi secondo cui vanno aggiunti, per l'applicabilità della disposizione stessa, altri requisiti oltre a quelli contributivi minimi. A tale riguardo i giudici hanno evidenziato come la norma sopra citata sia stata novellata dall'art. 11 legge 24 dicembre 1973 n. 537 il quale, sostituendo al requisito di "maturazione del diritto" alla pensione quello del completamento della contribuzione minima, ha reso ancora più chiara la volontà del legislatore nel senso favorevole ai lavoratori assicurati(cfr. in tali sensi in motivazione Cass. 19 ottobre 2000 n. 13835 cit.). Corollario, quindi, di quanto sinora detto è che, contrariamente all'opinione dell'INPDAI, non risulta fondata la tesi che i detti requisiti contributivi debbano non solo essere maturatì ma debbano essere "anche presenti presso l'ente destinato ad erogare la pensione" alle ore 24 del 31 dicembre 1994 perché tutto ciò non risulta dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993 e perché va operata una distinzione tra momento di perfezionamento del diritto dell'assicurato e decorrenza del trattamento previdenziale(cfr. Cass. 8 gennaio 2000 n. 132 ed ancora Cass. 19 ottobre 2000 n. 13835 cit.).
Ne può sottacersi che se la normativa venisse diversamente interpretata se ne violerebbe la ratio perché si finirebbe per ammettere che la norma stessa aveva la finalità - di certo invece ad essa estranea - di incentivare una corsa all'esodo per coloro che, per essere in possesso già alla data del 31 dicembre 1994 di tutti i requisiti per godere di un qualsiasi trattamento pensionistico(di anzianità o di vecchiaia) presso qualsiasi Istituto assicurativo, avevano un concreto vantaggio a collocarsi in quiescenza al fine di evitare il penalizzante sistema del cumulo tra pensione e redditi da lavoro. E più in generale va considerato che non troverebbe una logica ed adeguata giustificazione un sistema che consentisse a chi abbia maturato il diritto a pensione al dicembre 1994 di non essere assoggettato al cumulo tra pensione e redditi da lavoro in caso di concreto esercizio di tale diritto e di non potere, di contro, più usufruire di tale vantaggio in caso di protazione del lavoro e posticipazione del collocamento in pensione.
Consegue da quanto sinora detto che, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata, non avendo fatto corretta applicazione delle norme applicabili alla materia in oggetto, va cassata. Alla stregua dell'art. 384 c.p.c. essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (dovendosi accertare se alla data del 31 dicembre 1994 il IN era o meno in possesso di tutti i requisiti per usufruire di un qualsiasi trattamento pensionistico e, come assume, della pensione di anzianità sulla base della contribuzione INPS) la causa va rimessa ad un nuovo giudice, designato nella Corte d'appello di Bologna, che procederà a riesaminare la controversia facendo applicazione dei principi innanzi enunciati.
Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002