Sentenza 9 dicembre 2002
Massime • 1
Integra il reato di evasione la condotta della persona ristretta agli arresti domiciliari che, autorizzata dal giudice a svolgere attività lavorativa, rientri nella propria abitazione con trenta minuti di ritardo, rispetto all'orario stabilito nell'ordinanza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/12/2002, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato FULGENZI Presidente
dott. Giovanni de ROBERTO Componente
dott. Nicola MILO "
dott. Francesco IPPOLITO "
dott. Domenico CARCANO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LO LO nato a [...] in data [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, emessa il 30.1, 2002;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del cons. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore generale, G. Iadecola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
LO LO ricorre avverso la decisione della corte d'appello di Cagliari che, in parziale riforma della sentenza 31.1.2001, con cui il tribunale di Cagliari dichiarò la sua colpevolezza per il delitto di cui all'art. 385 c.p., ritenne la continuazione del reato con analogo fatto giudicato il 26.3.1996, determinando l'aumento di pena di due mesi di reclusione.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione per aver non avere tenuto conto che il ritardo con cui il LO lasciò il luogo di lavoro (a cui era stato autorizzato dal giudice) per rientrare nella propria abitazione, ove era ristretto agli arresti domiciliari, era di soli trenta minuti sull'orario previsto dal provvedimento autorizzativo. Il ricorso è infondato: della indicata circostanza i giudici di merito hanno tenuto conto, disattendendo correttamente lo specifico motivo formulato dall'appellante, giacché l'allontanamento dal luogo di arresti domiciliari fuori dai limiti di tempo previsti dall'atto autorizzativo del giudice integra l'ipotesi criminosa di cui all'art. 385 comma 3 c.p.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9 dicembre 2002 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 16 GENNAIO 2003.