Sentenza 17 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/07/2002, n. 10367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10367 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 3 67 /02 Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. n. 23858/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 27969 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Pasquale PICONE Consigliere Udienza 22 maggio 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA टा sul ricorso proposto da: य TI UM, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Chiriaco, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Flaminia n. 141, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO -I.N.A.I.L. -, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti 1 2 3 2 Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre n. 144, giusta procura per notar Tuccari in data 17 gennaio 2000 n. repert. 53130;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 21864/98 del 14 dicembre 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 42537/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 maggio 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Giuseppe De Ferrà; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. dott. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in appello dinanzi al Tribunale di Roma (quale 迎 Giudice del Lavoro di secondo grado) BE SI impugnava la sentenza con la quale il Pretore di Roma-Giudice del Lavoro aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della rendita per malattia professionale asserendo di essere affetto da ipoacusia. A sostegno del gravame l'appellante assumeva l'erroneità della sentenza pretorile in quanto fondata sul parere medico-legale del c.t.u. che aveva quantificato in modo approssimativo il danno così da 2 non consentire di comprendere la ragione dell'indicazione di una percentuale piuttosto che un'altra e, inoltre, per avere omesso di pronunziarsi sul grado di invalidità ai sensi dell'art. 80 del t.u.>>. Nel relativo giudizio di appello si costituiva l'I.N.A.I.L. che instava per il rigetto dell'appello. Il Tribunale di Roma evidenziato che l'appellante si è limitato a criticare la relazione peritale, con cui è stata esclusa la sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa, esponendo argomentazioni di contenuto non giuridico nè tecnico, ed ha, altresì, omesso qualsiasi ulteriore specificazione circa l'asserita, reale sussistenza del nesso causale tra l'attività espletata (guardiano e giardiniere), la conseguente esposizione a rischio e la pretesa malattia 你 professionale (ipoacusia) e del corretto criterio di valutazione da adottare>> e rilevato come l'ausiliare, dopo aver valutato la documentazione specialistica acquisita, abbia congruamente concluso con un giudizio negativo circa la sussistenza del nesso causale [sicché] appare inammissibile la richiesta declaratoria ex art. 80 del t.u. non ricorrendo l'ipotesi prevista dalla norma ed essendo peraltro indimostrata la natura professionale dell'affezione>> - rigettava l'appello come dinanzi proposto. Per la cassazione di tale sentenza BE SI propone ricorso sostenuto di un unico motivo. 3 L'intimato I.N.A.I.L. resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente - denunziando "insufficienza di motivazione, mancata applicazione dei principi regolanti i mezzi di prova in materia previdenziale e violazione di legge” rileva che il Tribunale di Roma nel motivare la sua decisione trasferendo pedissequamente il quadro diagnostico fornito dal c.t.u. del primo grado ha abdicato al potere-dovere di peritus peritorum>> e censura la sentenza impugnata per avere disatteso il principio giurisprudenziale in virtù del quale il giudice deve, in materia previdenziale, esercitare ogni proprio potere al fine del raggiungimento della verità>>. II. Il cennato motivo di ricorso si appalesa infondato. Infatti, il Giudice di appello - nell'applicazione rigorosa della normativa in materia - si è riportato, per l'accertamento medico-legale R M della fattispecie, alla valutazione del consulente tecnico di ufficio: per cui - a conferma dell'infondatezza delle censure contenute nel ricorso in esame -vale riportarsi al principio (affermato costantemente da questa Corte) secondo il quale, ove il giudice del merito ritenga di dover aderire alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad una particolareggiata motivazione, ben potendo il relativo obbligo ritenersi assolto con l'indicazione, come fonte di 4 convincimento, della relazione di consulenza, in quanto è sufficiente - come è avvenuto nella specie - la ragionata accettazione dei risultati della consulenza per ritenere implicitamente disattese, senza necessità di specifica ed analitica confutazione, le contrarie argomentazioni delle parti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 3519/2001). In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dall'odierno ricorrente, si rimarca che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da 2 2 quello preteso dalla parte, perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, nella disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi 5 della controversia dato che il Tribunale di Roma, con chiara (anche se sintetica) motivazione in relazione alle risultanze processuali, è correttamente pervenuto alla decisione a mente della quale il consulente tecnico, dopo avere valutato la documentazione specialistica acquisita, ha congruamente concluso con un giudizio negativo circa la sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta dal SI>>. III Alla stregua delle considerazioni svolte si conferma ". l'infondatezza del ricorso. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore dell'I.N.A.I.L..
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il giorno 22 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Dalen ester ior Depositae Sellerie 7.108.2012 ELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533