Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/03/2002, n. 4437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4437 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME044 37/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da illecito extracontrattuale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3616/00 Presidente Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Dott. Michele LO PIANO 10316 Cron. Dott. AN SEGRETO Consigliere 1029 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Rep. Ud. 29/01/02 ConsigliereDott. Gianfranco MANZO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 155 27 MAR. 2002 OZ ALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE İ IL CANCELLIERE DELLE MILIZIE 9, presso 10 studio dell'avvocato ALESSANDRO RIMATO, che lo difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato NICOLA SCIARRA, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 1031758 LLOYD ADRIATICO SPA, in persona del suo procuratore domiciliata in Dott. Alessandro Oliva, elettivamente ROMA VIA ALBERICO II 11, presso lo studio dell'avvocato ANGELO SCARPA, che la difende anche disgiuntamente - 2002 all'avvocato PIERO GERIN, giusta delega in atti;
260 controricorrente 1 nonchè
contro
SOC. VI DI IR G & DE GE A, DE GE TO;
intimati - avversO la sentenza n. 9661/99 del Tribunale di ROMA, Sezione IV Civile, emessa il 09/04/99 e depositata il 27/05/99 (R.G. 41574/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 29/01/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le consguenze di legge. RILEVATO che viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il tribunale di Roma, in riforma della sentenza di primo grado che aveva ri- gettato la domanda di LB ZZ volta al risarci- mento dei danni derivatigli dallo scontro del proprio motociclo con l'autovettura condotta da AN De An- gelis, ha accertato il concorrente apporto causale del De IS in misura di un terzo e lo ha condannato, in solido con la proprietaria dell'autovettura SOC. Vide di IR G. e De IS A. e dell'assicuratrice LL DR s.p.a., al pagamento della complessiva 2 somma di L. 4.634.000, oltre alle spese del doppio gra- do;
che il ricorrente si duole: a) deducendo, in punto di responsabilità, violazio- ne e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054, 2055 C.C., 41 c.p., 116 c.p.C. ed omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, che il giudice abbia erra- to nella valutazione delle prove e che abbia inoltre omesso di considerare che, benché egli avesse impegnato l'incrocio col semaforo segnalante luce rossa, l'incidente si era comunque verificato per colpa esclu- siva o prevalente del De IS che procedeva
contro
- mano;
b) deducendo, in punto di determinazione quantita- tiva del danno, violazione o falsa applicazione degli artt. 2056, 1223 e 1226 c.C., nonché omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione, che il tribunale abbia aumentato, per il ravvisato danno estetico, il solo grado percentuale di invalidità del danno biologi- CO (dal 3 al 4%), senza correlativamente aumentare il valore di punto posto a base del calcolo;
che il P.M. ha chiesto che il ricorso sia rigetta- to in camera di consiglio;
RITENUTO che
, al di là della formale deduzione di violazione di legge e di vizio della motivazione, il 3 ricorrente (tra l'altro sostenendo che il giudice ha errato nella valutazione delle prove, quindi nella ri- costruzione della realtà" e che "l'incidente si sarebbe verificato in ogni caso, anche se il ZZ avesse impe- gnato l'incrocio col verde") censura in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del me- rito, non reiterabile in sede di legittimità, dove è esclusivamente consentito il controllo dell'iter logico mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se il ragionamento si rile- vi incompleto, incoerente o illogico e non anche quando come nella specie il giudice abbia, con motivazione del tutto congrua, semplicemente attribuito agli ele- menti vagliati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999 n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898); che, in particolare, nessun vizio di illogicità o di contraddizione è dato cogliere nella motivazione, in quanto l'essersi il sinistro verificato al centro del crocevia è fatto logicamente compatibile con la circo- stanza che il veicolo antagonista, condotto dal De An- gelis, viaggiasse senza tenere la propria destra;
che analoghe considerazioni si attagliano alla li- quidazione equitativa del danno, avendo il tribunale 4 determinato il valore di punto con specifico riguardo alle caratteristiche del caso di specie, inclusa la "capacità biologica del soggetto di reagire al pregiu- dizio psicofisico" (in fattispecie di cosiddetta micro- permanente); CONSIDERATO che, dunque, il ricorso è manifestamen- te infondato e che al rigetto dello stesso consegue la condanna del ricorrente alle spese sostenute dalla re- sistente società assicuratrice;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euroro. 113,62- oltre ad Euro 109T 120.11 750,00 per onorari. Roma, 29 gennaio 2002 456T 2066 TOT 129,77 Il consigliere estensore Il presidente Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 2713.0 d Gina Caspli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoll AGENZIA DELLE ENTRATE KOMA 2 -761 7002 A Registrato cia 24315 T 77versate UA ME (Doitss 1 Responsabil