Sentenza 22 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/02/2003, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula A 027 69/03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 17676/2000 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 6301 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Udienza 4 dicembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons, relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RI CE, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Magaraggia e presso lo stesso clettivamente domiciliata in Roma alla via della Stazione di Monte Mario n. 9 (studio dell'avv. Alessandra Gullo) giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello 5126 Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - resistente - avverso la sentenza del Tribunale di Lecce-Sezione Lavoro n. 1283/2000 del 13 aprile 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 758/99), notificata in data 21 luglio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Giuseppe Magaraggia, Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Lecce IA TA IA conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per W ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno che impugnava integralmente la domanda attorca e ne chiedeva il rigetto. L'adito Giudice del Lavoro espletata consulenza tecnica per accertare le condizioni fisiche della ricorrente rigettava il ricorso e il Tribunale di Lecce (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) 2 respingeva la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica e confermava la sentenza impugnata. Per la cassazione di tale sentenza IA TA IA propone ricorso affidato ad unico complesso motivo. L'intimato Ministero dell'Interno resiste con "atto di costituzione". MOTIVI DELLA DECISIONE - Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente - denunziando I. "violazione dell'art. 1 della legge n. 18/1980 e della legge n. 588/1988 © contemporanea erronca applicazione dell'art. 132 cod. proc. civ., -nonché vízi di motivazione" consura la sentenza impugnata in quanto il Giudice di appello non poteva limitarsi a richiamare le conclusioni del c.t.u. applicando, così, erratamente la cennata normativa e dovendo, invece, indicare gli elementi di base ai quali era pervenuto alla decisione onde consentire di rilevare l'iter logico e giuridico c, altresì, aveva omesso di valutare e motivare su BI “anamnesi”, “natura della patologia” e “valutazione globale">>, II -. Il ricorso come dinanzi proposto si appalesa infondato. Infatti nella sentenza impugnata, il Tribunale di Lecce, nel condividere le conclusioni rassegnate nella relazione del consulente tecnico che aveva esaurientemente valutato le condizioni fisiche della 3 ricorrente al fine della determinazione del preteso diritto ad ottenere la pensione o l'assegno di invalidità civile -, ha esposto (sinteticamente cd efficacemente) le ragioni che lo hanno indotto a ritenere infondate le argomentazioni critiche rivolte dall'appellante alla cennata relazione del c.t.u.. In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dall'odierna ricorrente, si rimarca che: a) il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico. assolve al proprio obbligo di motivazione limitandosi ad indicare le fonti del suo convincimento, senza dover esaminare specificatamente le contrarie deduzioni di parte, che debbono così intendersi per implicitamente disattesc (Cass. n. 3711/1989, Cass. n. 4817/1987, Cass. n. 322/1986); b) in particolare, il giudice che abbia disposto consulenza tecnica, qualora ne condivida i risultati non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e può limitarsi a riportare il relativo parere, quando questo per la sua analiticità costituisca idonea risposta ai rilievi critici mossi dalla parte, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame dei detti rilievi, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità; e) il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di 4 legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminarc e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare lo risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Poiché la ricorrente ha dedotto oltre ad un'inammissibile censura ex art. 132 c.p.c. attesa la sua genericità - la violazione dell'art. 1 della legge n. 18/1980 e della legge n. 588/1988 in relazione a pretesi vizi della motivazione, dalla disamina della sentenza impugnata non si evince affatto l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con completa c motivazione in relazione alle risultanze processuali, è congrua pervenuto alla decisione a mente della quale ha ritenuto che, nella specie, la ricorrente non avesse diritto all'indennità di 5 accompagnamento alla stregua della normativa di legge in materia esattamente interpretata ed applicata e delle cennate risultanze istruttoric correttamente valutate. III. Sulla base delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza del ricorso. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna della ricorrente al rimborso delle spesc del giudizio in favore del Ministero dell'Interno.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, il giorno 4 dicembre 2002. Il Presidentresidente Il Consigliere estensore tamiculuts Pull extenson LHERE Depositato in Cancelleria 22 FEB 2003 I D , LLO SSA AND BO 10 , TA . I I SPESA 3 RT D 3 STA 5 ELL'A . PO N N G D IM 3 O SI 11-8-7 A A SEN D D REGISTRO, E TE I A ESEN E ITTO G G LE IR D LA O EL D