CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/03/2023, n. 8737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8737 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da BA IE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 22/04/2022 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IC CC, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Andrea Sciarrillo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 aprile 2022 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 20 maggio 2021 del Tribunale di Busto Arsizio, ha ridotto la pena irrogata a IE BA per una serie di violazioni dell'art. 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di tre motivi. Con il primo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla qualificazione dei crediti IVA. Sostiene che tutte le evidenze probatorie Penale Sent. Sez. 3 Num. 8737 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 24/11/2022 conducevano inequivocabilmente a ritenere i crediti come non spettanti e non come inesistenti. Con il secondo deduce il vizio di motivazione in relazione alle doglianze rappresentate con il secondo motivo di appello e in particolare con riguardo alla valutazione del ruolo di concorrente dell'imputato, alla violazione della presunzione di non colpevolezza e al travisamento della prova. Con il terzo lamenta il vizio di motivazione in merito al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. La difesa deposita memoria con allegati in cui ribadisce le sue ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché reitera le medesime doglianze già valiate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello di Milano. Con riferimento al primo profilo della non spettanza o inesistenza del credito, i Giudici di merito hanno accertato che erano stati utilizzati in compensazione crediti IVA "inesistenti", perché artificiosamente creati in capo alle cartiere, senza alcuna corrispondenza con transazioni commerciali. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della definizione dell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997. L'assunto è privo di consistenza, perché, ben vero l'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 d.lgs. 1997 reca la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti, considerando come inesistenti quelli per cui manchi il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile con i controlli automatizzati degli art. 36-bis e Ler d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, tuttavia la difesa non ha allegato l'esecuzione dei suddetti controlli, ma ha indicato alcuni elementi /I desunti dall'informativa della Guardia di finanza, come le lettere di compliance inviate dall'Agenzia delle entrate, il mero raffronto dei dati, la commercializzazione dei crediti a mezzo procedura di accollo vietata, il mancato seguito delle istanze di rimborso per omessa presentazione della documentazione a corredo, da cui si desumerebbe che tali controlli automatizzati avrebbero potuto essere eseguiti. Tali elementi non sono idonei, tuttavia, a giustificare i controlli automatizzati secondo l'accezione interpretativa e organizzativa dell'Agenzia delle entrate. Con le procedure automatizzate dell'art. 36-bis, l'Amministrazione procede a correggere gli errori materiali commessi dal contribuente nella determinazione degli imponibili, delle imposte e nel riporto delle eccedenze;
ridurre le detrazioni e i crediti d'imposta indicati in misura superiore a quella prevista dalla legge, ovvero non spettanti, e le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quanto previsto;
controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti. Il controllo formale dell'art. 36-ter consiste, invece, nella verifica della corrispondenza dei dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente e i dati desunti dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni trasmesse da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio enti previdenziali e assistenziali). Se ci sono differenze fra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente può essere invitato dall'ufficio a fornire la relativa documentazione. Il controllo automatizzato dell'art. 54-bis riguarda infine VIVA e anche in questo caso l'Amministrazione provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
a correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
a controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972. All'evidenza gli elementi segnalati dalla difesa, evinti dalla parte introduttiva e discorsiva dell'annotazione della Guardia di finanza, senza riferimenti tecnici alle norme, non portano a vizi formali che possano giustificare i controlli automatizzati, ma costituiscono ulteriori profili sottoposti all'interpretazione ai fini dell'individuazione delle condotte fraudolente. In definitiva, non sono idonei a disarticolare il ragionamento dei Giudici di merito iche hanno invece definitivamente accertato l'inesistenza dei crediti delle cartiere. Quanto al secondo motivo, in merito al ruolo del ricorrente nell'ambito della frode, la difesa ha lamentato il travisamento dei messaggi delle chat, ha negato che l'imputato avesse depositato il bilancio di esercizio, ha affermato l'irrilevanza delle condotte antecedenti alla presentazione dei modelli F24, ha lamentato un trattamento deteriore rispetto ad altri dipendenti e collaboratori di CE che non erano stati indagati. Anche tale motivo è destituito di fondamento. Valgono per l'interpretazione delle chat le medesime considerazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità in merito alle intercettazioni, e cioè che si tratta di questione di fatto, non sindacabile dal giudice di legittimità, a meno della manifesta irragionevolezza o illogicità della motivazione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Gli altri profili sono recessivi, perché la Corte territoriale ha evidenziato che la prospettazione difensiva era stata parziale, che l'imputato aveva svolto il ruolo di braccio operativo ("lavoro per voi") degli ideatori della frode, FE e IA ON, e che non era un semplice impiegato, poiché aveva i partecipato agli utili del reato, come desumibile dall'utilizzo di fondi di una società per l'investimento in Belize. 3 Il Consigliere estensore Il • esidente Immune da censure è anche la scelta di considerare le attenuanti generiche solo equivalenti e non prevalenti rispetto alla recidiva specifica, in assenza di altre e più pregnanti ragioni (diverse dal già valorizzato consenso all'acquisizione di atti), quali a esempio il tentativo di risarcire il danno. Il giudizio di proporzionalità risulta correttamente formulato e non è sindacabile in questa sede (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 24 novembre 2022
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, IC CC, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Andrea Sciarrillo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 22 aprile 2022 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza in data 20 maggio 2021 del Tribunale di Busto Arsizio, ha ridotto la pena irrogata a IE BA per una serie di violazioni dell'art. 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di tre motivi. Con il primo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla qualificazione dei crediti IVA. Sostiene che tutte le evidenze probatorie Penale Sent. Sez. 3 Num. 8737 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 24/11/2022 conducevano inequivocabilmente a ritenere i crediti come non spettanti e non come inesistenti. Con il secondo deduce il vizio di motivazione in relazione alle doglianze rappresentate con il secondo motivo di appello e in particolare con riguardo alla valutazione del ruolo di concorrente dell'imputato, alla violazione della presunzione di non colpevolezza e al travisamento della prova. Con il terzo lamenta il vizio di motivazione in merito al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante. La difesa deposita memoria con allegati in cui ribadisce le sue ragioni. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché reitera le medesime doglianze già valiate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello di Milano. Con riferimento al primo profilo della non spettanza o inesistenza del credito, i Giudici di merito hanno accertato che erano stati utilizzati in compensazione crediti IVA "inesistenti", perché artificiosamente creati in capo alle cartiere, senza alcuna corrispondenza con transazioni commerciali. Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della definizione dell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997. L'assunto è privo di consistenza, perché, ben vero l'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 d.lgs. 1997 reca la distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti, considerando come inesistenti quelli per cui manchi il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile con i controlli automatizzati degli art. 36-bis e Ler d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, tuttavia la difesa non ha allegato l'esecuzione dei suddetti controlli, ma ha indicato alcuni elementi /I desunti dall'informativa della Guardia di finanza, come le lettere di compliance inviate dall'Agenzia delle entrate, il mero raffronto dei dati, la commercializzazione dei crediti a mezzo procedura di accollo vietata, il mancato seguito delle istanze di rimborso per omessa presentazione della documentazione a corredo, da cui si desumerebbe che tali controlli automatizzati avrebbero potuto essere eseguiti. Tali elementi non sono idonei, tuttavia, a giustificare i controlli automatizzati secondo l'accezione interpretativa e organizzativa dell'Agenzia delle entrate. Con le procedure automatizzate dell'art. 36-bis, l'Amministrazione procede a correggere gli errori materiali commessi dal contribuente nella determinazione degli imponibili, delle imposte e nel riporto delle eccedenze;
ridurre le detrazioni e i crediti d'imposta indicati in misura superiore a quella prevista dalla legge, ovvero non spettanti, e le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quanto previsto;
controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti. Il controllo formale dell'art. 36-ter consiste, invece, nella verifica della corrispondenza dei dati relativi a deduzioni, detrazioni e ritenute indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente e i dati desunti dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni trasmesse da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio enti previdenziali e assistenziali). Se ci sono differenze fra i dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e quelli dichiarati, il contribuente può essere invitato dall'ufficio a fornire la relativa documentazione. Il controllo automatizzato dell'art. 54-bis riguarda infine VIVA e anche in questo caso l'Amministrazione provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte;
a correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
a controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma, d.P.R. n. 633 del 1972. All'evidenza gli elementi segnalati dalla difesa, evinti dalla parte introduttiva e discorsiva dell'annotazione della Guardia di finanza, senza riferimenti tecnici alle norme, non portano a vizi formali che possano giustificare i controlli automatizzati, ma costituiscono ulteriori profili sottoposti all'interpretazione ai fini dell'individuazione delle condotte fraudolente. In definitiva, non sono idonei a disarticolare il ragionamento dei Giudici di merito iche hanno invece definitivamente accertato l'inesistenza dei crediti delle cartiere. Quanto al secondo motivo, in merito al ruolo del ricorrente nell'ambito della frode, la difesa ha lamentato il travisamento dei messaggi delle chat, ha negato che l'imputato avesse depositato il bilancio di esercizio, ha affermato l'irrilevanza delle condotte antecedenti alla presentazione dei modelli F24, ha lamentato un trattamento deteriore rispetto ad altri dipendenti e collaboratori di CE che non erano stati indagati. Anche tale motivo è destituito di fondamento. Valgono per l'interpretazione delle chat le medesime considerazioni svolte dalla giurisprudenza di legittimità in merito alle intercettazioni, e cioè che si tratta di questione di fatto, non sindacabile dal giudice di legittimità, a meno della manifesta irragionevolezza o illogicità della motivazione (tra le più recenti, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Gli altri profili sono recessivi, perché la Corte territoriale ha evidenziato che la prospettazione difensiva era stata parziale, che l'imputato aveva svolto il ruolo di braccio operativo ("lavoro per voi") degli ideatori della frode, FE e IA ON, e che non era un semplice impiegato, poiché aveva i partecipato agli utili del reato, come desumibile dall'utilizzo di fondi di una società per l'investimento in Belize. 3 Il Consigliere estensore Il • esidente Immune da censure è anche la scelta di considerare le attenuanti generiche solo equivalenti e non prevalenti rispetto alla recidiva specifica, in assenza di altre e più pregnanti ragioni (diverse dal già valorizzato consenso all'acquisizione di atti), quali a esempio il tentativo di risarcire il danno. Il giudizio di proporzionalità risulta correttamente formulato e non è sindacabile in questa sede (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 24 novembre 2022