CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21613 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OS TT, nato a San Giorgio a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11 dicembre 2025 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERINI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, ratificava il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Napoli in data 10 novembre 2025 aveva disposto la sospensione cautelativa della misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 O.P. concessa con ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 29 maggio 2025 nei confronti di TT OS, revocandola con efficacia ex tunc dall'inizio della decorrenza pena e dell'esecuzione della misura alternativa. 2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'Avv. Carmine Ippolito e dell'Avv. Antonella Senatore, il ricorrente deduce cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge consistente nel travisamento della prova-difformità oggettiva tra il contenuto reale della prova documentale depositata e quanto il Tribunale riporta nel provvedimento impugnato. Violazione di legge e mancanza di motivazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21613 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 27/03/2026 Lamenta il ricorrente che il Tribunale omette di acquisire i due certificati integrali che il OS aveva depositato alla Polizia di Stato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge per omessa valutazione della documentazione trasmessa all'U.E.P.E. Evidenzia il ricorrente di aver trasmesso all'U.E.P.E. la documentazione relativa alla chiusura per ferie rilasciata dal datore di lavoro e di aver prodotto in udienza lo screenshot in forma cartacea, già anticipato con allegazione telematica alla memoria del 6 dicembre 2025, secondo le prescrizioni imposte al condannato con ordinanza 3788/2025 al cui punto 5 è dato leggere "vi è esplicito onere a carico del condannato di prendere contatti con la U.e.p.e. e con quest'ultima mantenere costanti contatti", non ravvisandosi, dunque, alcun onere in capo al medesimo di comunicare alla P.S. il periodo di chiusura per ferie estive. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi a discolpa prodotti dalla difesa in ordine alla violazione del 5 novembre 2025. Evidenzia il ricorrente che il fermo del 5 novembre 2025, come dedotto nell'annotazione di P.G., non tiene conto che il Serra non ha riportato condanne penali ed annovera solo due precedenti riferibili entrambi al 2010, precedenti che potevano essere sconosciuti al OS, come dimostrato dal casellario giudiziale prodotto dalla difesa. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione di legge - mancata correlazione tra contestazione e decisione (il provvedimento di revoca della misura è stato pronunciato per fatto nuovo e diverso rispetto alla pretesa mancata comunicazione dell'asserita chiusura dell'impresa alle dipendenze della quale il ricorrente ha prestato opera) e nullità per difetto di contestazione- manifesta illogicità della motivazione (quale vizio evincibile dal testo del provvedimento ovvero dal raffronto con atti specificamente indicati). Lamenta il ricorrente che la chiusura dell'attività era stata provata dalla documentazione contabile del cassetto fiscale della società, dalla dichiarazione del datore di lavoro e dall'acquisto effettuato dal difensore (verbale e scontrino fiscale depositato in data 6 dicembre 2025), non essendo mai stato oggetto di dubbio e di contestazione che il OS avesse prestato attività lavorativa presso l'esercizio commerciale "Vini La Marca". Deduce il ricorrente che il travisamento della prova emerge anche dalla lettura della dichiarazione del datore di lavoro del OS del 20 novembre 2025 laddove si legge: "il sottoscritto...dichiara di aver assunto alle proprie dipendenze il Sig. OS TT nato a San Giorgio a [...] il [...] che presta opera alle dipendenze dello scrivente con le mansioni di banconista". 2 Lamenta il ricorrente che il Tribunale omette di valutare la lettera di comunicazione di assunzione ed il nuovo contratto del OS presso l'esercizio commerciale Caffè Gold srl, circostanze queste dimostrative che il medesimo OS si è adoperato attivamente per rinvenire una nuova attività lavorativa impegnandosi, nelle more, nel volontariato. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione di legge nella forma della mancanza di motivazione in relazione alla decorrenza della revoca. Lamenta il ricorrente che il Tribunale omette totalmente di motivare sul punto. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Giulio Monferini, ha concluso per l'annullamento della ordinanza limitatamente alla decorrenza della revoca con rinvio per nuovo esame sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. Sez. 1, n. 46887 del 27/11/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; v. anche Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, [...], Rv. 210789 - 01), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 - 01). 3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata si rivela immune da vizi logici o giuridici, avendo richiamato i comportamenti del OS in violazione della misura, ovvero: a) in data 9 luglio 2025, alle ore 9.30, non si presentava ad apporre la propria firma presso l'Ufficio di PS senza giustificato motivo;
b) in data 23 agosto 2025 era sorpreso in strada allorché avrebbe dovuto trovarsi sul luogo di lavoro;
3 c) in data 27 agosto 2025, alle ore 9.30, non si presentava ad apporre la propria firma presso l'Ufficio di P.S. senza giustificato motivo;
d) in data 5 novembre 2025 veniva fermato e controllato in Corso Novara, mentre era alla guida del veicolo noleggiato del tipo Smart For Two targato FA243WG, unitamente ad altro soggetto pregiudicato;
e) l'attività "Vini La Marca" risulta aver chiuso definitivamente nel mese di settembre 2025 e, dalla istruttoria è emerso che il OS non ha dimostrato di aver mai iniziato a svolgere l'attività lavorativa e che è stato da sempre inadempiente alla prescrizione di presentare copia del contratto lavorativo UNILAV. 3.1. Trattasi di indicatori, quelli elencati nell'ordinanza, la cui complessiva e ragionata analisi ha indotto i Giudici di merito a pervenire alla ineccepibile conclusione di ritenere "incompatibile la prosecuzione della misura alternativa che era in corso avendo il OS dato dimostrazione inequivoca di non aver compreso la finalità rieducativa della misura concessa e, comunque, di non essere in grado di gestirla" (v. pag. 2 della ordinanza impugnata). 4. I primi tre motivi di ricorso trattati congiuntamente in considerazione delle deduzioni svolte dal ricorrente sulla omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, sono, dunque, infondati avendo il Tribunale di Sorveglianza valutato quanto prospettato dalla difesa nelle memorie depositate (datate 29 novembre 2025, 6 dicembre 2025, 10 dicembre 2025), con indicazione degli elementi probatori valorizzati ed analisi della produzione del ricorrente. 5. Parimenti infondato è il quarto motivo del ricorso. A fronte della circostanza accertata dal Tribunale di Sorveglianza di non poter il OS dimostrare di aver mai iniziato a svolgere l'attività lavorativa, del tutto inconferente si manifesta il motivo di ricorso relativo alla asserita chiusura dell'attività commerciale nel mese di settembre, ponendosi il mantenimento della misura esterna, in tale contesto, in palese contraddizione con le finalità rieducative della pena. Inconferente, per la organicità della motivazione del provvedimento opposto, si palesa la lettera di comunicazione di assunzione e il nuovo contratto di lavoro presso l'esercizio commerciale "Caffè Gold srl" prodotto dal ricorrente in quanto non scrimina la assoluta violazione della prescrizione lavorativa imposta dal Tribunale di Sorveglianza. 6. Infondato è anche il quinto motivo del ricorso. Il Tribunale, anche per il dies a quo, ha tenuto conto dei principi dettati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 1987, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norma sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui -in caso di revoca del provvedimento di 4 n C SA •i : • Depost.JG,i oy;
r:‘. ROMML .. . IL FUNZIONA;
,,, GtUDIZU\RIO ZI ARTO IL vi_17 \7--1 ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova- non consente al Tribunale di Sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova. Il provvedimento censurato ha dato conto, anche in punto di decorrenza della revoca, dell'esercizio della discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, con logico ed esauriente ragionamento, essendo stato accertato che "non vi è prova che il prevenuto abbia mai iniziato a svolgere la misura dell'Affidamento in prova concessagli". La assenza di adesione alla prescrizione lavorativa di cui al punto 6) delle prescrizioni imposte al OS dal Tribunale di Sorveglianza con ordinanza del 29 maggio 2025, fonda logicamente la motivazione del provvedimento impugnato quale argomento predominante ma anche conseguente a tutto il costrutto motivazionale logico ed esaustivo. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 7 marzo 2026
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERINI RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, ratificava il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza di Napoli in data 10 novembre 2025 aveva disposto la sospensione cautelativa della misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 O.P. concessa con ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in data 29 maggio 2025 nei confronti di TT OS, revocandola con efficacia ex tunc dall'inizio della decorrenza pena e dell'esecuzione della misura alternativa. 2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'Avv. Carmine Ippolito e dell'Avv. Antonella Senatore, il ricorrente deduce cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge consistente nel travisamento della prova-difformità oggettiva tra il contenuto reale della prova documentale depositata e quanto il Tribunale riporta nel provvedimento impugnato. Violazione di legge e mancanza di motivazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21613 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 27/03/2026 Lamenta il ricorrente che il Tribunale omette di acquisire i due certificati integrali che il OS aveva depositato alla Polizia di Stato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge per omessa valutazione della documentazione trasmessa all'U.E.P.E. Evidenzia il ricorrente di aver trasmesso all'U.E.P.E. la documentazione relativa alla chiusura per ferie rilasciata dal datore di lavoro e di aver prodotto in udienza lo screenshot in forma cartacea, già anticipato con allegazione telematica alla memoria del 6 dicembre 2025, secondo le prescrizioni imposte al condannato con ordinanza 3788/2025 al cui punto 5 è dato leggere "vi è esplicito onere a carico del condannato di prendere contatti con la U.e.p.e. e con quest'ultima mantenere costanti contatti", non ravvisandosi, dunque, alcun onere in capo al medesimo di comunicare alla P.S. il periodo di chiusura per ferie estive. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi a discolpa prodotti dalla difesa in ordine alla violazione del 5 novembre 2025. Evidenzia il ricorrente che il fermo del 5 novembre 2025, come dedotto nell'annotazione di P.G., non tiene conto che il Serra non ha riportato condanne penali ed annovera solo due precedenti riferibili entrambi al 2010, precedenti che potevano essere sconosciuti al OS, come dimostrato dal casellario giudiziale prodotto dalla difesa. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione di legge - mancata correlazione tra contestazione e decisione (il provvedimento di revoca della misura è stato pronunciato per fatto nuovo e diverso rispetto alla pretesa mancata comunicazione dell'asserita chiusura dell'impresa alle dipendenze della quale il ricorrente ha prestato opera) e nullità per difetto di contestazione- manifesta illogicità della motivazione (quale vizio evincibile dal testo del provvedimento ovvero dal raffronto con atti specificamente indicati). Lamenta il ricorrente che la chiusura dell'attività era stata provata dalla documentazione contabile del cassetto fiscale della società, dalla dichiarazione del datore di lavoro e dall'acquisto effettuato dal difensore (verbale e scontrino fiscale depositato in data 6 dicembre 2025), non essendo mai stato oggetto di dubbio e di contestazione che il OS avesse prestato attività lavorativa presso l'esercizio commerciale "Vini La Marca". Deduce il ricorrente che il travisamento della prova emerge anche dalla lettura della dichiarazione del datore di lavoro del OS del 20 novembre 2025 laddove si legge: "il sottoscritto...dichiara di aver assunto alle proprie dipendenze il Sig. OS TT nato a San Giorgio a [...] il [...] che presta opera alle dipendenze dello scrivente con le mansioni di banconista". 2 Lamenta il ricorrente che il Tribunale omette di valutare la lettera di comunicazione di assunzione ed il nuovo contratto del OS presso l'esercizio commerciale Caffè Gold srl, circostanze queste dimostrative che il medesimo OS si è adoperato attivamente per rinvenire una nuova attività lavorativa impegnandosi, nelle more, nel volontariato. 2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione di legge nella forma della mancanza di motivazione in relazione alla decorrenza della revoca. Lamenta il ricorrente che il Tribunale omette totalmente di motivare sul punto. 3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Giulio Monferini, ha concluso per l'annullamento della ordinanza limitatamente alla decorrenza della revoca con rinvio per nuovo esame sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. Sez. 1, n. 46887 del 27/11/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01; v. anche Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, Guerrieri, Rv. 256367 - 01; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, [...], Rv. 210789 - 01), la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l'inesistenza ab initio di un'adesione al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, Modaffari, Rv. 219477 - 01). 3. Ciò posto, l'ordinanza impugnata si rivela immune da vizi logici o giuridici, avendo richiamato i comportamenti del OS in violazione della misura, ovvero: a) in data 9 luglio 2025, alle ore 9.30, non si presentava ad apporre la propria firma presso l'Ufficio di PS senza giustificato motivo;
b) in data 23 agosto 2025 era sorpreso in strada allorché avrebbe dovuto trovarsi sul luogo di lavoro;
3 c) in data 27 agosto 2025, alle ore 9.30, non si presentava ad apporre la propria firma presso l'Ufficio di P.S. senza giustificato motivo;
d) in data 5 novembre 2025 veniva fermato e controllato in Corso Novara, mentre era alla guida del veicolo noleggiato del tipo Smart For Two targato FA243WG, unitamente ad altro soggetto pregiudicato;
e) l'attività "Vini La Marca" risulta aver chiuso definitivamente nel mese di settembre 2025 e, dalla istruttoria è emerso che il OS non ha dimostrato di aver mai iniziato a svolgere l'attività lavorativa e che è stato da sempre inadempiente alla prescrizione di presentare copia del contratto lavorativo UNILAV. 3.1. Trattasi di indicatori, quelli elencati nell'ordinanza, la cui complessiva e ragionata analisi ha indotto i Giudici di merito a pervenire alla ineccepibile conclusione di ritenere "incompatibile la prosecuzione della misura alternativa che era in corso avendo il OS dato dimostrazione inequivoca di non aver compreso la finalità rieducativa della misura concessa e, comunque, di non essere in grado di gestirla" (v. pag. 2 della ordinanza impugnata). 4. I primi tre motivi di ricorso trattati congiuntamente in considerazione delle deduzioni svolte dal ricorrente sulla omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, sono, dunque, infondati avendo il Tribunale di Sorveglianza valutato quanto prospettato dalla difesa nelle memorie depositate (datate 29 novembre 2025, 6 dicembre 2025, 10 dicembre 2025), con indicazione degli elementi probatori valorizzati ed analisi della produzione del ricorrente. 5. Parimenti infondato è il quarto motivo del ricorso. A fronte della circostanza accertata dal Tribunale di Sorveglianza di non poter il OS dimostrare di aver mai iniziato a svolgere l'attività lavorativa, del tutto inconferente si manifesta il motivo di ricorso relativo alla asserita chiusura dell'attività commerciale nel mese di settembre, ponendosi il mantenimento della misura esterna, in tale contesto, in palese contraddizione con le finalità rieducative della pena. Inconferente, per la organicità della motivazione del provvedimento opposto, si palesa la lettera di comunicazione di assunzione e il nuovo contratto di lavoro presso l'esercizio commerciale "Caffè Gold srl" prodotto dal ricorrente in quanto non scrimina la assoluta violazione della prescrizione lavorativa imposta dal Tribunale di Sorveglianza. 6. Infondato è anche il quinto motivo del ricorso. Il Tribunale, anche per il dies a quo, ha tenuto conto dei principi dettati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 1987, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norma sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui -in caso di revoca del provvedimento di 4 n C SA •i : • Depost.JG,i oy;
r:‘. ROMML .. . IL FUNZIONA;
,,, GtUDIZU\RIO ZI ARTO IL vi_17 \7--1 ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova- non consente al Tribunale di Sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova. Il provvedimento censurato ha dato conto, anche in punto di decorrenza della revoca, dell'esercizio della discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, con logico ed esauriente ragionamento, essendo stato accertato che "non vi è prova che il prevenuto abbia mai iniziato a svolgere la misura dell'Affidamento in prova concessagli". La assenza di adesione alla prescrizione lavorativa di cui al punto 6) delle prescrizioni imposte al OS dal Tribunale di Sorveglianza con ordinanza del 29 maggio 2025, fonda logicamente la motivazione del provvedimento impugnato quale argomento predominante ma anche conseguente a tutto il costrutto motivazionale logico ed esaustivo. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 7 marzo 2026