Sentenza 5 dicembre 2005
Massime • 1
I limiti di tolleranza per la presenza di sostanze tossiche o nocive per i prodotti alimentari semilavorati possono rispettare i parametri di cui alla Tabella 2.1.1.3 del Regolamento CEE 1525 del 16 luglio 1998, e non quelli più restrittivi di cui alla Tabella 2.1.1.1 del medesimo regolamento, a condizione che la destinazione non al consumo umano diretto sia evidenziata chiaramente attraverso una etichettatura che contenga l'indicazione di prodotto destinato ad essere obbligatoriamente sottoposto ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione prima del consumo da parte dell'uomo o dell'impiego come ingrediente in derrate alimentari, configurandosi in difetto il reato di cui all'art. 5 lett. d) L. 30 aprile 1962 n. 283.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/12/2005, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 05/12/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 2228
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 13367/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Tribunale di Rimini dell'11 gennaio 2005;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva:
IN FATTO
Con sentenza dell'11 gennaio del 2005, il Tribunale di Rimini condannava IN RE alla pena di Euro 2000,00 di ammenda quale responsabile del reato di cui alla L. 30 aprile del 1962 n. 283, art. 5 e art. 6, lett. d) per avere, nella qualità di amministratore delegato della Fugar, venduto sostanze alimentari (pistacchi) in stato di alterazione o comunque nocive per la presenza di aflatossine. Fatto accertato in Rimini il 19 giugno del 2001. In base alla sentenza impugnata il fatto può sintetizzarsi nella maniera seguente.
In data 3 febbraio del 2001 funzionari dell'Unità Sanitaria n. 3 di Genova prelevarono presso la gelateria di SA NR un campione di alimento semilavorato (pistacchio) avente scadenza al 16 maggio del 2004, prodotto dalla ditta Fugar. Dalle analisi effettuate sul campione sequestrato emerse la presenza di aflatossine b1 in misura di mg/kg 9,4 ed aflatossine totali in misura di mg/kg 11,9. Successivamente, in data 7 maggio del 2001, effettuarono un nuovo prelievo, in quest'ultima circostanza da un barattolo già aperto prodotto dalla medesima ditta con scadenza al 1 gennaio del 2005. Dalle analisi effettuate su quest'ultimo campione, emerse la presenza di aflatossine b1 in misura di mg/kg 4,5 e aflatossine totali in misura di mg/kg 5,2.
Tanto premesso in fatto, il Tribunale rilevava che in entrambi i casi erano stati superati i limiti prescritti dal Regolamento CEE n 1525 del 1998 del 16 luglio 1998 e ribaditi nella circolare del Ministero
della sanità n. 10 del 9 giugno 1009. Infatti i limiti di tolleranza previsti per la frutta a guscio e frutta secca destinate ad essere sottoposte a trattamenti fisici prima del consumo umano o dell'impiego come ingredienti di derrate alimentari erano stati determinati in mg 5, per le aflatossine b/1, e mg 10 per quelle totali. Per quanto concerneva il campione prelevato nel mese di maggio del 2001 andavano applicati i limiti più ristretti fissati nella circolare anzidetta(mg 2 per le aflatossine b/1 e mg 4 /kg per quelle totali) in ragione della mancanza sulla confezione del prodotto dell'avvertenza - prescritta dal medesimo provvedimento - che si trattava di "prodotto destinato ad essere obbligatoriamente sottoposto a cernita o ad altri trattamenti fisici per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine prima del consumo da parte dell'uomo o dell'impiego come ingrediente di derrate alimentari". Sulla base di tali elementi il Tribunale riteneva configurato il reato contestato.
Ricorre per Cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore sulla base di un unico articolato motivo.
DIRITTO
Con l'unico motivo il ricorrente deduce la violazione della norma incriminatrice per l'errata applicazione delle disposizioni che riguardano il prodotto alimentare in questione. Assume che trattandosi di semilavorato concentrato non destinato al consumo umano diretto ma da sottoporre ad ulteriori lavorazioni, la tabella del Regolamento CEE 1525 del 1998 alla quale fare riferimento non è quella riportata al punto 2.1.1.1 bensì quella riportata al punto 2.1.1.3 relativa ai limiti per la frutta a guscio e la frutta secca destinate ad essere sottoposte a cernita o ad altri trattamenti fisici In questi casi i valori limite ai quali fare riferimento sono 5 per la B/1 e 10 per la totale.
Il motivo è infondato.
La tabella 2.1.1.3,richiamata dal ricorrente, è applicabile a condizione che la destinazione non al consumo umano diretto sia evidenziata chiaramente attraverso un'etichettatura contenente l'indicazione "Prodotto destinato ad essere obbligatoriamente sottoposto a cernita o ad altri trattamenti fisici, per abbassare il livello di contaminazione da aflatossine, prima del consumo da parte dell'uomo o dell'impiego come ingrediente di derrate alimentari" come risulta dall'art. 1, punto 5, lett. b) del regolamento CEE n. 1525 del 16 luglio del 1998. Nella fattispecie, come precisato dal Tribunale, mancava tale etichettatura. Mancando tale indicazione era applicabile la tabella relativa ai prodotti destinati al consumo umano diretto.
P.Q.M.
La Corte;
Letto l'art. 616 c.p.p.;
RIGETTA il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2006