Sentenza 5 maggio 1999
Massime • 1
Ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art.304, comma 2, cod.proc.pen., non può farsi riferimento a posizioni individuali differenziate, dato che la causa di sospensione per la complessità del dibattimento si basa su di una situazione che va valutata complessivamente e cumulativamente, sicché la eventuale sospensione deve riguardare indistintamente tutti gli imputati. Tuttavia, ove la sospensione dei termini di custodia cautelare sia stata disposta soltanto per alcuni degli imputati, tale provvedimento, anche se non perfettamente conforme al dettato normativo, mantiene pienamente la sua validità ove emesso in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (v.Corte cost., sent. n. 238 del 1997).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/1999, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 5 maggio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 5/5/1999
1. Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROSSI BRUNO " N. 3440
3. Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 05039/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso CORTE DI APPELLO di MILANOnei confronti di:
LO EL N.IL 03.08.1968
avverso ordinanza del 12.01.1999 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. VANCHERI ANGELO sentite le conclusioni del P.C. Dr. ANTONIO MURA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso l'ordinanza emessa il 12.1.1999 dal Tribunale del Riesame della stessa città, con la quale è stato annullato l'analogo provvedimento in data 16.11.1998, con cui la Corte di Appello di Milano, nel corso del giudizio di secondo grado a carico di LO EL ed altri - imputati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ed altro - aveva disposto, su richiesta del P.G. di udienza, la sospensione dei termini di custodia cautelare di fase nei riguardi di alcuni degli imputati, fra cui lo Aloi. Ha osservato il tribunale suddetto che, anche alla luce della sentenza n. 238 del 19.6.1997 della Corte Costituzionale, l'istituto della sospensione dei termini di custodia cautelare, disciplinato dai commi 2 e 3 dell'art.304 c.p.p., in quanto avente come presupposto il dato obiettivo della difficoltà del dibattimento nel suo complesso a prescindere dalle posizioni dei singoli imputati, non poteva comportare, come aveva invece ritenuto di poter fare la corte di appello, la diversificazione delle singole posizioni e l'applicazione della sospensione solo nei confronti di coloro per i quali i termini erano più brevi, con la conseguenza di determinare, nella sostanza, una inammissibile disparità di trattamento. Lamenta il P.M. ricorrente violazione di legge, sotto il profilo che il tribunale del riesame, essendo stato investito della impugnazione relativa alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2 dell'art.304 c.p.p., aveva l'obbligo di valutare l'ordinanza impugnata esclusivamente sotto il profilo della sussistenza degli elementi posti a fondamento del giudizio di complessità del dibattimento, su cui il medesimo tribunale aveva sostanzialmente concordato.
Il ricorso è fondato.
È vero, infatti, che ai fini della sospensione dei termini della custodia cautelare ex art. 304, comma 2, c.p.p., non può farsi riferimento a posizioni individuali differenziate, dato che la causa di sospensione per la complessità del dibattimento si basa su di una situazione che va valutata complessivamente e cumulativamente, senza possibilità di distinzione di posizioni tra diversi soggetti e che, quindi, la eventuale sospensione deve riguardare indistintamente tutti gli imputati.
Ma è altrettanto vero che, come correttamente osservato dal P.M. ricorrente, una volta che il giudice aveva constatato che il dibattimento era particolarmente complesso ed aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare soltanto per alcuni degli imputati, tale provvedimento, anche se non perfettamente conforme al dettato normativo, manteneva pienamente la sua validità, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, anche se non riguardava tutti gli imputati.
Della sua irregolarità sotto il profilo della non frazionabilità delle posizioni, non erano legittimati a dolersigli imputati per i quali i termini erano stati sospesi, ma solo il P.G. che aveva formulato la richiesta di sospensione ed aveva visto accolta la sua richiesta solo in parte.
Poiché nella specie il P.G. presso la Corte di Appello di Milano non ha impugnato, come avrebbe potuto, l'ordinanza della medesima Corte che aveva disposto la sospensione dei termini della custodia cautelare solo per una parte degli imputati, il provvedimento rimaneva valido, fermo restando che i soggetti, nei confronti dei quali la sospensione era stata disposta, erano legittimati ad impugnarlo solo per insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (complessità del dibattimento relativamente a processi riguardanti uno o più dei reati indicati nella lett. a) del comma 2 dell'art.407 c.p.p.). La disparità di trattamento su cui si impernia il provvedimento di annullamento dell'ordinanza di sospensione è solo apparente in quanto, verificata la effettiva complessità del dibattimento, la conseguenza sarebbe inevitabilmente stata, in ogni caso, quella di disporre la sospensione dei termini nel riguardi di tutti gli imputati, con l'inserimento anche di quelli la cui posizione, all'interno della valutazione globale del processo, non poteva definirsi complessa. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'imputato, ai sensi del comma I-ter dell'art.94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui trovasi detenuto lo Aloi Michele.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94, comma I-ter, Disp. Att. C.P.P.-
Così deciso in Roma, il 5 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999