Sentenza 30 gennaio 2008
Massime • 1
Non rientra nell'ipotesi di illegalità della pena, che consente di rimettere in discussione mediante ricorso per cassazione il consenso prestato dalle parti, l'applicazione della pena patteggiata del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 73, comma quinto bis, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, nella misura di due ore giornaliere, senza alcuna indicazione sulla durata massima settimanale, in quanto il dubbio sulla interpretazione del giudicato investe non la durata della pena, ma le sue modalità esecutive, e può pertanto essere risolto in sede esecutiva ai sensi dell'art. 665 c.p.p..
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 20408 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20408 Anno 2013 Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste nel procedimento nei confronti di Corona Domenico, nato a Pordenone il 08/08/1966 avverso la sentenza in data 24/04/2012 del G.U.P. del Tribunale di Pordenone visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi; lette le richiedete del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Rosario Giovanni Russo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2008, n. 11054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11054 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 30/01/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 334
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 19368/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI NC nel procedimento nei confronti del medesimo, n. a Auvelai (Belgio) il 1 dicembre 1974;
avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania in data 11 aprile 2007;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLLA Giorgio;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il G.u.p. del Tribunale di Catania applicava a NC SI, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed Euro
3.000,00, di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per due ore al giorno in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ai sensi dell'art. 73, comma 5 bis, D.P.R. cit. (in Biancavilla, il 28 ottobre 2006).
Propone ricorso per cassazione l'imputato che si duole della violazione del D.P.R. cit. art. 73, comma 5 bis, e D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, in punto di sanzione sostitutiva, in quanto non poteva superarsi il limite di sei ore settimanali, a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 54, giacché non era stata richiesta una durata superiore. Nel caso, il provvedimento impugnato avrebbe superato il "monte-ore" consentito. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
Osserva la Corte che con l'accordo delle parti non è stata stabilita la durata settimanale del lavoro di pubblica utilità: il giudice del patteggiamento si è limitato a stabilire che detto lavoro avrebbe dovuto avere per contenuto una prestazione di due ore giornaliere presso il Comune di S. Giovanni La Punta, settore manutenzione parchi e giardini.
Non è condivisibile la tesi del ricorrente secondo cui, con siffatta statuizione, il giudice avrebbe superato il "monte-ore" di sei settimanali ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 54, senza una esplicita richiesta dello SI ai sensi del comma 3, di detto articolo.
Il provvedimento del giudice del patteggiamento ben potrebbe interpretarsi nel senso che, fissata la durata giornaliera di due ore al giorno, doveva ritenersi implicito che la durata settimanale non avrebbe potuto comunque superare i limiti previsti dalla norma citata di sei ore settimanali, con una integrazione legale della statuizione del dispositivo della sentenza con il contenuto della norma. Ritiene comunque la Corte che il giudice del patteggiamento abbia correttamente deciso applicando la sanzione del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena della reclusione e della multa, adeguandosi al patto, e che la questione relativa alla durata della sanzione stessa non costituisca un problema di durata della pena (essa è comunque pari per legge alla durata della sanzione principale: vedi D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 bis) ma di modalità di esecuzione della pena stessa sulle quali sussiste effettivamente un dubbio derivante dalla necessità di interpretare il giudicato, e che comunque non è tale da dar luogo alla nullità della sentenza di patteggiamento.
La questione potrà essere risolta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 665 c.p.p., essendo consolidata la giurisprudenza nel senso che spetta al giudice della esecuzione risolvere i problemi interpretativi del giudicato, problemi che potranno essergli sottoposti sia dal pubblico ministero sia dall'imputato sia dal difensore in caso di necessità. (Sulla competenza del giudice della esecuzione v. Cass. sez. 1^, 9 gennaio 1996 n. 36; Cass. sez. 3^, 20 marzo 1997, n. 1377; Cass. sez. 6^, 11 dicembre 2002, n. 8030; Cass. sez. 1^, 21 gennaio 2005, n. 11512). Il ricorso va pertanto rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2008