Sentenza 8 luglio 2009
Massime • 1
In tema di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari coercitive, qualora, dopo la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., una delle parti depositi ulteriori atti presso la cancelleria del tribunale del riesame, non è dovuto alcun avviso all'altra parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2009, n. 37824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37824 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 08/07/2009
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 989
Dott. MARASCA NA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 14851/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND PP nato il [...];
LA BE nato l'[...];
DE NG NA nato il [...];
DE NG IC nato il [...];
HI AN nato il [...];
TT SO nato il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 27-2-09 dal Tribunale di Roma. Viti gli atti, il provvedimento denunciato ed i ricorsi;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. FERMA Giuliana;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori, avv. ARICÒ Giovanni per il DE NG NA e, quale sostituto processuale dell'avv. RAUCCI Angelo, per TT SO, avv. QUARANTA Raffaele per DE NG NA e DE NG IC, avv. VALENTINI Enrico per HI AN, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 26-1-09 il Gip presso il Tribunale di Roma, a seguito di indagini che avevano svelato l'esistenza nel basso Lazio di un'intensa attività criminosa nel settore della commercializzazione illecita di autovetture acquistate all'estero, applicava la misura degli arresti domiciliari a CA BE e RU PP e la custodia cautelare in carcere a UT SO, CH AN, De NG NA e De NG IC per i seguenti reati.
CA BE indagato per corruzione (capo 39 ter). MA PP indagato per falsi in atto pubblico, abuso di ufficio e corruzione (capi 33, 34, 45, 36).
CH AN indagato per: partecipazione al sodalizio di stampo mafioso facente capo a De NG NA ed avente ad oggetto l'illecito traffico di cui sopra (capo 1); emissione di fatture per operazioni inesistenti e per omesso versamento dell'Iva (capi da 6 e 20), falsi per induzione di pubblici ufficiali i quali rilasciavano carte di circolazione ideologicamente false, perché basate sul presupposto dell'inveritiera attestazione di assolvimento degli obblighi relativi all'Iva (capo 25);
UT SO indagato per: partecipazione al sodalizio di stampo mafioso di cui sopra (capo 1); emissione di fatture per operazioni inesistenti (capo 15), falsi per induzione di pubblici ufficiali i quali rilasciavano carte di circolazione ideologicamente false, perché basate sul presupposto dell'inveritirea attestazione di avvenuto assolvimento degli obblighi relativi all'Iva (capo 26);
De NG IC e De NG NA indagati per:
partecipazione al sodalizio di stampo mafioso di cui sopra (capo 1);
falsi in atti pubblici relativi a false attestazioni di smarrimento di documenti di autovetture;
concorso in abuso di ufficio (capi da 33 a 36); intestazioni fittizie di beni D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 quinquies, (capi da 49 a 54 nonché 55, 66, 67,
69).
L'istanza di riesame dei citati soggetti veniva respinta dal Tribunale con provvedimento 27-2-09, avverso il quale i medesimi hanno proposto ricorso per cassazione nei termini infradescritti. CA BE.
Violazione di legge con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza a suo carico.
Il motivo si risolve in apodittiche e generiche affermazioni - in contrasto con quanto evidenziato nel provvedimento impugnato - di non essere stato l'indagato in grado di percepire l'illecito meccanismo posto in essere dal ID (personaggio di spicco del sodalizio sub 1), presso il quale egli, agente della Polstrada, lavorava nelle ore libere, omettendo peraltro l'impugnante di prendere in esame tutte le considerazioni svolte in sede di merito a dimostrazione della di lui responsabilità (ovviamente in termini di mera seppur qualificata probabilità, sufficiente per l'emissione ed il mantenimento di una misura cautelare personale) per il reato ascrittogli, considerazioni basate: sul carattere stabile della collaborazione offerta al ID, il quale lo interpellava proprio per la risoluzione di problematiche connesse all'esercizio commerciale ove transitavano i veicoli oggetto dell'attività criminosa;
sugli interventi del medesimo presso colleghi in favore del ID;
sulle sue parziali ammissioni.
Malandrucolo PP.
1 - Erronea applicazione della legge penale perché si sarebbe dovuto riconoscere che il reato di abuso di ufficio era assorbito in quello di falso ovvero in quello di corruzione.
La censura è infondata.
La clausola di riserva di cui all'art. 323 c.p., ("salvo che il fatto costituisca un più grave reato") non può operare nel caso in esame poiché l'abuso non è stato contestato solo per false attestazioni, ma altresì per l'omesso debito inserimento di queste nella banca dati delle FF.PP., comportamento finalizzato a consentire ai denuncianti l'impunità nonché l'esecuzione di ulteriore reati;
ne' l'assorbimento può invocarsi con riguardo all'unico episodio di corruzione addebitato, avente carattere autonomo rispetto alla continuata attività di abuso.
2 - Mancanza di motivazione sulla ritenuta falsità della firma del RR (apparente denunciante); omessa valutazione di una prova favorevole, rappresentata dalla circostanza che era stato un collaboratore del RR a chiedere di preparare le denuncie a firma falsa;
mancata valutazione delle giustificazioni fornite;
vizio di motivazione sulla configurabilità della corruzione. Tutte le censure si risolvono in rilievi di merito, operati in una visione parcellizzata delle varie emergenze;
al contempo va osservato che il Tribunale ha dato congrua giustificazione del proprio convincimento in punto gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'impugnate, all'uopo illustrando e collegato tra loro i seguenti dati: contento dei colloqui intercettati, numero elevato delle denunce false, rapporti intrattenuti dall'indagato con il ID e con l'agenzia della quale costui si avvaleva, modalità dell'azione, reazione del RR;
rispetto al delineato quadro la conclusione adottata è del tutto consequenziale e tanto basta a sottrarla a sindacato in questa sede.
CH AN.
1 - Nullità per violazione di norme processuali in quanto il provvedimento impugnato si era basato sul contenuto di un'intercettazione del 14-1-09, riportata in un'informativa di P.G., successiva all'ordinanza applicativa, informativa datata 21-2- 09 e depositata in cancelleria dal P.M. prima dell'udienza, senza che ne venisse dato avviso alla difesa.
La denuncia è infondata.
Invero in materia di riesame di misure cautelari, l'art 309 c.p.p., comma 9, consente alle parti di presentare ulteriori elementi dopo la trasmissione degli atti di cui al comma 5: pertanto è compito di ciascuno degli interessati verificare se siano stati depositati in cancelleria ed inseriti nel fascicolo del procedimento incidentale nuovi documenti, in ordine ai quali esercitare il diritto al contraddittorio;
ne' la legge prevede obbligo di comunicazione. 2 - 3 - Vizio di motivazione sui gravi indizi per il reato associativo, con riguardo al dolo. I motivi sono manifestamente infondati.
Il Tribunale ha adeguatamente individuato la consapevole partecipazione dell'indagato al sodalizio criminale in base a numerose conversazioni intercettate, evidenzianti stabili rapporti dello stesso con il ID, finalizzati all'organizzazione di viaggi estero per l'acquisto di vetture da immettere illegittimamente nel mercato italiano, conversazioni nel corso delle quali gli interlocutori, senza necessità di ragguagli, facevano riferimento ad affari da gestire in comune secondo sistematiche e scontate abitudini.
4 - Vizio di motivazione sulle esigenze cautelari per omessa considerazione che l'attività della società gestita dal CH ed i rapporti con il ID erano cessati nel dicembre del 2007. Il motivo è infondato alla luce della produzione di cui sopra, da ritenersi utilizzabile, la quale ha dimostrato persistenza dei collegamenti in questione.
UT SO.
1 - Vizio di motivazione con riguardo a tutti i capi, per essersi operata acritica trasposizione del contenuto e delle conclusioni di cui all'ordinanza genetica.
2 motivo si risolve nel richiamare principi di diritto senza ancorali alla fattispecie concreta e nell'assumere una portata delle emergenze probatorie diversa da quella individuate dai giudici di merito. Questi ultimi hanno evidenziato numerosi dati (intercettazioni, dichiarazioni di collaboranti, accertamenti di PG.) dimostrativi:
della sussistenza dell'associazione de qua;
della partecipazione alla medesima del UT, il quale aveva stabili rapporti con il OZ ed il ID, andando in Germania con costoro per acquistare vetture da illecitamente commerciare in Italia;
dell'adozione da parte dell'indagato del meccanismo operativo tipico dell'organizzazione, realizzando, quale intestatario di una società facente capo al De NG NA, reati fiscali e numerosi falsi, volti a consentire omesso pagamento di Iva e quindi riduzione del prezzo di vendita delle auto.
Il motivo è,pertanto, altresì manifestamente infondato. De NG NA e De NG IC.
1 - Violazione della legge processuale perché, avendo il P.M all'udienza del 27-2-09 depositato un provvedimento del Gip datato 11- 2-09 di autorizzazione alla riapertura delle indagini, non era stato consentito alla difesa di replicare.
La doglianza è generica non precisandosi ne' a quale Tribunale appartenesse il Gip, ne' il procedimento a cui si riferiva la produzione, ne' la sua incidenza su quello attuale.
2 - Violazione della legge processuale per rigetto dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dagli indagati. La censura - con la quale si assume che la competenza spettava al Tribunale di Napoli perché in tale città aveva avuto inizio la consumazione del reato di partecipazione all'associazione, stante la presunta militanza del De NG NA nel clan dei casalesi - è infondata.
All'uopo va considerato che il sodalizio descritto al capo 1, pur collegato con il clan suddetto, è stato contestato come autonomo e sorto in Lazio ove il De NG aveva accentrato i suoi interessi e dove risultano commessi i reati fine.
3 - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza;
mancanza delle esigenze cautelari. Il motivo si concreta in apodittiche affermazioni di assenza del carattere mafioso nell'associazione sub 1, assumendosi: che la forza intimidatrice era stata in realtà ricondotta alla persona del De NG NA e non già al sodalizio;
che i reati singoli non erano tipici dell'emanazione mafiosa;
che non era stata contestata alcuna specifica estorsione;
che, di conseguenza, non sussisteva la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3. Le denuncie sono infondate.
Il giudice del riesame ha posto in evidenza come l'associazione avesse regole proprie dei clan mafiosi, con assegnazione di porzioni di territorio operative, divieto di sconfinare ed avvertimenti per i trasgressori, come vi fosse una gerarchia interna e come venisse espletata forza intimidatrice tale da determinare assoggettamento di terzi (episodi a danni dei RR che si videro ridotti a fuggire da IN e di un avvocato di Mantova che abbandonò le procedure esecutive intraprese contro i De NG) ed anche dei singoli membri (affermazione del ID che certo Di RI, una volta avvisato, non si sarebbe più azzardato a "sconfinare"). D'altro canto non può dubitarsi che i reati fiscali, i falsi, le corruzioni e le intestazioni fittizie non siano tipici delle organizzazioni mafiose o camorristiche, al pari della accertata azione volta ad instaurare una situazione di monopolio, con esclusione di imprese non aggregate.
A quanto sopra consegue che correttamente è stata ritenuta la presunzione relativa alle esigenze cautelari.
4 - Violazione di legge con riguardo alle violazioni previste dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, per omessa motivazione circa le ragioni per cui il De NG sarebbe stato titolare delle società e dei beni aziendali intestati ad altre persone, tra le quali il figlio IC.
Il motivo è manifestamente infondato.
Nella pronuncia impugnata risultano, al proposito, indicate varie dichiarazioni di collaboranti, del commercialista DE e del genero del De NG NA;
inoltre è stata segnalata l'assenza di redditi degli intestatari, la ricorrente comunanza di sedi sociali in luoghi facenti capo al citato De NG NA e la circostanza che egli era già fosse stato sottoposto a misura di prevenzione (poi revocata), con evidente necessità di precauzioni. Orbene, rispetto al delineato contesto il giudizio positivo in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui alla suddetta disposizione, si palesa del tutto consequenziale e quindi sottratto a possibità di sindacato in questa sede.
In conclusione s'impone declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di CA BE e UT SO ed il rigetto di quelli di CH AN, RU PP, De NG NA, De NG IC;
tutti i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento e CA BE, UT SO, De NG NA nonché De NG IC anche al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in euro 1000,00, per ciascuno.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibili i ricorsi di CA e UT;
rigetta i ricorsi di RU, CH, De NG NA, De NG IC;
condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e CA e UT al versamento della somma di Euro 1.000,00, ciascuno alla Cassa delle Ammende;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2009