Sentenza 30 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2002, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
"ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART.
9. DELLA LEGGE 4-5-1967 N. 37E PUBBLICA ITALIANA 01 227 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORT SEZIONE PRIMA CIVILE * Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.03638/99 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente 4 7 Cons. Relatore Cron.3037 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzione amministrativa SENTENZA stradale sul ricorso proposto da: LO US, elettivamente domiciliato in Caltagirone, via Madonna della Via 161/a, presso l'avv. Salvatore Saita, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PREFETTO di CALTANISSETTA intimato avverso la sentenza del Pretore di Caltanissetta n.88 del 05/06.04.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 6/2054 2001 C udienza del 04/10/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 05/06.04.98 il Pretore di Caltanissetta rigettava l'opposizione proposta da LO US avverso l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Caltanissetta che irrogava sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 180.8 c.d.s., osservando che il termine di trenta giorni, posto dall'art. 204 c.d.s. per l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione non era perentorio e quindi non era causa di invalidità l'emissione dell'ordinanza stessa il 10.02.97 e quindi dopo due anni. Con atto notificato il 02.02.99 al Prefetto di Caltanissetta ricorre LO US assumendo, come unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 203 e 204 c.d.s., nonché dell'art. 2 della 1.s. 241/90, richiamando la decisione 2064/98 della Cassazione a sostegno della dedotta invalidità dell'ordinanza, perché tardivamente emessa. Si costituiva l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso. Motivi della decisione Secondo la giurisprudenza di questa Corte, più volte confermata anche dalle Sezioni Unite (da ultimo, ord. 118/00) del giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione (artt. 23 ls. 689/81; art. 204 dlgs 285/92) è parte la autorità che ha emesso il provvedimento impugnato e tale legittimazione processuale permane anche nell'eventuale giudizio di legittimità, onde in 2 Caf nessuna fase del processo è parte il Ministero dal quale l'autorità emittente giuridicamente dipende. In conseguenza, la costituzione del Ministero anziché del Prefetto è nulla in quanto svolta da un soggetto che non è né può essere parte nel giudizio (Cass. 13653/00; 9084/00). La sentenza impugnata ha rilevato che la ordinanza ingiunzione risultava emessa dopo due anni ed in effetti dal 27.02.95 data del deposito del ricorso al Prefetto al 10.02.97, data d'emissione dell'ordinanza ingiunzione, il termine di novanta giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 203 e 204 c.d.s. risulta ampiamente superato. Ne consegue l'invalidità dell'ordinanza. Con disposizione che costituisce principio generale dell'ordinamento (ivi, art. 29) (ivi, art. 29), l'art. 2 dlgs 241/90 dispone che deve essere fissato, per ogni procedimento amministrativo, il termine entro il quale deve concludersi. Tale termine, se non diversamente disposto dalla disciplina specifica, è quello di trenta giorni, fissato dal terzo comma del richiamato articolo. L'art. 204 dlgs 285/92, in applicazione di tale principio, ha determinato il termine entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione in 30 giorni, poi elevati a 60 dall'art. 106 del dlgs 360/93 ed ora a 180 dall'art. 68.4 della legge finanziaria 488/99, statuizione, quest'ultima, che non trova applicazione nel caso in esame. Secondo Cass. 2064/98 il combinato disposto degli artt. 201/204 dlgs 285/92 comporta che, dal deposito del ricorso, inizia a decorrere un termine complessivo di 90 giorni entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione. 3 Caf Sia la norma di principio, sia la normativa specifica omettono di indicare le conseguenze dell'inosservanza del termine che, secondo soluzioni che trovano riscontro in altrettanti indirizzi giurisprudenziali, non spiega altro effetto che legittimare il ricorso alla diffida (Consta V 980/97; IV 511/98); è meramente acceleratorio (Consta II 1154/96; V 621/96) o rende illegittimo l'esercizio tardivo (Consta VI 1869/97). In quest'ultimo caso, l'esistenza di un termine decadenziale per proporre opposizione comporta che, se il trasgressore non deduce la causa di annullamento nell' opposizione, il vizio non può più essere dedotto. Tale ultima soluzione è stata accolta da Cass. 2064/98 e seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass.468/99; 10541/00; in senso analogo si è espressa Corte Cost. 262/97) mentre i successivi allungamenti del termine sono stati interpretati come conferma della rilevanza del termine perché, ove fosse meramente acceleratorio, non sarebbero giustificabili gli interventi del legislatore per prolungarlo né l'affermazione (art. 29 dlgs 241/90) che il dovere di osservare il termine costituisce un principio generale dell'ordinamento. Mutuando la terminologia dalla dottrina processuale, il termine è stato qualificato come ordinatorio in quanto privo di effetti sulla potestà di provvedere e sul provvedimento emesso e perentorio quando si è inteso affermare che l'inosservanza comportava la perdita o l'illegittimo esercizio del potere (Cass.468/99; 6895/97). Poiché non occorrono ulteriori accertamenti di fatto la Corte, giudicando ai sensi dell'art. 382 cpc annulla l'ordinanza ingiunzione opposta;
le incertezze giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell'intero giudizio. 4 Caf
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, giudicando nel merito, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. Spese dell'intero giudizio compensate. Roma, 4 ottobre 2001 Il Presidente IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo AR DR DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 GEN. 2002 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo خمس 0 5 Caf