Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2005, n. 2032
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Sentenza 5 dicembre 2005

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I limiti di tolleranza per la presenza di sostanze tossiche o nocive per i prodotti alimentari semilavorati possono rispettare i parametri di cui alla Tabella 2.1.1.3 del Regolamento CEE 1525 del 16 luglio 1998, e non quelli più restrittivi di cui alla Tabella 2.1.1.1 del medesimo regolamento, a condizione che la destinazione non al consumo umano diretto sia evidenziata chiaramente attraverso una etichettatura che contenga l'indicazione di prodotto destinato ad essere obbligatoriamente sottoposto ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione prima del consumo da parte dell'uomo o dell'impiego come ingrediente in derrate alimentari, configurandosi in difetto il reato di cui all'art. 5 lett. d) L. 30 aprile 1962 n. 283.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2005, n. 2032
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2032
    Data del deposito : 5 dicembre 2005

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