Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9490
CASS
Sentenza 28 giugno 2002

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In sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca, i crediti ipotecari prevalgono sui crediti prededucibili, salvo che questi ultimi si ricolleghino ad attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare, o ad amministrare, o a liquidare i beni ipotecati o rechino, comunque, ai titolari specifiche utilità, e salvo il limite di un'aliquota delle spese generali, che deve, in ogni caso, gravare sui beni assoggettati a garanzia reale.

È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto ex art. 26 legge fall., con il quale il tribunale respinge il reclamo del creditore ammesso al passivo avverso il decreto con cui il giudice delegato rende esecutivo il piano di riparto parziale, nella parte in cui prevede accantonamenti ai sensi dell'art. 113, n. 4, legge fall., in quanto trattasi di provvedimento privo, in tale parte, dei caratteri della decisorietà e definitività, perché le somme accantonate non vengono attribuite ad alcun creditore, ma soltanto trattenute in attesa della definitiva decisione sulla loro effettiva destinazione; è ammissibile, invece, il ricorso ex art. 111 Cost. del creditore ammesso, avverso lo stesso decreto, nella parte relativa alle spese da pagare in prededuzione a norma dell'art. 111, n. 1, legge fall., trattandosi, per tal verso, di provvedimento a carattere decisorio, in quanto, riconoscendo la prededucibilità delle spese, incide sulla pretesa dei creditori ammessi riducendo l'entità delle somme ad essi attribuibili.

Commentario1

  • 1I compensi dei professionisti rientrano tra le uscite di carattere generale?
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 marzo 2024

    Escluso senz'altro che i compensi dei professionisti (così come il compenso dell'organismo di composizione della crisi) che assistono il debitore nella fase di accesso alla procedura di liquidazione possano annoverarsi tra le “uscite di carattere specifico” imputabili al bene oggetto di ipoteca (in quanto non riguardano l'amministrazione, la conservazione e la liquidazione di quel particolare asset), il problema è se possano ascriversi alla categoria delle “uscite di carattere generale” o se, al contrario, debbano gravare interamente sul ricavato del patrimonio mobiliare e immobiliare libero da garanzie reali (ai sensi dell'art. 14-duodecies, comma 2 e dell'art. 111-bis, comma 2, L.F.). …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9490
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9490
Data del deposito : 28 giugno 2002

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