Sentenza 23 ottobre 2007
Massime • 1
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dal P.M. avverso l'ordinanza del G.i.p. che - investito con unico atto della duplice richiesta di convalida di un decreto di sequestro preventivo adottato in via d'urgenza e dell'adozione di un autonomo e successivo provvedimento di sequestro - abbia provveduto solo in ordine alla prima richiesta rigettandola e nulla abbia disposto in ordine alla seconda, in quanto, in tal caso, l'impugnazione concerne solo il provvedimento di rigetto della convalida, avente natura provvisoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/10/2007, n. 6664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6664 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 23/10/2007
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1559
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 012941/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di Napoli;
nei confronti di:
1) AT NA, N. IL 07/01/1982;
2) NE RU, N. IL 20/05/1972;
avverso ORDINANZA del 20/03/2007 GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FEDERICO RAFFAELLO;
Letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Ritiene quanto segue:
OSSERVA
Il GIP del tribunale di Napoli, con provvedimento del 20.3.2007, ha rigettato la richiesta di convalida di un decreto di sequestro preventivo di un fabbricato sito in Capodrise (CE) acquistato da AT LB, coniuge di NE RU, indagato in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 81, 629 c.c., aggravati L. n. 203 del 1991, ex art.
7. Ha esposto nella motivazione che, mentre nel caso di beni appartenenti all'indagato è onere di questi dimostrarne la lecita provenienza, nel caso di beni appartenenti ad altri estranei al procedimento per l'adozione della misura cautelare, è necessario dimostrare che i beni siano riconducibili all'indagato e che il titolare sia un semplice prestanome;
nel caso di specie il solo rapporto di coniugio non sarebbe sufficiente considerato che la AT si era accollata un mutuo per una somma corrispondente al prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile.
Ha proposto ricorso per cassazione la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli. Sostiene che, secondo la giurisprudenza della Cassazione (sez. 1^, 8.7.2004 n. 31663) la presunzione relativa all'illecita accumulazione patrimoniale operi anche nei confronti di beni intestati al coniuge dell'indagato, qualora risulti, come sarebbe risultato nel caso di specie, che lo stesso non ha redditi sufficienti a giustificare l'acquisto dell'immobile. Il procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
Osserva che, essendo stata presentata con un unico atto una duplice richiesta, di convalida del sequestro preventivo disposto in via di urgenza e di emissione di autonomo e successivo atto che disponesse il sequestro preventivo, il GIP di Napoli si era limitato a non convalidare il sequestro preventivo, nulla disponendo in ordine all'altra richiesta ed il ricorso per cassazione riguarderebbe unicamente la mancata convalida. Sostiene che mancherebbe l'interesse all'impugnazione di tale atto per la sua natura provvisoria. Ritiene questa Corte debbano essere accolte le conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione. Il ricorrente infatti è carente di interesse ex art. 568 c.p.p., comma 4, dal momento che il ricorso è diretto nei confronti di un provvedimento che si è limitato a non convalidare il sequestro preventivo, atto per sua natura provvisorio, senza provvedere sull'altra istanza di emissione di provvedimento di sequestro. "In tema di sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 3 bis, è prevista la richiesta da parte del pubblico ministero al Gip di due provvedimenti: la convalida della misura adottata in via di urgenza dallo stesso p.m. e l'emissione di decreto di sequestro. I due provvedimenti non sono inscindibilmente connessi, essendo possibile che il giudice neghi la convalida, non condividendo le ragioni di urgenza ravvisate dal p.m. e, tuttavia, autonomamente ritenendo i presupposti di legge per l'emissione del decreto di sequestro preventivo, provveda in conseguenza disponendo la misura, che prenderà efficacia da quel momento. Ne consegue che è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione avverso il provvedimento di convalida, in mancanza di impugnazione avverso il decreto del gip costitutivo del sequestro, in quanto l'impugnazione deve tendere alla rimozione del pregiudizio derivante dall'adozione della misura, mentre il vincolo alla cosa è autonomamente imposto dal provvedimento di sequestro da parte del gip" (Cass. Pen. Sez. 6^, 15.12.1993 n. 4112).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2008