Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2003, n. 3611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3611 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
Ai seus Art. 13 ee 74857Ce quinquies leffe 26/5/84 - n° 159 REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRAZIONE 0 3 6 11 /0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ogge Terrendo 84 Composta dagli mi 3 gg Mag trat.i R.G.N. 4550/01 Dolt Bruno SACCUCCI Presidente ODDO Consigliere Dott. Massimo 8307 CICALA Cron.Consigliere Dott. Mario Consigliere Rep+ Dott. Giuseppe Vito Antonio MACNO Ud. 01/07/02 Dott. Salvatore DI PALMA Rel Consigliore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S EN TENZA N. 74857 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELIE HTNANZE USF CNTRATE PERUGIA II DD PERUGIA, in persona deel Ministro po tempore, elettivamente domiciliato ROMA VIA CF.I PORTOGHESI 17, persso 1'AVVOCATURA CENERALE DELIC STATO che 10 rappresenta e difende opo ieqis;
ricorrente e da AGENZIA FISCALE DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamento domiciliato in ROMA VA DEI 2002 PORTOGHESI 12 Dros30 1'AVVOCATURA GENERALE DR LO 2957 STATO, che lo rappresenta e difende pe legis;
- ricorrente
contro
BATANI GINO;
intimato - avvers0 la sentenza Π. 283/99 dolla Commissione Tributaria reqionaie di PERUGIA, deposiLata i! 31/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica dienza del 01/07/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DT PALMA;
udito per 11 ricorrente, 1'AvvocatO dello Stato DI MARTINC, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona de_ Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto cho con BenLenze .283/03/99 del 31 gennaio 2000, ia Cu ssione tributaria regionale dell'Umbria ha respinto l'appello dell'Ufficio delle entrato di Pe- rug a avente ad oggetto l'iscrizion> a ruolo delia maggiore i.r.pe.f. ritenuta dovuta da IN BA per i 1985, quale calcoiata previa determinazione della base imponibile dichiarala е ricomprensione in essa delle somme di cui all'art.
3-quinques del d.l. n. 159 del 1984, сопт., con mod., nella legge n. 363 del 1984, affermate illegittimamente dedotte - ritenendo legitti- mo l'imponibile dichiarato dal contribuente;
cte, avverso la sentenza il Ministro delle Fi- Tanze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. che NO RA, benché ri uaimento intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto che con T'unico motivo icon cui deduce: "Violazione = falsa applicazione della legge 13 maggio 1099 n. 133, art. 28; decreto-legge 30 dicembre 1985 2-bis; Legge 27.12.1997 n. 449, n. 791, art.3 comm a art.13 primo comma;
legge 28 tebbraio 1986 1.46, art.10; C.P.R.597/73, art.2: decreto legge 29 maggio 1989 n.202 convertito in legge n.263/1989, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c."), il ricorrente critica la sen- tenza impugnata, sostenendo cne le somme di cui all'art.13-quinquies de d.l. a.159 del 1984 non costi- tuirebbero นา onere deducibile da la base imponibile dell'i. .pe.f., ma dovrebbero essere unicamente escluse dalla sua formazione. che il ricorso devo osuere respinte che, infatti, costituisce consolidato orientamen- di questa Corte icf ., e pluribus, sents. nn.4945 to del 2000, 8659, 10232, 10236 e 10338 del 2001), inte- 구 gralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui l'art.3 comma 2-his del d.1, n.791 del 1985, conv., OSENTE DA REGISTRAZI mod., nella logge n. 16 del 1986 il quale prevode 10 somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi, ai sensi dell'art. 13-quinquies del d.l. n. 159 del 1984, conv., con mod., nella legge n.363 del 1984, fino al 3 dicembre 1985 per i residonni nei comuni dell'Italia centrale e meridionale coipici cia eventi sismici, non concorrero alla formazione dell'imponibile ai fini dell i.r.pe.f. dell'i.lo.r. - alia _ dell'interpretazione auter.ca di cui all'art. 28 della legge n.133 dol 1999, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, cons:- stente nella rideterminazioro dell'imponiblie, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti SO- spesi;
- che nor sussistono i presupposti per pronunciare sul le spese,
P.Q.M.
Respingo il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- 1 luglio 2002 ia Sezione 1ributaria, il 1 Il Presidente Il rel ed est.. Bruno SaccucciВишолино исчис Salvatore Di Palma babaitrag IL CANCELLIERE CL Osvaldo Ascania