Sentenza 1 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 01/08/2003, n. 11728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11728 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2003 |
Testo completo
1 1928/ 03 REPUBBLICA ITALIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE 03 Oggetto SEZION PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: OLLA Presidente R. G. N. 11247/00 Dott. Giovanni Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere 25610 Cron. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. 3161 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere DE CHIARA Rel. Consigliere Ud. 17/10/2002 Dott. Carlo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA BEAUREGARD SCRL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l'avvocato SIMONA NAPOLITANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMO GRATTAROLA, FRANCO BARAVALLE, GIUSEPPE PRINCIPE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
RA RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SIACCI 2, presso l'avvocato CORRADO DE MARTINI, che la of 2002 1908 rappresenta e di fende unitamente all'avvocato RENATO 1 DABORMIDA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1829/99 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 22/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2002 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il resistente, l'Avvocato DE MARTINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 30 agosto 1990, la Cooperativa amministrativa, inBeauregard in liquidazione coatta persona del commissario liquidatore, convenne davanti al Tribunale di Alessandria la sig.ra NA AG, esponendo: che la convenuta era stata ammessa quale so- cia della cooperativa con delibera assembleare del 1° dicembre 1984; che con successiva delibera del 7 dicem- bre 1984 alla stessa era stato assegnato un alloggio al prezzo di £. 15.000.000; che con rogito del 30 gennaio 1985 era stato stipulato l'atto di assegnazione;
che le predette delibere assembleari erano nulle е conseguen- temente nullo era l'atto di assegnazione;
che comunque 2 si era trattato di assegnazione di favore in quanto il prezzo non era stato pagato e che, inoltre, l'immobile era sottoposto, all'epoca, a sequestro conservativo e dunque non poteva essere assegnato. Chiese, pertanto, dichiararsi la nullità e/o annullabilità o inefficacia dell'atto di assegnazione per nullità о inefficacia delle delibere che ne costituivano premessa. Resistette la convenuta assumendo di avere legitti- mamente ottenuto l'assegnazione. Il Tribunale accolse la domanda ritenendo che la delibera di ammissione era nulla perché emessa da orga- no incompetente, essendo l'ammissione riservata agli amministratori ai sensi dell'art. 2525 c.c., e che tale nullità si ripercuoteva sulla conseguente delibera di assegnazione e sullo stesso atto di assegnazione dell'alloggio, a loro volta pertanto nulli. Ha proposto appello la soccombente, sostenendo, con unico motivo, che gli amministratori di una cooperati- allorché provvedono all'ammissione di un nuovo 50- va, cio ex art. 2525 C.C., operano sempre nell'interesse dei soci ed incidono direttamente sulla struttura SO- cietaria;
pertanto la delibera di ammissione è diretta- mente riferibile alla società, e quella che rileva, e che viene manifestata attraverso una delibera degli am- ministratori, è appunto la volontà sociale di ammettere of un nuovo socio;
inoltre, e in ogni caso, una delibera degli amministratori poteva, nella specie, ritenersi contenuta implicitamente nella delibera assembleare, adottata, secondo quanto risultava dal verbale, alla presenza dell'intero consiglio di amministrazione e con voto unanime. Ha resistito al gravame la cooperativa e la Corte di appello di Torino, con sentenza del 22 dicembre 1999, ha totalmente riformato la sentenza del Tribuna- le, respingendo la domanda proposta dall'attrice. La Corte ha ritenuto "esatta la prospettazione dell'appellante in ordine all'intervenuta manifestazio- ne di una legittima volontà sociale di ammissione" del- la AG quale socia. Ha rilevato, "però, che nell'atto di citazione in primo grado è stata svolta unicamente la domanda di declaratoria di nullità e/o annullabilità o comunque di inefficacia dell'atto nota- rile di assegnazione, senza aver provveduto ad impugna- re la delibera assembleare di assegnazione, presupposto logico e giuridico per la valida stipula dell'atto pub- blico": la sola contestazione dell'atto notarile, "in mancanza di specifica domanda in ordine alla validità o meno della delibera di assegnazione", non poteva giova- re alla cooperativa e, dunque, "sotto tale aspetto" an- dava "di conseguenza (...) accolto l'appello della Rago- gna con riferimento alla validità della manifestazione della volontà sociale". Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazio- ne la Cooperativa Beauregard, articolato in tre motivi e illustrato da memoria. Resiste l'intimata con
contro
- ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, deducendo "violazione di 1. - norme di diritto in relazione all'art. 112 c.p.c. - Vi- zio di ultrapetizione", la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia errato nel fondare la propria decisone sulla presunta errata interpretazione della domanda da parte del giudice di primo grado, perché ta- le questione non era stata mai prospettata dall'appellante e, dunque, la Corte aveva violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pro- nunciato. Con il secondo motivo, deducendo "violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 112 c.p.c. Error in procedendo", lamenta la ricorrente che la sentenza - anche а voler ammettere che potesse pronunciarsi sulla questione di cui sopra abbia comunque errato nell'interpretare restrittivamen- te la domanda proposta in primo grado dalla cooperati- вз va, la quale chiedeva, invece sia pure implicitamen- 5 : te, ma inequivocabilmente accertarsi 1'invalidità delle delibere costituenti presupposto dell'atto di as- segnazione. Con il terzo motivo, deducendo "violazione di norme di diritto in riferimento agli artt. 111 Cost. e 132 n. -4 c.p.c. Omessa motivazione in ordine a punti decisi- vi della controversia", la ricorrente osserva che la Corte di appello, "pur fondando la propria pronuncia sull'unica argomentazione" confutata con i primi due motivi, ha ritenuto "en passant con laconica ed apodit- tica affermazione di condividere 'la prospettazione fornita dall'appellante in ordine all'intervenuta mani- festazione di una legittima volontà sociale di ammis- sione a socio'". Lamenta, quindi, che tale affermazione sia sfornita della benché minima motivazione che dia conto dell'iter logico-argomentativo seguito dal giudi- ce. Con il che, ad avviso della ricorrente, stato violato l'obbligo di motivazione, il quale è assolto soltanto dalla specifica indicazione delle ragioni po- ste a fondamento della decisione, tanto più quando il giudice di appello pervenga alla integrale riforma del- la sentenza di primo grado: mentre, invece, nella spe- cie la Corte territoriale si è limitata alla apodittica affermazione dell'esattezza della prospettazione di una delle parti, senza dar conto "delle complesse argomen- 6 tazioni giuridiche svolte dalle parti a sostegno delle proprie tesi", e dunque la detta affermazione si è ri- solta in una mera petizione di principio scollegata da qualsiasi possibilità di riscontro e controllo" della sua fondatezza.
2. Conviene prendere le mosse dal terzo motivo, il quale pone la preliminare questione che si river-- bera, come appresso si vedrà (n. 3), sull'economia del- la presente decisione della struttura della motiva- zione della sentenza della Corte di appello di Torino: se, cioè, tale sentenza si fondi su un'unica o duplice ratio decidendi. La tesi che sembra esser fatta propria dalla ricor- rente, secondo cui la ratio sarebbe una sola (l'omessa impugnazione della delibera di assegnazione), mentre l'affermazione della "intervenuta manifestazione di una legittima volontà sociale di ammissione a socio" sareb- be stata fatta solo "en passant", è smentita del testo della sentenza. Nel quale si legge, invece, sia la sin- tesi del motivo di impugnazione proposto dall'appellante - relativo alla sussistenza di un vali- do atto di ammissione proveniente dalla società - e la espressa adesione allo stesso da parte del collegio giudicante, sia la ulteriore argomentazione fondata sul A difetto di impugnazione della delibera assembleare di 7 assegnazione. Ε il fatto che il collegio abbia posto l'accento su quest'ultima argomentazione, perché rite- nuta preliminare, non autorizza a trascurare la prima, comunque messa in campo dai giudicanti (i quali, se non avessero ritenuto di darvi peso, avrebbero certamente potuto esimersi dal prendere posizione sull'argomento). Del resto, che detta ratio decidendi appartenga alla sentenza impugnata è fatto palese dalla stessa esigen- za, che la ricorrente avverte, di impugnarla specifica- mente dedicandole, appunto, il terzo motivo del suo ri- corso. Deve allora concludersi che la sentenza si fonda su due rationes decidendi (la sussistenza di un valido at- to di ammissione proveniente dalla società, per un ver- So, e il difetto di impugnazione della delibera assem- bleare, per altro verso) distinte ed autonome, in gra- do, cioè, ciascuna di sorreggere adeguatamente il deci- sum a prescindere dall'altra. Il vizio di assoluto difetto di motivazione della prima ratio, denunciato con il motivo in esame, è poi insussistente. Non è esatto, invero, che l'affermazione della sussistenza di un valido atto di ammissione pro- veniente dalla società sia apodittica;
vero è, invece, che la sentenza impugnata dà sufficiente conto del ra- gionamento in proposito svolto, ancorché ciò faccia D 8 come è consentito mediante espressa adesione al ra- gionamento dell'appellante, compiutamente riferito dal- la sentenza nei termini qui riportati in narrativa. E', poi, appena il caso di aggiungere che, come da tempo è acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, l'osservanza dell'obbligo di motivazione non richiede la menzione e confutazione di tutte le opposte allega- zioni difensive (delle quali, peraltro, nella specie la ricorrente non fa, a sua volta, menzione), essendo in- vece sufficiente che il giudice abbia -- come è avvenuto dato conto dell'iter argomentativo nel caso in esame - da lui seguito, in maniera sufficiente a consentirne la comprensibilità e verificabilità.
3. Il rigetto del terzo motivo di ricorso assorbe i primi due, che, come si è visto, attengono all'altra ratio decidendi (l'omessa impugnazione della delibera di assegnazione) a fondamento della sentenza impugnata. Invero, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, quando una decisione di merito, impugnata in sede di rationeslegittimità, si fonda su distinte ed autonome decidendi, ognuna delle quali è sufficiente, da sola, a sorreggerla, il rigetto del motivo di ricorso attinente ad una di esse rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, non potendo la loro eventuale fondatezza porta- re alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe ferma 9 до sulla base della prima ratio (Cass. 7077/2001, 9866/1998, 237/1995). 4. - Il ricorso va dunque respinto. E' equo compensare integralmente le spese del giu- dizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente CarloAd (Giovanni Olla) Chiara) Al CORTE SUPREMA TIONE CANCELLIERE Prime Civile Andrea Bianchi Depostan 660. 2003. INCANCELLIERS: 10