Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/2025, n. 38405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38405 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm.
Composta da
Ercole LE
LO NZ
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38406/2025 Roma, li, 26/11/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 1268/2025
- Relatore -
CC 24/09/2025
R.G.N. 19412/2025
sul ricorso proposto da:
Di IA NI nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 29/05/2025 del Tribunale della libertà di Salerno;
udita la relazione svolta dal Consigliere LO NZ;
lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello di NI Di IA contro l'ordinanza con cui la Corte di appello non ha accolto la sua richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicatagli in relazione a reati di maltrattamenti e di estorsione (dal quale è stato assolto dalla Corte di appello) in danno dei genitori, come descritti nelle imputazioni provvisorie.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di Di IA si chiede l'annullamento della ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione nel
Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb48773661 - Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6384299dd4ea512b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
trascurare che il ricorrente - già incensurato e assolto dalla Corte di appello dal reato estorsione nei confronti dei genitori e con il quale nel frattempo gli stessi hanno ripristinato i rapporti ha ormai quasi del tutto scontato (con la sottoposizione alla misura cautelare) la pena comminatagli, non ha più problemi di tossicodipendenza e mostra resipiscenza. Si osserva che, nonostante questo, il Tribunale del Riesame, nel rigettare l'istanza, non ha motivato circa la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, [...], Rv. 249324). Ne deriva che sarebbe illegittimo un provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in relazione fra la durata della misura e la pena irroganda nel giudizio di merito, ma prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne hanno giustificato l'applicazione (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, [...], Rv. 249323).
2. Su questa base, Il Tribunale ha rilevato che il ricorrente deve ancora scontare dei mesi di pena detentiva e ha correttamente considerato che - come già rilevato dalla Corte di appello non sono emersi elementi di novità dopo il provvedimento con cui nel marzo del 2025 la misura della custodia cautelare in carcere è stata sostituita con quella degli arresti domiciliari. Inoltre, non irragionevolmente ha rimarcato la gravità delle condotte attuate dal ricorrente con minacce di morte e con l'uso di armi - indici di incapacità di frenare i propri impulsi - nei confronti dei genitori (tanto da indurli a lasciare la loro abitazione), anche alla presenza delle Forze dell'ordine, mentre, per altro verso, non è documentato che egli abbia intrapreso un percorso di recupero dalla tossicodipendenza.
3. Pertanto, il ricorso è manifestamente infondato e dalla sua inammissibilità deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
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Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 63815cb487736d1 - Firmato Da: ANGELO COSTANZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6384299dd4ea512b Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 130dc652cca10386
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/09/2025
Il Consigliere estensore LO NZ
Il Presidente
Ercole LE
Dispone ex art. 52 d.lgs. 30 giugno 2023 n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, nel caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma l'identificazione delle generalità e degli altri dati indicativi degli interessati riportati nella sentenza.
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Il Presidente