Sentenza 10 luglio 2000
Massime • 1
In tema di patteggiamento, se per un verso deve ritenersi la necessità che la sentenza di applicazione della pena contenga una motivazione, sia pur sommaria, in ordine alla ritenuta sussistenza di circostanze attenuanti, per altro verso può ammettersi la possibilità di una motivazione implicita quando dalla stessa formulazione del capo d'imputazione emerga la descrizione di una condotta da riguardarsi come ragionevolmente suscettibile di dar luogo alla configurabilità dell'attenuante che in concreto sia stata riconosciuta. (Nel caso in questione è stato ritenuto validamente motivato, per implicito, il riconoscimento della speciale attenuante prevista, per i reati in materia di armi e di esplosivi, dall'art.5 della legge 2 ottobre 1967 n.895, essendo stata contestata la illegale detenzione di un semplice fucile da caccia, munito di regolare numero di matricola e presumibilmente appartenente ad un congiunto dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2000, n. 4932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4932 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 10.07.2000
1.Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 4932
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 10506/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso C.A. di TRENTO nei confronti di:
CARRARA FRANCO N.IL 28.01.1962
avverso sentenza del 09.02.2000 G.I.P. TRIBUNALE di TRENTO sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO lette le conclusioni del P.G. Dr. G. Veneziano, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO:
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art.444 c.p.p., il tribunale di Trento applicò a AR Franco, per il reato di detenzione illegale di un fucile da caccia, con il riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art.5 della legge 2 ottobre 1967 n.895, la pena concordata di mesi tre di reclusione e lire 100.000 di multa;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la procura generale della Repubblica in Trento, denunciando la totale mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della summenzionata circostanza attenuante;
CONSIDERATO IN DIRITTO:
- che, pur dovendosi in linea di massima condividere il principio già affermato da questa Corte con le pronunce richiamate dal ricorrente ufficio (in particolare, Cass. III, 12 maggio 1998 n. 414, PM c. Giovannini, m. 210862), circa la necessità di una motivazione, sia pur sommaria, in ordine al riconoscimento, con la sentenza di cui all'art.444 c.p.p., di circostanze attenuanti, può tuttavia ammettersi la possibilità di una motivazione implicita quando dalla stessa formulazione del capo d'imputazione emerga la descrizione di una condotta da riguardarsi come ragionevolmente suscettibile di dar luogo alla configurabilità dell'attenuante che in concreto sia stata riconosciuta;
- che tale situazione appare ravvisabile nella specie, atteso che all'imputato era stata contestata soltanto la detenzione di un fucile da caccia munito di regolare numero di matricola ed appartenente a tale AR PP, presumibilmente congiunto dell'imputato stesso;
ne' da parte del ricorrente ufficio si rappresentano situazioni nelle quali, in contrasto con le prime apparenze, l'attenuante in questione sarebbe stata da negare;
- che, non risultando quindi concretamente censurabile l'impugnata sentenza sotto il denunciato profilo di illegittimità, il ricorso va respinto;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2000