Sentenza 16 giugno 2004
Massime • 1
In tema di riconoscimento delle sentenze penali straniere, una volta che il Ministro ha avanzato la richiesta, il Procuratore generale non è obbligato a procedere esclusivamente per i fini individuati dal Ministro, in quanto l'art. 730 comma secondo cod. proc. pen. gli attribuisce autonomia di azione, e la sua richiesta è sufficientemente motivata anche con il richiamo ai fini di cui all'art. 12 cod. pen. senza la necessità di ulteriore specificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2004, n. 31515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31515 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 16/06/2004
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1227
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 15203/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZ IN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 11-11-2003 della Corte di Appello di Venezia. Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotando;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galati Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
1.1 .-. Con sentenza in data 11-11-2003 la Corte di Appello di Venezia, sezione 4^ penale, ha deliberato, ai sensi dell'art. 734 c.p.p., il riconoscimento nell'ordinamento italiano della sentenza con la quale la Corte di Assise di Ginevra il 9-10-1991 aveva condannato AZ IN per il reato di omicidio volontario alla pena di anni 8 di reclusione, agli effetti della previsione dell'art. 12 c.p., determinando le pene accessorie dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena ex art. 32 c.p. e dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 28 c.p. e dichiarando non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di trasferimento del AZ per esecuzione pena in Italia.
In particolare, la Corte di Appello ha ritenuto inammissibile la citata richiesta di esecuzione della pena in Italia, in quanto ne mancava il presupposto in fatto, e cioè lo stato di restrizione carceraria dell'interessato all'estero, essendo il Pazzia, dopo avere fatto istanza di eseguire la pena in Italia, evaso da un penitenziario svizzero in data 27-2-1994 senza farvi più ritorno ed anzi rendendosi latitante, riparando in Italia. La Corte di merito ha, invece, accolto la richiesta di riconoscimento della sentenza della Corte di Assise di Ginevra ai meri fini di cui all'art. 12, nn. 1, 2 e 3 c.p., rilevando che sussistevano tatti i presupposti di legge indicati dall'art. 733 c.p.p. e che nessuna delle parti aveva contestato tale valutazione giuridica.
1.2 .-. Avverso la sentenza in data 11-11-2003 della Corte di Appello di Venezia ha proposto ricorso per Cassazione, AZ IN, chiedendone l'annullamento.
In particolare, con il primo motivo di ricorso si deduce il "vizio di ultrapetizione", sotto il profilo della violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano, della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e della manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza impugnata sarebbe stata pronunciata senza la puntuale specificazione, da parte del Procuratore Generale, degli effetti per i quali veniva richiesto il riconoscimento.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla iniziativa del procedimento e manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto difetterebbe nel caso di specie la richiesta di riconoscimento da parte del Ministro della Giustizia. Infatti a fronte di una richiesta del Ministro avanzata "...agli effetti previsti dalla Convenzione ratificata con legge n. 257/89 e in base agli accordi ed. di Schengen" (e cioè ai fini del riconoscimento di pena per persone condannate da sentenza straniera, che chiedono di scontare il residuo pena nel Paese dove hanno rapporti familiari stabili), il Procuratore Generale di Venezia, invece di procedere esclusivamente a tali fini, verificandone i presupposti, avrebbe erroneamente esteso la richiesta alla fattispecie di cui all'art. 730 c.p.p.. Infine con l'ultimo ordine di censure si rileva che tra Italia e Svizzera non esisterebbero accordi bilaterali e che la Svizzera non avrebbe mai aderito a nessuna delle convenzioni europee di collaborazione tra Stati in materia penale, sicché la sentenza in esame non sarebbe allo stato riconoscibile.
DIRITTO
2.1.-. Il ricorso è infondato.
Quanto all'asserito "vizio di ultrapetizione" dedotto con il primo motivo di ricorso, basta osservare che risulta dal testo del provvedimento impugnato, oltre che dagli atti del procedimento, che il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, con istanza in data 5-5-2003, ha richiesto alla Corte di Appello della città lagunare ex art. 730 c.p.p. il riconoscimento, ai fini di cui all'art. 12 c.p. e di cui alla Convenzione di Strasburgo per il trasferimento delle persone condannate, della sentenza della Corte di Assise di Ginevra con la quale AZ IN era stato condannato alla pena di anni otto di reclusione per omicidio volontario.
Avendo il Procuratore Generale specificato che il riconoscimento era stato richiesto ai sensi dell'art. 730 c.p.p. e ai fini di cui all'art. 12 c.p., la censura è del tutto priva di fondamento. Nel caso di specie, infatti, il Procuratore Generale ha indicato, sia pure in forma concisa, gli effetti per i quali il riconoscimento è stato domandato.
La seconda censura si incentra nel dedotto difetto nel caso di specie della richiesta di riconoscimento da parte del Ministro della Giustizia. Sostiene, in particolare, il ricorrente che a fronte di una richiesta del Ministro avanzata ai fini del riconoscimento di pena per persone condannate da sentenza straniera, che chiedono di scontare il residuo pena nel Paese dove hanno rapporti familiari stabili, il Procuratore Generale di Venezia, invece di procedere esclusivamente a tali fini, verificandone i presupposti, avrebbe erroneamente esteso la richiesta alla fattispecie di cui all'art. 730 c.p.p.. Anche questa censura è priva di fondamento.
Nel procedimento previsto dall'art. 730 c.p.p., una volta che il Ministro ha fatto la sua richiesta, spetta al Procuratore Generale promuovere il procedimento presso la Corte di Appello, esclusivamente in base a quanto stabilito dall'art. 12, comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p. Ne deriva che il Procuratore Generale non è tenuto a procedere esclusivamente ai fini individuati dal Ministro nella sua eventuale richiesta, ma, una volta ricevuta la copia della sentenza straniera trasmessa dal Ministro, se deve essere dato riconoscimento ad essa per gli effetti previsti dall'art. 12, comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p., procede autonomamente ai sensi dell'art. 730, comma 2, c.p.p.. L'ultimo motivo di ricorso, che fa leva sulla inesistenza di accordi bilaterali con la Svizzera e sulla mancata adesione dello Stato elvetico alle convenzioni europee di collaborazione tra Stati in materia penale, è superato dal fatto che il riconoscimento della sentenza straniera è stato richiesto e deliberato ai sensi degli artt. 730 c.p.p. e 12 c.p.. 2.2 .-. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2004