Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/04/2001, n. 6095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6095 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
IN ME 6095 /01 REPUBBLIC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità SEZIONE TERZA CIVILE professionale del medico e della struttura Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: sanitaria R.G.N. 16935/99 Dott. Ernesto LUPO - Presidente Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO - Cron.13351 Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. 2220 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 26/02/01 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. SOLE 24 ORE-- per diritti L. 000 LO FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA -2-7-OPR-2001 IL CANCELLIERE DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO AT, difeso dall'avvocato ALBERTO COCCIOLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CASA DI CURA "LA MADONNINA' SPA, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante Consigliere Delegato rag. Silvano Ubbiali, elettivamente domiciliata in ROMA CANCELLERIA م س ل س VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO 2001 SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
397 controricorrente - CAZIONE nonchè
contro
Richiesta cour studio AT AS RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dal Sig. per diritti L. GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato 12.0TT. 2001. SANCELLIERE IANNOTTA, che lo difende, giusta delega in SALVATORE DIRITTI DI atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 493/99 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 23/02/99 e depositata il 05/03/99 DIRITTI (R.G. 2795/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/01 dal Consigliere Dott. Alfonso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE AMATUCCI;
Richiesta copia studio udito l'Avvocato Alberto COCCIOLI;
dal Sig. IANNOTTA. per diritti L. 0 udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
23.QXT.2001' IL CANCELLIERE udito l'Avvocato Paolo Maria VITALI (per delega Avv. Salvatore IANNOTTA); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Nel novembre del 1988 AN JA convenne in giudizio innanzi al tribunale di Milano la casa di cura DIRITTI DI "La Madonnina" s.p.a. e, subito dopo, il medico curante prof. AT Zanassi chiedendone la condanna al risar- cimento dei danni patiti nella tarda serata del G318662 G318665 2 G318664 16.6.1988 presso la casa di cura convenuta, dove era stato operato sei giorni prima di ricoverato per essere ernia discale L4-L5. Espose che alle ore 23,35, dopo aver inutilmente chiamato gli infermieri, sedutosi sul letto con l'intenzione di recarsi autonomamente in bagno per un'ulteriore evacuazione dopo un clistere, nel tentati- Vo di alzarsi da solo era caduto all'indietro battendo la nuca sul pavimento e subendo un violento trauma mi- dollare C5-C6, con pressoché immediata tetraplegia. Af- fermò che il medico curante Zanassi trattenne il pa- ziente in osservazione per l'intera notte, trasferendo- struttura solo il mattino lo presso una più attrezzata esami, così ritardando seguente per i necessari l'intervento chirurgico per la rimozione dell'ernia mi- dollare fino al pomeriggio del 18.6.1988, quando ormai le lesioni provocate dalla caduta erano diventate irre- versibili. Pose а fondamento del vantato diritto al risarci- mento la mancata assistenza infermieristica ed il suc- cessivo ritardo diagnostico e terapeutico. I convenuti resistettero. Riuniti i giudizi, fu espletata c.t.u. e, a seguito dei rilievi critici del consulente di parte dello Ja- longo, nuova consulenza collegiale. Dichiarata dal g.i. 3 inammissibile l'istanza di ricusazione dei consulenti presentata dall'attore dopo il deposito della relazio- ne, la causa fu trattenuta in decisione dal collegio, che fissò peraltro una nuova udienza per ascoltare a chiarimento i consulenti in camera di consiglio ai sen- si dell'art. 197 c.p.c.. Con sentenza del 28.10.96 la domanda fu dunque rigettata. In adesione ad entrambe le consulenze d'ufficio ri- tenne il tribunale che le condizioni fisiche e psichi- che dello JA al momento dell'incidente non richie- dessero particolari cautele (quali l'applicazione di sponde al letto o la sorveglianza a vista) e che la ro- vinosa caduta aveva provocato un'immediata e totale transezione midollare (recoil injury), per sua natura assolutamente irreversibile ed inemendabile, sicché l'ipotizzato ritardo terapeutico risultava in ogni caso ininfluente.
2. La corte d'appello di Milano, con la sentenza in questa sede impugnata, ha respinto il gravame dello Ja- ш ар longo, cui avevano resistito i convenuti, sulla scorta dei sostanziali rilievi che: т у nessun vizio di forma affliggeva il procedimento di formazione del parere collegiale dei consulenti d'ufficio, giacché del loro segnalato colloquio col convenuto AS peraltro in sé non necessariamente 4 rilevante - non vi era alcuna traccia negli atti di causa;
non era dimostrato che il paziente avesse chiama- to gli infermieri per ottenere assistenza e che lo stesso attore aveva fondato la responsabilità dei con- venuti sull'omessa predisposizione di sponde di conte- nimento ai lati del letto e/o di una vigilanza a vista, la cui necessità era peraltro assolutamente insosteni- bile in relazione alla piena lucidità del paziente;
dalle espletate consulenze era risultato che la causa della irreversibile tetraplegia tragicamente re- siduata allo JA non fu dovuta alla prolungata com- pressione del midollo ma si verificò al momento del trauma, per una sorta di ghigliottinamento о strappo del midollo stesso, con effetti immediati ed irreversi- bili.
3. Ricorre per cassazione AN JA afufidan- dosi a quattro motivi, cui la casa di cura "La Madonni- na" s.p.a. e AT AS resistono con distinti con- troricorsi. Il ricorrente e la resistente società hanno anche depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo è dedotta: "violazione degli 194 c.p.c., 90 e 91 disp. att. c.p.c., in rela- artt. 5 Пилин zione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; violazione dell'art. 115 c.p.c.; nullità delle consulenze tecniche d'ufficio per palese violazione del contraddittorio e del divieto di assumere private informazioni". La corte d'appello era incorsa in un evidente erro- re là dove aveva affermato che del colloquio tra i con- sulenti ed il convenuto non vi sarebbe alcuna traccia negli atti di causa giacché, com'era stato ripetutamen- te posto in luce dallo JA sin dall'atto di appel- lo, a pagina 7 della relazione dei consulenti del 20.9.1993 era scritto testualmente: "Tale intervento, come dichiarato ai sottoscritti dallo stesso operatore, consistette nell'asportazione dell'apofisi articolare destra di L4 e del bordo della lamina corrispondente allargando altresì la lamina della vertebra sottostan- te". I consulenti, benché non autorizzati dal giudice secondo quanto invece richiesto dall'art. 194, comma 1, ་ c.p.c., avevano dunque direttamente chiesto chiarimenti ག ང ་ ལྕ al convenuto AS, in assenza delle altre parti e ལྷ ་ བ ་ ཤ senza dare loro previa comunicazione del tempo e del ང ་ luogo in cui avrebbero а tanto provveduto, come pre- ། scritto dall'art. 90 disp. att. c.p.c., incappando an- che nel divieto posto dall'art. 115 c.p.c. a garanzia del contraddittorio -.di attingere fuori dal processo 6 la conoscenza dei fatti da accertare. irritualmente acquisite sostiene il Le notizie ricorrente erano decisive al fine di stabilire conseguenze dell'originario intervento l'entità delle sull'autonomia motoria del paziente, la cui entità traumatica i consulenti avevano sminuito "all'evidente scopo di poter affermare la falsa ed inesistente auto- nomia motoria del signor JA, che sarebbe stato ca- pace di recarsi da solo nel bagno per fronteggiare gli effetti di un inutile e dannoso clistere", inducendo in errore il tribunale che così, infatti, ritenne. Afferma ancora il ricorrente che tanto fu eccepito alla prima udienza utile (21.12.193) successiva al de- posito della consulenza, mediante produzione della re- lazione del consulente di parte prof. Massari in data 4.10.93, il quale aveva osservato che molto stranamente i consulenti d'ufficio, invece di riportare la descri- zione dell'intervento chirurgico che si legge nella cartelle clinica, avevano "pensato bene di rivolgersi т а direttamente all'operatore, all'insaputa dei consulenti р di parte attrice, che nulla hanno potuto eccepire al т ы riguardo". Le stesse eccezioni - conclude il ricorrente era- no state reiterate nell'ulteriore corso del giudizio di primo grado, nonché nell'atto d'appello, sicché i giu- dici dell'impugnazione avrebbero dovuto dichiarare la nullità delle operazioni peritali, disponendo la rinno- vazione delle indagini a mezzo di nuova consulenza.
1.2. In atto d'appello che fissa i limiti della devoluzione e dunque delle questioni di cui il giudice del gravame è investito non è affatto affermato quan- to il ricorrente sostiene di aver dedotto. In quella sede (pagine 5 e 6) egli aveva bensì esposto che dalla stessa relazione di consulenza risul- tava che i consulenti avevano svolto attività ed accer- tamenti senza avvertire l'attore, il suo difensore e il consulente (di parte), e che avevano interrogato lo Za- nasi, ma non anche che ciò era a suo avviso deducibile dall'inciso come dichiarato ai consulenti dallo stesso la quale si af- operatore" nel contesto della frase con consistito fermava che l'intervento era nell'asportazione dell'apofisi articolare destra di L4 e del bordo della lamina corrispondente. Il che spiega perché la corte di merito abbia ri- gettato il motivo d'appello osservando che "nessun vi- zio di forma affligge il procedimento di formazione del parere collegiale dei consulenti d'ufficio, giacché del loro segnalato colloquio col convenuto AS peral- tro in sé non necessariamente rilevante non vi è al- cuna traccia negli atti di causa". 8 I giudici di secondo grado hanno cioè cercato le tracce di omessi avvisi o di processi verbali illegit- "interrogatori" (secondotimamente redatti, о di l'espressione usata in atto d'appello), com'era perfet- tamente coerente che facessero sulla scorta delle dedu- zioni dell'appellante. Non hanno anche intuito che, in realtà, non le tracce del colloquio avrebbero dovuto cercare, ma gli incisi della relazione di consulenza da cui l'esistenza del colloquio poteva, ad avviso del ri- corrente, evincersi, com'è tardivamente reso chiaro so- lo dal ricorso per cassazione. Ma va allora rilevato che il grave difetto di chia- rezza delle deduzioni effettuate dall'appellante col motivo di gravame non è idoneo ad investire il giudice dell'appello della cognizione delle questioni che non siano state comprensibilmente prospettate col motivo stesso, non risultando in tal caso soddisfatto uno dei requisiti di cui all'art. 343, comma 1, c.p.c., il qua- le prevede che l'appello contenga, tra l'altro, i "motivi specifici" dell'impugnazione.
1.3. Tali rilievi, cui consegue l'inammissibilità della doglianza siccome solo in questa sede proposta per la prima volta nei termini sopra chiariti, sono as- sorbenti rispetto а quello ulteriore concernente l'omessa deduzione della nullità, a pena di decadenza, 9 འ་་་ག nella prima udienza successiva al deposito della rela- zione, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c. (cfr., ex multis, Cass., nn. 3340 e 4511 del 1997). Deve invero escludersi che tanto avesse fatto il ricorrente riportandosi come egli stesso afferma a pagina 13 del ricorso alla contestualmente prodotta relazione dei consulenti tecnici di parte, professori Massari e Grasso, il primo dei quali, sub "terza criti- ca", aveva posto in rilievo che i consulenti d'ufficio, invece di riportare la descrizione dell'intervento chi- rurgico quale risultava dalla cartella clinica, "avevano pensato bene di rivolgersi direttamene all'operatore, all'insaputa dei consulenti di parte at- trice, che nulla avevano potuto eccepire al riguardo". La valenza delle riferite osservazioni dei consu- lenti tecnici di parte è, invero, quella propria di una critica e non anche di un'eccezione di nullità (della consulenza tecnica), che va specificamente dedotta dal difensore, cui compete la disponibilità dei mezzi di difesa del processo.
1.4. Risulta pertanto superflua la considerazione དྡྷ degli ulteriori rilievi dei controricorrenti in ordine alla insussistenza, in relazione alle circostanze del caso concreto, di un pregiudizio del diritto di difesa, posto che i consulenti di parte avevano potuto svolgere 10 analitiche contestazioni che erano state, poi, partita- mente esaminate nel supplemento di consulenza.
2.1. Col secondo motivo è denunciata: "violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.. Mancato assolvimento dell'onere, a carico dei convenuti, della prova dell'adempimento dell'obbligazione di custodire e di assistere, nonché dell'omessa assistenza e predisposizione di idonei mez- zi e/o servizi". Il ricorrente si duole che la corte di merito non abbia considerato che l'addebito mosso dall'attore alla casa di cura era in realtà costituito dal prolungato abbandono del paziente e/o nella mancanza di personale che potesse immediatamente aiutarlo ad alzarsi per eva- Trattandosi di rapporto con- cuare dopo il clistere. trattuale, la corte aveva inoltre errato nel porre а carico dell'attore JA l'onere di provare che, pri- ma della caduta, egli aveva chiamato per l'assistenza e, nel caso, quanto avesse atteso prima di alzarsi da solo;
sarebbe stato, invece, onere della casa di cura convenuta provare di aver predisposto tutte le cautele idonee ad evitare l'evento, fra le quali si annoverava quantomeno il controllo visivo periodico in relazione ai prevedibili effetti dell'eseguito clistere.
2.2. La censura è infondata. 11 Premesso che la sentenza non è censurata per vizio di motivazione sotto il profilo dell'interpretazione della domanda, che costituisce quaestio facti riservata al giudice del merito, la corte d'appello ha ritenuto che "la stessa difesa dell'attore non individua la re- sponsabilità della casa di cura el prolungato abbando- no del paziente o nella mancata disponibilità del per- sonale infermieristico, ma nell'omessa predisposizione di sponde contenitive al letto e/o di una vigilanza a vista"; ed ha rilevato che per un paziente del tutto lucido, in sesta giornata da un intervento perfettamen- te riuscito ed alla vigilia delle dimissioni, non fosse- ro assolutamente necessarie le precauzioni reclamate dalla difesa dello JA, neppure in relazione alla circostanza che al paziente era stato praticato un cli- stere. La corte territoriale ha, in tal modo, motivatamen- te effettuato il demandatole apprezzamento di merito sulla scorta dell'implicito e corretto rilievo che lo specifico contenuto dell'obbligo di prestare assistenza ad un paziente ricoverato si atteggia diversamente a seconda del tipo di intervento, del suo stato comples- sivo e delle sue condizioni di lucidità. Palesemente non sussistono, dunque, i vizi denun- ziati. 12 3.1. Col terzo motivo la sentenza censurata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa più punti decisivi della causa e per manifesta illogicità, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.. Si duole il ricorrente che la corte d'appello abbia del tutto omesso di esaminare le numerose e dettagliate critiche mosse dalla propria difesa alla relazione dei consulenti tecnici d'ufficio; critiche che comprovavano l'insanabile contrasto tra la tesi della lussazione to- tale di due vertebre cervicali con conseguente "ghigliottinamento" del midollo e le risultanze della copiosa documentazione medica prodotta in causa.
3.2. Anche tale censura infondata. Gran parte della motivazione della sentenza (pagine da 6 a 10) è costituita dall'analisi del problema di fondo agitato in causa: se, cioè, la "causa dell'irreversibile tetraplegia tragicamente residuata a JA" potesse individuarsi nella prolungata compres- sione del midollo, sicché avrebbe potuto assumere ri- lievo l'eventuale ritardo del successivo intervento chirurgico, ovvero se si vertesse in ipotesi di "recoil injury". La corte d'appello ha motivatamente ritenuto che condivisibile l'opinione dei consulenti che la fosse diagnosi di lussazione completa e transezione midollare 13 trovasse insuperabile riscontro clinico nella tetraple- gia pressoché totale che venne ad instaurarsi immedia- tamente dopo la caduta;
ha considerato le risultanze dell'esame di risonanza evocato dall'appellante; ha preso in esame l'efficacia sintomatica ed il contenuto dei miglioramenti e dei peggioramenti segnalati nella prima notte successiva alla caduta, concludendo che es- si non avevano inciso "sulla sostanza effettuale della rilevata paralisi totale degli arti inferiori e, dal gomito in giù, degli arti superiori, paralisi che si instaurò subito e non mutò purtroppo più". Ha dunque considerato tutte le essenziali obiezioni mosse dalla difesa, anche tecnica, dell'attore, dando ampiamente conto (pur se in modo necessariamente sinte- tico rispetto а tutto quanto analizzato in corso di causa) delle ragioni della decisione, evidentemente non censurabile per essere il giudice del merito pervenuto a conclusioni difformi da quelle auspicate dalla parte.
4.1. Col quarto motivo il ricorrente deduce, da ul- in quan- timo, violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. non avendo i convenuti provato la non imputabilità to, agli stessi dell'inadempimento del contratto di assi- stenza medica, la corte d'appello avrebbe dovuto acco- gliere le domande risarcitorie spiegate nei loro con- fronti. 14 4.2. La censura è infondata in quanto l'onere della prova dell'inadempimento e del nesso causale tra ina- dempimento e danno compete comunque al creditore della prestazione. Nella specie le conclusioni dei giudici del merito in ordine alla insussistenza di un'obbligazione di sor- veglianza del tipo e del contenuto prospettato dall'attore escludono in radice la stessa configurabi- 10 COMA ? lità dell'inadempimento relativo. Mentre il dedotto ritardo nell'esecuzione dell'intervento è stato considerato del tutto irrile- vante in relazione alle immediate ed irreversibili le- sioni verificatesi immediatamente dopo la caduta, con conseguente difetto di nesso causale tra preteso ina- dempimento e danno. 80000 5. Il ricorso va in conclusione respinto. 330000 Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 26 febbraio 2001 Il presidente L'estensore Emat uupпро I CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì 27 RPR 2001 IL CANCELLIERE 15 Giovanni Giambattista R P I N Z S A O U E S T R O