Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico (art. 479 cod. pen.), la condotta di colui che, in qualità di comandante dei vigili urbani, attesti falsamente - a seguito di sopralluogo - la conformità di una casa di riposo (cosiddetta "casa protetta") ai requisiti di legge ai fini dell'esercizio dell'attività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/05/2010, n. 26181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26181 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 20/05/2010
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 1300
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 37245/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VE NC N. IL 02/12/1948;
2) AR EN N. IL 17/03/1952;
3) DE AT AU N. IL 26/11/1962;
avverso la sentenza n. 1660/2004 CORTE APPELLO di LECCE, del 18/01/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO Alfonso;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati G. che ha concluso per il rigetto;
Uditi i difensori Avv. Pallata per UT - Rella per De IS. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Lecce condannava venuti AN (comandante dei V. U. del comune di Castrignano del Capo) per falso ideologico in a.p., avendo falsamente attestato, a seguito di un sopralluogo, che la Casa protetta "Villa Speranza" era dotata dei requisiti di legge ai fini dell'esercizio dell'attività; condannava PA EN e De IS DI per concorso nel reato di falso ideologico in a. p. per aver falsamente attestato, il secondo nella relazione tecnica commessagli dall'altro, la sussistenza dei requisiti igienico - sanitari ai fini del rilascio - avvenuto ad opera del responsabile dell'U.T.C. di Castrignano del certificato di agibilità alla detta struttura.
La Corte d'Appello confermava, essendo provato che la casa di riposo in questione era priva di ambulatorio medico, palestra, spogliatoi, lavanderia ed uffici amministrativi e che l'attestazione del De IS circa la rispondenza delle opere realizzate a quelle assentite era contraddetta dalla consulenza disposta dal p.m.. Ricorrono gli imputati.
A) per UT si deduce la prescrizione, poiché il fatto risale al 15.11.99 e si applica la normativa di cui alla L. n. 251 del 2005. La motivazione sarebbe apparente, poiché le cadenze della pratica dimostrano che il falso concerne solo la palestra e l'ambulatorio. La corte di merito, poi, non ha considerato che PA gestisce più di una struttura del genere di quella in esame, sicché avrebbe avuto interesse a spostare le attrezzature tecniche dall'una all'altra, secondo le esigenze del momento.
B) Per De IS si lamenta vizio di motivazione, essendo la responsabilità mutata presuntivamente dal rilevato contrasto fra l'attestazione di conformità e gli accertamenti svolti dai CC. e dal consulente del p.m., mentre essi sono stati effettuati in data posteriore alla relazione tecnica del primo.
C) Per PA, committente dell'incarico del De IS, si assume che egli è terzo, non gestore, ma direttore della struttura, estraneo all'operato del professionista.
Va ravvisato, in ogni caso, il reato di cui all'art. 480 c.p., poiché il falso mirava al conseguimento di un'autorizzazione amministrativa e questa non attesta fatti e circostanze caduti sotto la diretta percezione del p. u..
I ricorsi non inammissibili.
A) La sentenza di condanna del tribunale di Lecce è stata pronunciata in data anteriore l'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, sicché si applica il regime codicistico e non quello introdotto con la L. n. 251 del 2005 in tema di prescrizione. A conclusione non diversa si giungerebbe, tuttavia, anche con le nuove disposizioni, poiché alla durata della pena. (a. 10) prevista per la fattispecie di cui all?art. 479 c.p.p. e all?art. 476 c.p.p., comma 2 si somma la misura di un quarto (a. 2 e m. 6).
Il nucleo del ricorso è versato in fatto e manifestamente infondato, poiché la mancanza di strumentazione tecnica non può essere confusa col difetto delle strutture costitutive dei molteplici servizi richiesti per il funzionamento della struttura.
B) Palesemente infondate anche le censure del De IS, poiché gli accertamenti effettuati dai CC. e dal consulente della Pubblica Accusa smentiscono e rivelano la fragilità degli assunti difensivi, disattesi ineccepibilmente dai giudici di merito.
L'affermazione di responsabilità si fonda, dunque, non su dati presuntivi, bensì effettuati ed obiettivi.
Paradossale, poi, pare la giustificazione addotta dal ricorrente, dovuta alla cronologia (posteriore) del controllo dei Militi e del consulente del p.m..
Quasi che i servizi, attestati come esistenti dal De IS fossero stati inspiegabilmente rimossi in un momento successivo. C) Attiene ai profili di fatto della decisione l'assunto secondo cui PA non fosse il gestore ma solo un dipendente incaricato di funzioni amministrative.
La tesi è comunque smentita da una serie di elementi di indubbio spessore, correttamente pregiati dai giudici di merito. La doglianza inerente la qualifica dell'addebito è generica, siccome ripetitiva, oltre che manifestamente infondata.
Va ribadito che anche nell'atto dispositivo che consiste in una manifestazione di volontà è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte "descrittiva" in esso contenuta e, più precisamente, in relazione all'attestazione, non conforme a verità, dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto, a nulla rilevando che tale attestazione non risulti esplicitamente dal suo tenore formale. (S. U. 3.2.95, n. 1827, P.G. e Proietti ed altri). Vero è che l'attestazione di conformità del manufatto alle autorizzazioni dell'autorità come rimarca la corte di merito ai fini del rilascio della licenza di abitabilità da parte dell'U.T.C., integra, ove sia contraria al vero, il delitto di falso ideologico in atto pubblico (S.U. 30.6.84, Nirella). I ricorsi sono inammissibili.
Ciascuno dei ricorrenti va condannato alle spese processuali ed alla sanzione pecuniaria di Euro 1.000,00.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
P.T.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi.
Condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010