Sentenza 18 giugno 1999
Massime • 1
Poiché l'art. 125 cod.proc.civ. prescrive che l'originale e le copie della citazione devono essere sottoscritte dalla parte che sta in giudizio personalmente, il difetto di sottoscrizione della copia dell'atto di citazione notificata e di quella inserita nel fascicolo d'ufficio è causa di inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso.
Commentario • 1
- 1. Fascicolo d'ufficio - Pagina 3https://www.brocardi.it/
Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3136 del 7 maggio 1983 «Il mancato deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio è, a norma degli artt. 47 e 369 c.p.c., causa d'improcedibilità del ricorso per regolamento di competenza nel caso in cui l'esame di detto fascicolo (non acquisito) sia...» Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 7075 del 25 novembre 1983 «Il principio, secondo il quale il ricorso per cassazione, diretto a denunciare errores in procedendo, è inammissibile, per il mancato deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, ai sensi dell'art. 369 ultimo comma c.p.c., ove...» Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 1681 del 17 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/06/1999, n. 6111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6111 |
| Data del deposito : | 18 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Rel. Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OMNITEL PRONTO ITALIA SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCHIMEDE 97, presso l'avvocato LEOPOLDO DÈ MEDICI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROGRAF Snc;
- intimata -
avverso la sentenza n. 4082/96 del Giudice di pace di MILANO, depositata il 16/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Dè Medici, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Prograf S.n.c. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Milano la Soc. Omnitel p.a. così formulando la domanda:
"accerti e dichiari l'adito Giudice di Pace la responsabilità della convenuta per non aver provveduto tempestivamente alla copertura delle zone di territorio, rendendo così non idoneo all'uso l'acquistato telefono cellulare;
condanni la soc. Omnitel alla restituzione dei canoni corrisposti da essa attrice durante il periodo di vigenza del contratto nonché delle spese di allacciamento sostenute, nei limiti di lire 1.000.000".
In contumacia della convenuta, il Giudice adito accolse la domanda così motivando: "le doglianze dell'attrice erano state confermate in fatto dal testimone escusso e la stessa Omnitel, evidentemente consapevole del disservizio, aveva già provveduto ad effettuare uno sconto di lire 200.000 sul canone di abbonamento. Circa l'entità del risarcimento, appare equo liquidarlo in lire 1.000.000, detratte le 200.000 già corrisposte".
Ricorre per cassazione la Soc. Omnitel Pronto Italia con i motivi qui di seguito disaminati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla enunciata premessa, che nel giudizio secondo equità dinanzi al Giudice di pace debbano essere comunque osservate le regole processuali conformi al rito ordinario (v. art. 311 c.p.c.), la ricorrente denuncia:
1°. la violazione degli artt. 125 e 163 c.p.c. per la mancata sottoscrizione dell'atto di citazione, predisposto personalmente dalla parte istante, prospettando come conseguenza di tale vizio l'inesistenza giuridica dell'atto.
2°. la violazione dell'art. 318 c.p.c. in relazione agli artt. 163 e 164 e alla legge n. 742 del 1996 conseguente a ciò che, notificata la citazione il 3.9.96 per l'udienza del 7.10 successivo, era stato assegnato ad essa convenuta un termine per la costituzione che, detratto il periodo di sospensione feriale, risulta inferiore a quello minimo di trenta giorni.
3°. la violazione dell'art. 145 c.p.c. in relazione all'art. 160 s.c., nonché all'art. 46 c.c.; nullità della notificazione perché effettuata in luogo (Milano, via Bensi 1/6) che non corrispondeva ne' alla sede legale (fissata in Ivrea, facendo parte essa società convenuta del Gruppo Olivetti) ne' a quella effettiva. 4°. violazione del combinato disposto degli artt. 180 e 311 c.p.c. per la mancata verificazione, da parte del Giudice, della regolarità del contraddittorio.
Il primo motivo è fondato. Tanto la copia dell'atto di citazione notificata alla società convenuta quanto l'altra inserita nel fascicolo d'ufficio sono, infatti, prive della sottoscrizione della parte - nel caso di specie, del rappresentante legale della S.n.c. Prograf che stava in giudizio di persona (art. 82 c.p.c.). Il rilevato difetto di sottoscrizione (la norma dell'art. 125 c.p.c. prescrive che tanto l'originale quanto le copie della citazione da notificare debbano essere sottoscritte dalla parte se essa sta in giudizio personalmente) è causa d'inesistenza dell'atto introduttivo del giudizio atteso che la sottoscrizione "è elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto stesso" (in termini, la pronuncia n. 2691 del 1994 di questa Corte). La sentenza ora impugnata, emessa all'esito di un procedimento inficiato ab origine dalla rilevata inesistenza giuridica dell'atto introduttivo, dev'essere dunque cassata già solo per tale causa. Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso.
Delle spese di questo giudizio appare equo disporre la compensazione.
P.Q.M.
La Corte cassa senza rinvio l'impugnata sentenza. Spese del giudizio interamente compensate.
Così deciso addì 19 gennaio 1999 nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Depositata in cancelleria il 18 giugno 1999.