Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2016, n. 21577
CASS
Sentenza 21 aprile 2016

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Massime1

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, è necessaria la sussistenza del dolo, che richiede, oltre alla previsione dell'evento la prova, anche nella forma eventuale, di un atteggiamento psichico che manifesti adesione all'evento previsto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la sentenza di condanna che aveva affermato la sussistenza del dolo senza adeguatamente motivare sul fatto che il reddito dell'imputato non fosse ostativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che allo stesso fosse stato rilasciato un certificato ISEE errato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2016, n. 21577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21577
Data del deposito : 21 aprile 2016

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