Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
Qualora i beni sequestrati o confiscati nel processo penale siano altresì sottoposti alla misura del congelamento ai sensi del D.Lgs. 22 giugno 2007 n. 109, la gestione degli stessi spetta al giudice penale, e, ove il sequestro o la confisca vengano revocati, all'Agenzia del Demanio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/12/2008, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 04/12/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 3460
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 28031/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI ON, n. il 14/12/1947;
avverso ORDINANZA del 11/06/2008 TRIBUNALE di MONZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, dichiarando cessati gli effetti del sequestro dei quattro diamanti, con conseguente restituzione.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 11 giugno 2008 il Tribunale di Monza, provvedendo quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la istanza presentata nell'interesse di NI LE di restituzione di quattro diamanti (indicati con i numeri da 1 a 4 nell'album fotografico acquisito all'udienza del 13.2.2003) sottoposti a sequestro nell'ambito del procedimento penale per contrabbando definito con sentenza del suddetto Tribunale 11.6.2003, confermata in appello, con cui era stato dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in relazione ai suddetti diamanti e la trasmissione degli atti alla autorità belga competente per il territorio di Anversa, la quale aveva rilevato che i fatti giudicati in Italia sarebbero stati in ogni caso prescritti secondo la legge belga.
Il giudice dell'esecuzione, rilevato che i suddetti diamanti erano stati sottoposti alla misura del congelamento dei fondi e delle risorse economiche posseduti o controllati dall'ex presidente liberiano Taylor e da altri soggetti a lui legati e soci designati dal Comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in data 12.3.2004, come comunicato dal Ministero dell'Economia - Comitato di Sicurezza Finanziaria in data 6.6.2008 che aveva indicato il NI come soggetto ricompreso fra le persone di cui al Regolamento CE del 29.4.2004, ha ritenuto che il provvedimento di congelamento impedisse la messa a disposizione dei diamanti, già sottoposti a sequestro penale, in favore del richiedente ed ha quindi disposte che i diamanti restassero sotto la custodia del Tribunale in attesa delle decisioni del Comitato di Sicurezza del Ministero dell'Economia quale organo investito della gestione delle risorse e dei fondi soggetti a congelamento ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2007 . Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del NI rilevando: il giudice nazionale, ormai privo di giurisdizione per effetto della trasmissione degli atti alla autorità belga, avrebbe dovuto revocare il sequestro penale, non sussistendo i presupposti per il suo mantenimento, mentre la connessione fra la misura di cautela reale e la misura di congelamento derivante da atti normativi internazionali avrebbe dovuto essere attribuita al giudice straniero a cui favore il Tribunale di Monza aveva attivato una offerta di collaborazione internazionale;
le autorità competenti a custodire, sbloccare o mettere a disposizione i beni congelati erano quelle indicate dal regolamento CE 872/04 ed in particolare, per l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Sicurezza Finanziaria cui competeva in via esclusiva la valutazione dei presupposti del congelamento anche perché non esisteva in Italia un processo penale contro il ricorrente per un reato in relazione al quale i beni avessero un qualsiasi collegamento, mentre il Tribunale di Monza non poteva qualificarsi come "intermediario congelante" e quindi legittimato a custodire i diamanti;
il provvedimento impugnato non si era comunque pronunciato sulla istanza di dissequestro penale dei diamanti, mentre altra e diversa questione era l'applicazione del blocco europeo.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con conseguente restituzione al NI dei beni in sequestro, poiché i poteri del giudice dell'esecuzione, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2007, erano limitati ad un onere di informazione mentre i provvedimenti di congelamento erano di spettanza della autorità governativa.
Il ricorso è infondato.
Occorre in primo luogo rilevare che il potere di decidere sulla revoca del sequestro penale e sulla connessa istanza di restituzione dei beni in sequestro all'avente diritto spettava al giudice dell'esecuzione italiano poiché si trattava di beni sequestrati dall'autorità giudiziaria italiana e che si trovavano in Italia ed in particolare al giudice dell'esecuzione italiano poiché il giudice della cognizione, nel pronunciare la sentenza, non aveva provveduto sul sequestro. D'altronde lo stesso ricorrente, pur affermando con la prima doglianza il difetto di giurisdizione del giudice italiano, del tutto contraddittoriamente lo adisce per ottenere il provvedimento di restituzione dei diamanti e si duole del fatto che il giudice dell'esecuzione non abbia provveduto alla revoca del sequestro disposto dalla autorità giudiziaria italiana nel 2000. Nel contempo l'autorità giudiziaria belga non ha neppure preso in carico il procedimento di cui si tratta e tanto meno i beni in sequestro, che si trovano in Italia, per cui non esiste alcun collegamento che giustifichi una pronuncia dell'autorità belga.
Ciò posto, è vero che il giudice dell'esecuzione si autoqualifica impropriamente come "intermediario congelante" ai sensi del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, art. 12, recante "Misure per prevenire,
contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE", pur spettando la competenza a provvedere in ambito italiano in materia di congelamento al Comitato di Sicurezza finanziaria presso il Ministero delle Finanze (art. 3) e la custodia e la gestione delle risorse economiche oggetto del congelamento all'Agenzia del Demanio (art. 12); però non è invece vero che il provvedimento impugnato non abbia provveduto sulla richiesta di dissequestro e sulla collegata istanza di restituzione poiché ha rigettato espressamente la istanza di restituzione ed ha deciso anche sul dissequestro dei diamanti in quanto ha dato atto proprio nel dispositivo che si trattava di beni "già sottoposti a sequestro penale". Il giudice dell'esecuzione ha quindi provveduto, sia pure implicitamente, sul sequestro riconoscendo che vi era più materia per il sequestro penale una volta che il procedimento penale era stato concluso con sentenza definitiva, ma ha escluso pure, nel contempo, che potesse disporsi la restituzione dei diamanti al NI poiché dovevano restare a disposizione del Comitato di Sicurezza Finanziaria in quanto sottoposti a misura di congelamento. In tale ambito la soluzione adottata dal giudice dell'esecuzione appare corretta ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2007 poiché il congelamento comporta il divieto di trasferimento, disposizione o utilizzo delle risorse economiche (art. 1) per cui i fondi o i beni congelati non possono essere oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo, essendo tali atti affetti da nullità assoluta (art. 5 punto 3). È possibile che i beni congelati siano contemporaneamente sottoposti a sequestro o confisca penale ed in tal caso alla gestione dei beni provvede la autorità che ha disposto il sequestro o la confisca, mentre restano salve le competenze della Agenzia del Demanio quando il sequestro o la confisca vengono revocato (art. 5, punto 7 e art. 12); il che vuoi dire che prevale la gestione del giudice penale quando il bene, contemporaneamente congelato, viene sequestrato o confiscato, mentre torna nella gestione del Ministero della Economia quando sono venute meno le esigenze penali, come nel caso in esame, in cui correttamente il bene è stato posto a disposizione del Comitato e non invece restituito al ricorrente, poiché, cessato il sequestro penale, "resta salva la competenza della Agenzia del Demanio".
Nè poi ritenersi che il provvedimento del giudice dell'esecuzione abbia invaso la sfera di competenza della autorità amministrativa preposta al congelamento poiché il provvedimento impugnato si è limitato a dare atto che la misura di congelamento esisteva già, come comunicato dal Comitato di Sicurezza Finanziaria con nota del 6.6.2008, per cui tale Comitato doveva essere informato della messa a disposizione dei beni in vista delle valutazioni di sua competenza (D.Lgs. n. 109 del 2007, art. 3 più volte citato). Il ricorso deve essere pertanto respinto perché infondato sotto tutti i profili addotti con i consequenziali provvedimenti in punto di spese (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
LA CORTE PRIMA SEZIONE PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009