Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
La sottoscrizione dell'originale dell'atto introduttivo del giudizio ad opera del procuratore (o, per l'equivalenza posta dall'art. 125 cod.proc.civ., della parte che sta in giudizio personalmente), è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso, sicché il suo difetto determina l'inesistenza di questo e non già soltanto la sua nullità.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso affidato a due motivi, l'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) del Lazio, sezione staccata di Latina, resa pubblica in data 25 giugno 2019, che, in riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone del 7 novembre 2017, accoglieva l'appello della Unicar s.r.l. e annullava, di conseguenza, l'avviso di accertamento emesso nei confronti di detta società con il quale, per l'anno di imposta 2013, era contestata la detrazione di I.V.A. per l'acquisto di n. 12 autovetture usate, giacché attinente ad operazioni soggettivamente inesistenti in ragione dell'interposizione fittizia della …
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 41484 del 24https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 24/12/2021, (ud. 23/09/2021, dep. 24/12/2021), n.41484 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere – Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere – Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere – Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2558/2017 R.G. proposto da: ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LA SCALA – STUDIO LEGALE e NON PERFORMING LOANS S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., nonché P.M., rappresentati e difesi dall'avv. Marco Pesenti, con domicilio …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 15 marzo 2024
FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso affidato a due motivi, l'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (C.T.R.) del Lazio, sezione staccata di Latina, resa pubblica in data 25 giugno 2019, che, in riforma della decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone del 7 novembre 2017, accoglieva l'appello della Unicar s.r.l. e annullava, di conseguenza, l'avviso di accertamento emesso nei confronti di detta società con il quale, per l'anno di imposta 2013, era contestata la detrazione di I.V.A. per l'acquisto di n. 12 autovetture usate, giacché attinente ad operazioni soggettivamente inesistenti in ragione dell'interposizione fittizia della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SS OS EA, HI EN, HI BE, HI AB tutti quali eredi di CH UN, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA DI TREVI 86, presso lo studio dell'avvocato BARBANTINI FEDELI MARIA TERESA, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CONDOMINIO VIA MINTURNO 9 MILANO in persona dell'Amm.re rag. STELLA EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL PUSTERIA 22/15, presso lo studio dell'avvocato MERCEDES CORREALE, difeso dagli avvocati CORREALE NICOLA ANTONIO, CORREALE EUGENIO ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8608/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 21/07/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/00 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 13.4.1990 il Condominio di Via Minturno n 9, Milano, in persona dell'amministratore rag. LA LE, conveniva in giudizio il geom. UN CH, residente in [...], avanti la Pretura di Milano, chiedendo la condanna di quest'ultimo alla restituzione della somma di L. 2.500.000, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite. La domanda si basava sul fatto che il convenuto, che amministrava il Condominio prima della nomina del rag. LA LE, si era trattenuto illegittimamente la detta somma senza aver - a dire di controparte svolto alcuna attività di direttore dei lavori -.
Si costituiva in giudizio il convenuto, rilevando che l'importo stesso gli era stato riconosciuto dall'assemblea dei condomini in data 9/9/1988 e che nessuna altra delibera contraria era stata assunta da assemblee successive e che l'amministratore non aveva titolo per agire in giudizio senza una delibera assembleare che revocasse il diritto del convenuto di percepire la somma in oggetto ed autorizzasse l'amministratore ad agire per la ripetizione dell'indebito.
Il pretore di Milano, con sentenza del 9/9/94, rigettava la domanda attrice sul presupposto che di contro ad una delibera assembleare che autorizzava il geom. CH a riscuotere la somma in questione, l'attore non aveva dato la prova che il convenuto non avesse svolto di fatto alcuna attività di direzione dei lavori. Avverso detta sentenza proponeva appello il Condominio di Via Minturno 9, Milano.
Il Tribunale di Milano con sentenza in data 21/7/1997, in totale riforma della sentenza pretorile, condannava gli eredi del geom. CH UN al pagamento della somma di L. 2.500.000, oltre agli interessi sulla stessa dal 18/4/1990 al saldo, e delle spese dei due giudizi di merito.
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione AN TO AM, CH LE, IC e RI, eredi del geom. CH UN con tre motivi di gravame. Resiste il Condominio con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo i ricorrenti deducono che l'atto di appello è privo della sottoscrizione sia della parte che del suo procuratore e che il tribunale ha errato quando ha affermato che l'atto privo di sottoscrizione è egualmente valido, perché la sua nullità non è prevista dalla legge processuale (artt. 125, 163 e 164 c.p.c.) e gli atti successivi hanno dissipato ogni dubbio sulla sua sopravvenienza. Secondo il tribunale la mancanza di sottoscrizione dell'atto di appello sarebbe giuridicamente rilevante solo nel caso in cui non sarebbe possibile rilevarne la provenienza da atti successivi che ne attestassero l'autenticità; ed in assenza della sottoscrizione dell'originale e della copia non sarebbe inesistente l'atto di appello sulle basi di equipollenti, quali la firma apposta sulla nota d'iscrizione della causa a ruolo e la conformità dell'originale alla copia notificata, elementi questi che avrebbero assicurato l'integrità del diritto della difesa degli appellati. Il motivo è fondato.
È ormai giurisprudenza pacifica di questa Corte che l'originale dell'atto introduttivo del giudizio privo di sottoscrizione sia del procuratore che della parte è inesistente perché privo dell'elemento indispensabile per la sua formazione fenomenica;
che l'omissione della sottoscrizione comporta quindi l'inesistenza dell'atto nella sua materialità empirica, non realizzando l'atto privo di tale elemento essenziale quella consistenza che permetta una valutazione giuridica in termini di invalidità o di nullità; che tale inesistenza non può essere sostituita da prove esterne sull'identificazione del suo autore, perché non idonee a costituire il necessario collegamento tra scrittura e sottoscrizione;
che nel caso di specie non è possibile quindi fare riferimento alle prove esterne, quali la sottoscrizione della nota di iscrizione a ruolo e la conformità dell'originale alla copia notificata, perché non idonee a sanare il vizio dell'inesistenza dell'atto processuale (cfr. Cass. sentt. nn. 2691/1994; 3718/1979; 5077/1978; 1472/1981;
4316/1976; 120/1980).
La sottoscrizione dell'originale dell'atto introduttivo del giudizio ad opera del suo procuratore (o, per l'equivalenza posta dall'art. 125 c.p.c., della parte che sta in giudizio personalmente) è elemento essenziale dell'atto stesso, sicché il suo difetto determina l'inesistenza di questo, e non già soltanto la nullità. E la mancata sottoscrizione dell'atto di citazione da parte del procuratore abilitato al patrocinio davanti al giudice adito, comporta, ai sensi dell'art. 82, terzo comma, c.p.c., in relazione all'art. 5 R.D.L. 27/11/ 1933 n. 1578, la nullità assoluta ed insanabile dell'atto, rilevabile anche ex officio in qualsiasi stato e grado del giudizio, data la sua attinenza alla costituzione del rapporto processuale, in quanto la sottoscrizione da parte del procuratore legalmente esercente davanti al giudice adito, integra un requisito essenziale dell'atto stesso, che, attenendo allo ius postulandi, riguarda non tanto la vocatio in ius, quanto la proposizione della domanda al giudice, cosicché la costituzione in giudizio della parte citata non può mai sanare l'inesistenza o la nullità assoluta di un atto di citazione, derivante dal difetto di sottoscrizione del soggetto a tanto abilitato dalla legge (cfr. Cass. sentt. nn. 1032/1983; 4845/1982; 2384/1981; 6111/99; 3718/79). Accolto il primo motivo, gli altri devono essere dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché, essendo l'atto di appello inesistente e quindi improduttivo di ogni effetto giuridico, l'appello si ha per non proposto e quindi la sentenza di primo grado è passata in giudicato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di appello e di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
compensa le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001