Sentenza 21 marzo 2014
Massime • 1
Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata, pur se non dedotta in sede di merito, e nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ma solo se, a tal fine, non occorra alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado. (Fattispecie in cui la Corte, pronunciandosi su impugnazione avverso una sentenza di primo grado, proposta come appello e riqualificata dal giudice di seconde cure come ricorso per cassazione, ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione nonostante la stessa contenesse esclusivamente censure di merito).
Commentario • 1
- 1. Base del sodalizio criminoso determina competenza territoriale (Cass. 41012/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2022
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.(Fattispecie di associazione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il capo dell'associazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni di finanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute). Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2014, n. 15112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15112 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 21/03/2014
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 807
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 33336/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM IU, n. 25/08/1975 a NICOTERA;
avverso la sentenza del tribunale di LOCRI, SEZ. DIST. SIDERNO in data 29/03/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SCARCELLA Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. OM IU proponeva appello, a mezzo del difensore fiduciario -procuratore speciale cassazionista, avverso la sentenza del tribunale di LOCRI, SEZ. DIST. SIDERNO, emessa in data 29/03/2012, depositata in pari data, con cui il medesimo imputato è stato condannato alla pena di Euro 400,00 di ammenda per la contravvenzione di cui alla L. n. 963 del 1965, art. 15, lett. c), per aver detenuto, all'interno di un contenitore posto nell'automezzo mod. FORD Courier tg. AR352PR, circa kg. 15 di novellarne di sarda, comunemente denominato bianchetto, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Ministero della Marina mercantile;
accertato in Roccella Ionica, 13/04/2006.
2. Con ordinanza emessa dalla Corte d'appello di REGGIO CALABRIA in data 09/04/2013, depositata il 12/04/2013, previa qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione è stata disposta la trasmissione degli atti a questa Corte, trattandosi di sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. L'impugnazione, pur se inammissibile quale ricorso per cassazione, non impedisce a questa Corte di rilevare l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto all'imputato.
4. Ed invero, l'impugnazione proposta come appello, riqualificata dalla Corte territoriale come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato, ciò comportando che l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (v., tra le tante: Sez. 1^, n. 2846 del 08/04/1999 - dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835). Nel caso in esame, l'impugnazione è stata proposta da difensore cassazionista, sicché la stessa è ammissibile ex art. 613 c.p.p.;
la stessa, tuttavia, è inammissibile perché proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge ex art. 606 c.p.p., comma 3, atteso che, come si desume dal tenore dei motivi dell'originario gravame, la stessa articola esclusivamente censure di merito all'impugnata sentenza, riguardanti, da un lato, la titolarità del novellarne in capo all'appellante e, dall'altro, la volontà di voler detenere e/o vendere il novellarne quale corpo di reato.
5. L'accertata inammissibilità dell'impugnazione, come convertita, non impedisce tuttavia a questa Corte di rilevare, d'ufficio, l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato per cui è intervenuta condanna (v., sull'argomento: Sez. 2^, n. 34891 del 16/05/2013 - dep. 12/08/2013, Vecchia, Rv. 256096). Ed invero, risulta dagli atti, non richiedendo nessun particolare accertamento da parte di questa Corte, che il reato venne commesso in data 13/04/2006; tale reato è di natura istantanea;
il termine massimo di prescrizione, in base al combinato disposto degli artt. 157 e 160 c.p., è maturato in data 13/04/2001; detto termine, tenuto conto dei periodi di sospensione pari complessivamente a mesi 9 e gg. 15 (precisamente dal 17/06/08 al 20/11/08 e dal 17/11/11 al 29/03/12), è definitivamente maturato in data 28/01/2012; la sentenza di primo grado è stata emessa in data 29/03/2012, dunque in data successiva a detto termine.
Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
"Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata, ancorché non eccepita in quella sede, e nonostante l'inammissibilità del ricorso per cassazione a seguito della conversione dell'impugnazione originaria in quanto proposta contro sentenza inappellabile, ma solo se, a tal fine, non occorra alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all'individuazione di un "dies a quo" diverso da quello indicato nell'imputazione contestata e ritenuto nella sentenza di primo grado". Nella specie, come detto, questa Corte non ha svolto nessun accertamento diverso dalla mera verifica del termine di prescrizione e dei periodi di sospensione ex art. 159 c.p., sicché può rilevare d'ufficio l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
6. La sentenza impugnata dev'essere, dunque, annullata senza rinvio per le ragioni indicate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2014