Sentenza 20 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2004, n. 3425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3425 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI BRA, in persona del Presidente Vigna Donatella, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTASIO 67, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ORSINI SERGIO, difeso dagli avvocati ANTONIO MANGO, CONSIGLIO SERGIO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 37/99 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 09/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/03 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito per il resistente l'Avvocato dello Stato GENTILI che ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo per assegnazione alle Sezioni Unite;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per assegnazione alle Sezioni Unite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Fondazione Cassa di Risparmio di Bra impugnò il provvedimento con cui la Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte respinse la sua istanza di esonero dalla ritenuta di acconto sui dividendi da partecipazione azionaria per l'anno 1997, presentata ai sensi degli artt. 27 e 73 del D.P.R. n. 600/1973 in forza del combinato disposto degli artt. dell'art. 10 bis della L. 29 dicembre 1972 n. 1745 e del precetto di cui all'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 asseritamente prevedenti il diritto delle fondazioni ad un trattamento agevolato in tema di redditi da capitale. Radicatosi il contraddittorio, l'adita Commissione tributaria accolse il ricorso sul rilievo che l'attività dell'ente conferente di gestione del patrimonio non può configurarsi di per sè come commerciale essendo per statuto strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali ovverosia dei compiti di interesse pubblico determinati.
L'Ufficio propose appello davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che l'accolse sulla base dei seguenti rilievi. Non sussistevano nella specie le condizioni per l'applicabilità dell'agevolazione prevista dall'art. 6 D.P.R. 602/1973 in quanto nel periodo di imposta in discorso la Fondazione aveva esercitato il pieno controllo della società bancaria conferitaria mediante l'amministrazione del pacchetto di maggioranza assoluta. La natura dell'attività in concreto esercitata dalla Fondazione prevale sul fine dichiarato non di lucro. Lo scopo di ripartire o no utili derivati dall'iniziativa commerciale costituisce un momento successivo alla loro produzione che non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività essendo al riguardo indifferente la destinazione data agli utili eventualmente prodotti. Più specificatamente, ai fini fiscali rilevante è la gestione commerciale e imprenditoriale svolta e non la destinazione delle risorse.
La cassazione di tale sentenza è stata chiesta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bra con ricorso in riassunzione scandito da due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero delle Finanze che ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente rilevata la inammissibilità, per tardività, del ricorso in quanto notificato il 22 novembre 2000 e quindi ben oltre il termine lungo (un anno e quarantasei giorni) previsto per impugnare. Poiché la sentenza della Commissione tributaria regionale risulta depositata il 9 settembre 1999, l'ultimo giorno per la notifica del gravame (tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo feriale) scadeva infatti il 2 novembre 1998 per essere il precedente giorno festivo.
Nè può in qualche modo giovare alla ricorrente il fatto che, anteriormente al presente ricorso, aveva chiesto la cassazione della medesima sentenza della Commissione tributaria regionale con altro ricorso - notificato per tempo il 16 ottobre 2000 - cui non era stato dato seguito ma non dichiarato medio tempore improcedibile. Benvero la consumazione dell'impugnazione, che determina la non proponibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 387 c.p.c., presuppone una declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità del precedente ricorso, declaratoria che nella specie non è stata pronunziata.
Epperò la possibilità per cui nelle ipotesi di vizi del ricorso che lo rendano inammissibile o improcedibile alla parte è dato di proporre un nuovo ricorso in sostituzione del precedente fino a quando non intervenga la pronuncia dichiarativa dell'inammissibilità o improcedibilità del primo presuppone che non siano decorsi i termini per la proponibilità del gravame (cfr. Cass. nn. 7050/1990, 2330/1998, 26/2000, 2607/2000, 15410/2000, 11802/2001). Il presupposto che caratterizza la fattispecie consiste, infatti, nell'oggettiva inidoneità del ricorso notificato tempestivamente a consumare il diritto di impugnazione, dovendosi considerare tamquam non esset, e proprio per questa ragione si rendeva possibile e necessaria la proposizione di un nuovo ricorso che prendesse il posto del precedente, da ritenersi abbandonato.
Tuttavia, la notificazione di un tale atto, che ovviamente non può mutuare la tempestività del primo, ha dato vita a un ricorso che deve essere considerato autonomamente. Ciò comporta che, essendo il primo ricorso tamquam non esset, la proposizione del secondo ricorso per Cassazione deve risultare tempestiva, rispetto al termine per impugnare.
Ciò non è avvenuto nel caso di specie avendo, come detto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bra notificato il (secondo) ricorso dopo la scadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c.. Si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004