Sentenza 4 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/06/2002, n. 8059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8059 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2002 |
Testo completo
317" 0 8 0 5 9 /02 REPUBBLICA ITALIANA "ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELUME DEL PO LO ITA LEGGE R E SUPREME DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO - Presidente R.G.N. 8650/99 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Cron. 22169 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere - Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Ud. 22/01/02 - Rel. Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON LF, domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CASSAZIONE, CIVILE della CORTE SUPREMA di rappresentato e difeso dall'avvocato IANNELLO PIER FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
PREFETTURA DI CATANIA, MONTEPASCHI SERIT SpA;
- intimati avverso la sentenza n. 1504/98 del Pretore di CATANIA, depositata il 13/10/98; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 162 udienza del 22/01/2002 dal Consigliere Dott. Bruno -1- SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 23-10-1997, ON LF proponeva opposizione, ai sensi della 1. n. 689/81, in- nanzi al Pretore di Catania avverso l'iscrizione a ruolo di una cartella esattoriale a suo carico a se- guito di una sanzione amministrativa derivante da una violazione del Codice della Strada (condu- zione di un automezzo, di proprietà di una società addetta alla raccolta di rifiuti solidi urbani, sprovvisto dei documenti di circolazione). L'adito Pretore, costituitisi il Prefetto di Catania e la Montepaschi Serit s.p.a., quale ente addetto alla riscossione dei tributi, con la sentenza in esame, rigettava l'opposizione. Affermava, in parti- colare, il giudicante che nella fattispecie in esame non risultano applicabili né l'art. 4 della 1. n. 689/81, né l'art. 17 del D.P.R. 602/73. Ricorre per cassazione, con un unico motivo, il ON;
non hanno svolto attività difensiva gli inti- mati. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce, senza la specifica indicazione di norme giuridiche, la nul- lità per "violazione di legge” della sentenza del Pretore. Il ricorso è inammissibile. Deve, infatti, rilevarsi che, a parte la genericità della formulazione del contenuto di detto ricorso, tale da non consentire assolutamente l'individuazione dei precisi termini della fattispecie per cui vi è controversia e delle ragioni addotte a sostegno dell'unica censura, la prospettazione, tra l'altro in modo indiretto con riferimento a quanto asserito nella pronuncia in esame, della falsa applicazione dell'art. 4 della 1. n. 689/81, in modo incidentale ed ad abundatiam richiamato dal Pretore, è que- stione del tutto nuova nella presente fase di legittimità, per non essere stata oggetto di specifica do- glianza in sede di opposizione ex art. 23 1. n. 689/81 innanzi allo stesso Pretore. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati comporta il non doversi provve- dere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
ch RG. R550/99 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. In Roma, il 22-1-2002 Правово е Di al Il Presidente L'estensore IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo DEPOSITATA IN CANCELLERIA Oggi, - GIU 2002 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo A E L L N E O I D Z " A 9 7 R 1 . T T 3 R S . I A N G ' L E 7 L R 6 E 9 1 D A - D I 5 - S 3 E N T E E N S G E I G S E A E " L