Sentenza 9 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2001, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 002 16 0 116/0 1 IN NOME DE OPOLO ITA NO LA CORT E STERIMA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 1058/98 BATTIMIELLO Consigliere Cron. 288 Dott. Bruno Consigliere Rep Dott. Raffaele FOGLIA . Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Ud. 10/10/00 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig.IL SOLE 24 ORE per diritti L. 30 sul ricorso proposto da: 9 GEN. 2001 il INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - IL CANCELLIERE persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, LIRE 000 CANCELLERIA presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS PESCOSOLIDO GABRIELLA, CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, CG407999 giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale
contro
I Sig. INPS al MASSOLI PIETRO;
per diritti L. -- 7 FEB. 2001 2000 intimato IL CANCELLIERS 4101 avverso la sentenza n. 98/97 del Tribunale di TERNI, -1- depositata il 15/03/97 R.G.N. 536/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Domenico IANNELLI che ha concluso per Generale Dott. l'accoglimento del primo motivo del ricorso, rigetto del secondo. -2- R.G. 1058/98 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Terni dichiarava inammissibile -essendone mancata la notifica alla parte appellata e non essendosi questa costituita l'appello dell'INPS avverso la sentenza del pretore della stessa città che (con statuizioni di cui in questa sede non occorre precisare i termini) aveva condannato l'Istituto a corrispondere a SO IE la pensione di reversibilità nella misura del sessanta per cento della pensione diretta integrata al minimo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Jur L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione La sentenza del Tribunale di Terni è dall'INPS censurata per due ordini di ragioni: I) per violazione e falsa applicazione degli artt. 160, 291, 421, 434 e 435 cod. proc. civ., sostenendosi, con il richiamo dei princìpi affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n.6841 del 1996, che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'omissione della notifica non comporta dall'appello che sia stato tempestivamentedecadenza depositato;
3 II) per violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della legge 1165/n.903, come inciso dalla sentenza della Corte Costituzionale n.495 del 1993, nonché di una serie di altre norme, fra cui l'art. 1, commi da 181 a 184 della legge 1996/n.662 e gli artt. 324, 325, 326 e 327 cod. proc. civ., sostenendosi che il Tribunale, pur in mancanza della notifica dell'appello alla controparte, avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, della citata legge n.662 del 1996. Il Collegio -premesso che il ricorso è stato ritualmente notificato alla controparte nella residenza indicatane nell'intestazione della sentenza impugnata- ritiene fondato il рич primo motivo. Invero, stante la tempestività del deposito del gravame (in data 10 aprile 1996) rispetto al termine d'impugnazione applicabile, la dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, resa dal Tribunale di Terni, risulta erronea alla stregua del principio affermato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n.6841 del 29 luglio 1996 (condiviso da numerosissime pronunce della Sezione Lavoro nonché da questo Collegio); secondo cui "nelle controversie soggette al rito del lavoro la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice 4 Jay cancelleria del giudice 'ad quem', che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio 0 inesistenza -giuridica 0 di fatto- della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione ma impone al giudice che rilevi il (ormai perfezionatasi), vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine -necessariamente perentorio- per provvedere a notificare il ricorso-decreto". They Il secondo motivo di ricorso è invece infondato, atteso che il contenuto decisorio e definitivo della pronuncia di e 182, estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 1, commi 181 della legge 23 dicembre 1996 n.662 e dell'art. 36, comma quinto, della legge 23 dicembre 1998 n.448 impone la previa costituzione del contraddittorio, attraverso la rituale notifica dell'atto introduttivo del giudizio, fra 1'INPS e la controparte, sicché il provvedimento di estinzione non può essere legittimamente pronunciato dal giudice di secondo grado dopo la proposizione dell'appello (dell'Istituto, come nella specie, 0 del privato) ma prima della sua notifica alla controparte (v., in tal senso, Cass. 28 marzo 2000 n.3748). 5 Deve quindi cassarsi l'impugnata pronuncia e disporsi il rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Perugia (Sezione Lavoro), cui, ai sensi dell'art. 385, ultimo coma, cod. proc. civ., è demandata anche la disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e ne rigetta il secondo. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso, in Roma, il 10 ottobre 2000 Florido efientlinelle Il Cons. Est. Лишний Paraguan Il Presidente Stillieделе IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria -9 GEN. 2001 I D A , S 0 O 1 S oggi, IL COLLABORATORE 3 L A . 3 L T T 5 , DI CANCELLERI O R B . A A I S ' N E L D P L S 3 A E I T 7 N I O E Z 885 D - S N I 8 O G - S P 1 O N 1 E M A I S D E I A E A G D , O G E O E R T T T L T N S I I E R S A I G E E L D L R E O D