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Sentenza 20 aprile 2023
Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/2023, n. 16796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16796 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. MORO Elena deposita conclusioni e nota spese per l'ASSOCIAZIONE PAOLO VIVE, anche per conto della collega Avv. SANTAMARIA, che ha dovuto lasciare l'aula, deposita conclusioni e nota spese per la parte RI CE. L'avv. BRUNELLI Ilaria conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, deposita nota spese;
L'avv. CAMPANELLA AS conclude riportandosi ai motivi e chiede l'accoglimento Penale Sent. Sez. 1 Num. 16796 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 23/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 novembre 2019, la Corte di assise di Messina, in un processo con più imputati, dopo aver rigettato le richieste difensive avanzate alle udienze del 31 maggio e 7 giugno 2019 di rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria, di concessione di termine per la richiesta di nuove prove e di lettura delle prove documentali, condannava ME OF alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno e sei mesi per plurimi reati di omicidio aggravati, per un omicidio tentato e per i connessi reati in materia di armi, tutti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e al fine di agevolare le attività dell'associazione di stampo mafioso dei Barcellonesi. Lo stesso giudice condannava altresì ME OF al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili DO CA, IN AZ, CE RR, ON SG, LL LF, OB SG, IA SG, "Centro studi ed iniziative culturali PI La RE" e "Associazione Paolo Vive". La ricostruzione dei fatti è stata basata su un compendio probatorio articolato, composto anche delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL D'IC, CE D'IC, FR UN e LI MI. In particolare, il giudice di primo grado condannava ME OF per l'omicidio di IA ZZ, di cui al capo "4", commesso il 13 dicembre 2005 in concorso con RO ES, EL TO RÒ e EL D'IC; per l'omicidio di EL De QU in data 15 gennaio 2009, di cui al capo "11", e per i connessi reati in materia di armi, di cui al capo "12", in concorso con EL MB, ON CA classe '75 e EL D'IC; per l'omicidio di EL AZ in data 27 marzo 2009, di cui al capo "14", in concorso anche con EL MB, FR UN e CE D'IC, e per i connessi reati in materia di armi, di cui al capo "15"; per l'omicidio di VA SG in data 1 dicembre 2012, di cui al capo "16", e per i connessi reati in materia di armi, di cui al capo "17", commessi in concorso con LI MI, ON CA classe '88, ON CA classe '75, detto "Caiella", e FR UN;
per l'omicidio tentato di EL MB, commesso il 3 marzo 2011, di cui al capo "20", e per i connessi reati in materia di armi, di cui al capo "21", commessi in concorso con TO OF, CE D'IC e FR UN. 2. Avverso la sentenza di primo grado, la difesa di ME OF proponeva gravame, con il quale censurava la sentenza impugnata circa il rigetto delle richieste conseguenti al mutamento della composizione del giudicante e circa la ritenuta attendibilità dei vari collaboratori di giustizia e del loro narrato, alla luce di tutti gli elementi probatori acquisiti. 3. Con sentenza del 25 giugno 2021, la Corte di assise di appello di Messina, nel giudizio di appello relativo alla sola posizione di ME OF, confermava la sentenza di primo grado. Il giudice di appello, richiamata la giurisprudenza convenzionale e quella nazionale, sia costituzionale che di legittimità, disattendeva le doglianze difensive relative alla questione del mutamento della composizione del giudicante nel primo grado di giudizio e all'asserita necessità di disporre la rinnovazione dell'istruttoria, basando il rigetto su: il richiamo all'art. 190-bis cod. proc. pen.; la mancata allegazione da parte della difesa di circostanze o fatti diversi rispetto a quelli sui cui i citati collaboratori di giustizia avevano già reso dichiarazioni;
l'assenza di previsione di sanzioni alla mera indicazione degli atti utilizzabili in luogo della lettura;
la prevedibilità del mutamento della composizione del giudicante già all'udienza del 24 maggio 2019, occasione in cui il nuovo presidente del collegio aveva invitato le parti a interloquire sulla rinnovazione del dibattimento. Il giudice di appello, ritenute infondate le doglianze avanzate con il gravame, affermava l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e l'esistenza di riscontri esterni al loro narrato, basando tale valutazione sulla considerazione che, per un verso, costoro avevano affermato la propria responsabilità circa alcuni fatti di sangue;
per altro verso, LI MI, pur avendo optato per la collaborazione dopo aver preso parte al dibattimento, non si era appiattito sulle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia. Il giudice di appello disattendeva anche le doglianze difensive circa eventuali patologie di EL D'IC, idonee, secondo l'ipotesi difensiva, a minarne l'attendibilità. 3.1. Per quanto concerne l'omicidio di IA ZZ, il giudice di appello individuava la causale nei timori nutriti da EL D'IC circa la possibilità che ZZ decidesse di collaborare con le autorità giudiziarie. Il giudice di appello riteneva che le dichiarazioni dei testimoni LI VA e EL TT sulle dinamiche dell'omicidio riscontrassero quelle rese dai collaboratori di giustizia. In particolare, secondo la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza di appello, mentre RÒ era rimasto alla guida della citata autovettura, nel corso dell'agguato furono esplosi sia colpi di pistola, compatibili con l'arma nella disponibilità di OF, sia colpi di fucile, di cui aveva la disponibilità ES. Il giudice di appello riteneva accertato che ZZ fu anche colpito al capo con il calcio del citato fucile, come confermato dal ritrovamento sul luogo dell'omicidio di frammenti lignei e di una croce d'asta di un fucile. Il giudice di appello disattendeva anche l'alternativa versione del fatto fornita dalla difesa, secondo la quale sarebbe stato TO Lo CA ad uccidere ZZ per questioni relative a debiti di droga, come confermato, secondo l'ipotesi difensiva, dal dato delle celle l telefoniche agganciate dal telefono di Lo CA, dall'esistenza di debiti concernenti cessioni di droga tra quest'ultimo e AZ e dall'identificazione da parte di LI VA di uno dei killers in Lo CA. Il giudice di appello valutava come irrilevanti o insussistenti le discrasie del narrato dei collaborati di giustizia dedotte dalla difesa circa quali soggetti avevano partecipato alle riunioni organizzative e quali persone avevano bruciato l'autovettura utilizzata nell'omicidio. Il giudice di appello, infine, disattendeva le doglianze circa l'appiattimento - ipotizzato dalla difesa - della dott.ssa Certo, consulente tecnico di parte che aveva eseguito esami sul corpo della vittima, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 3.2. Per quanto concerne l'omicidio di EL De QU, il giudice di appello individuava la causale in un precedente attentato, segnalato da OF, che De QU tentò di realizzare in danno di EL D'IC. Secondo la ricostruzione del fatto, EL MB guidò l'autovettura, mentre le altre persone a bordo erano EL D'IC, armato di un fucile cal. 12, e, nei sedili posteriori, ON CA "Caiella", armato di una pistola cal. 357, e ME OF, armato di una pistola 7,65. Il giudice di appello riteneva accertato, sulla base anche dei rilievi effettuati sull'autovettura di De QU, che, affiancato il veicolo di quest'ultimo da parte dell'autovettura degli assalitori, EL D'IC esplose due colpi di fucile senza nemmeno scendere dal veicolo;
poi, ON CA scese dalla citata autovettura e sparò ulteriori colpi con la propria pistola. Il giudice di appello riteneva irrilevanti o infondate le discrasie dedotte dalla difesa nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa: l'antefatto; le riunioni organizzative;
l'incarico conferito a AV SI di procurare una pistola con silenziatore;
il furto dell'autoveicolo utilizzato nell'omicidio; il luogo di abbandono e incendio del citato veicolo. Infine, il giudice di appello riteneva che, pur essendo emerso un contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa l'attività svolta da FR UN al rientro del commando, comunque lo stesso UN non aveva mai escluso la sua partecipazione all'azione criminale, tanto da aver riportato condanna per il citato reato. 3.3. Per quanto concerne l'omicidio di EL AZ, il giudice di appello individuava la causale dell'omicidio nelle estorsioni realizzate da AZ in assenza di autorizzazione da parte del sodalizio mafioso e dalle quali costui non aveva desistito nonostante le intimidazioni ricevute dallo stesso sodalizio. Il giudice di appello riteneva accertato che il gruppo, formato da MB come autista di un'autovettura precedentemente rubata e da CE D'IC e ME OF a bordo di essa, affiancò l'autovettura di AZ nel momento in cui costui uscì da una palestra;
OF esplose due colpi di fucile cal. 12, attingendo AZ che a sua volta si schiantò con la propria vettura contro un muretto;
poi, CE 4 D'IC, sceso dall'autovettura, aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco con una pistola 357 magnum;
successivamente, OF, sceso dall'autovettura e rimasto arretrato rispetto a CE D'IC, e quest'ultimo risalirono a bordo dell'autovettura dei killers e si recarono da FR UN, il quale si occupò poi dell'incendio della citata autovettura. Il giudice di appello considerava infondate le doglianze difensive circa asserite incongruenze tra il narrato dei collaboratori di giustizia e le immagini catturate da una telecamera di sorveglianza. In particolare, il giudice di appello riteneva possibile che ME OF, esplosi i colpi del fucile, si fosse munito della pistola di MB prima di scendere dall'autovettura. Il giudice di appello, inoltre, riteneva che le divergenze, dedotte dalla difesa, tra le dichiarazioni di FR UN e quelle di CE D'IC, circa le tempistiche del furto dell'autovettura usata nell'omicidio e il tipo di fucile utilizzato, fossero in parte apparenti, in parte non decisive, poiché non afferenti al nucleo essenziale. Il giudice di appello riteneva sussistente una discrasia nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa la presenza di LI MI alle riunioni antecedenti all'omicidio, ma reputava la stessa inidonea ad intaccare il quadro probatorio emerso a carico di ME OF. Il giudice di appello, infine, riteneva infondate le doglianze difensive relative sia ad un'alternativa individuazione dei responsabili dell'omicidio, sia alla necessità di un esperimento giudiziale circa i tempi necessari per gli spostamenti riferiti dai collaboratori di giustizia. 3.4. Per quanto concerne l'omicidio di VA SG, il giudice di appello identificava la causale dell'omicidio sia nella convinzione, sorta in ME OF, che VA SG avesse attentato alla vita dello stesso OF;
sia nella vicinanza di VA SG ad un gruppo criminale rivale a quello dei D'IC, quest'ultimo all'epoca gestito da ON CA detto "Caiella". Il giudice di appello riteneva accertato che il gruppo formato da ME OF, FR UN, come autista, e MI raggiunse in un salone da barba VA SG, precedentemente individuato da ON CA, classe '88; ME OF, munito di un fucile cal. 12, e LI MI, munito di una pistola cal. 357 caricata con munizioni cal. 38, entrarono nel salone;
LI MI, accortosi che ME OF non era riuscito a colpire VA SG, attinse quest'ultimo con due colpi della pistola;
OF e MI risalirono sull'autovettura e, dopo una fuga rocambolesca, raggiunsero ON CA, classe '88, a Pozzo Perla, luogo in cui venne poi bruciata l'autovettura usata nell'omicidio. Il giudice di appello riteneva che le divergenze tra i collaboratori di giustizia FR UN, LI MI e CE D'IC attenessero ad aspetti marginali. Il giudice di appello riteneva altresì non rilevanti o non persuasive le osservazioni della difesa circa: le dichiarazioni di ON SG, padre di VA SG, sulle 5 confidenze ricevute da una persona presente al momento dell'omicidio; l'individuazione della persona che effettivamente attentò alla vita di ME OF;
la possibilità che FR UN avesse riferito elementi conosciuti dai quotidiani locali;
le dichiarazioni di FR UN circa il luogo di occultamento delle armi utilizzate nell'omicidio e il loro successivo spostamento;
le dichiarazioni di SS AL sulle confidenze ricevute dalle persone presenti al momento dell'omicidio e sulla rivelazione della identità dei killers da parte degli investigatori;
le tempistiche dell'omicidio. Il giudice di appello, infine, riteneva che le dichiarazioni rese da FR UN e LI MI, in uno a quelle rese da CE D'IC, fossero convergenti in merito alla causale, alla fase preparatoria, alle modalità esecutive, ai ruoli assunti da ciascun partecipe e alla distruzione dell'auto. 3.5. Per quanto concerne il tentato omicidio di EL MB, il giudice di appello individuava la causale del delitto nella scelta di CE D'IC di eliminare MB, decisione determinata sia da alcuni contrasti sorti tra costoro in relazione alla gestione dei proventi delle estorsioni, sia per il timore di una possibile collaborazione da parte di MB con l'autorità giudiziaria. Il giudice di appello riteneva accertato che, dopo alcuni tentativi rivelatisi infruttuosi, si decise di colpire MB dopo che quest'ultimo aveva accompagnato il figlio a scuola. Secondo la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza di appello, vennero impiegati due ciclomotori, uno guidato da FR UN, con a bordo CE D'IC, l'altro guidato da TO OF, con a bordo ME OF. Nonostante CE D'IC avesse impartito l'ordine di non sparare finché a bordo dell'autovettura di MB vi fosse stato il figlio di quest'ultimo, ME OF esplose comunque dei colpi di arma da fuoco in direzione di MB che, poco prima accortosi dell'inseguimento, si era dato alla fuga. Secondo la ricostruzione del fatto, i due ciclomotori si separarono, e solo quello con a bordo FR UN e CE D'IC continuò l'inseguimento lungo una strada che portava ad una caserma, per poi allontanarsi a sua volta. Il giudice di appello considerava non rilevanti alcune discrasie dedotte dalla difesa nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e considerava queste ultime convergenti nel nucleo essenziale. Il giudice di appello riteneva altresì che il narrato dei collaboratori di giustizia era riscontrato dalle immagini catturate da una telecamera di videosorveglianza e dalle dichiarazioni rese da EL MB, dal testimone PP TI e dal maresciallo AL Andreoli. 4. Avverso la sentenza di appello, ME OF ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del difensore avv. MA CA, articolato in sette motivi. 6 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, per vizi di motivazione e violazioni degli artt. 178 e 525 cod. proc. pen. e art. 6 CEDU. In base alle doglianze difensive, i giudici di merito avrebbero violato il principio di immutabilità del giudice in relazione a quanto avvenuto in primo grado. Il ricorrente afferma che, a istruttoria ormai espletata per intero e conclusasi poi davanti ad altro giudice, all'udienza del 31 maggio 2019 non era stato concesso alcun termine a difesa, necessario affinché si potessero indicare le ragioni per l'assunzione di nuovi testimoni e la rinnovazione delle testimonianze già escusse. Il ricorrente afferma che il giudice di appello ha rigettato le doglianze difensive sul punto sull'erroneo presupposto che il mutamento della composizione del giudicante fosse già prevedibile all'udienza del 24 maggio 2019. Il ricorrente deduce che, in quest'ultima data, era stata effettuata una mera interlocuzione sulle modalità di una eventuale rinnovazione rispetto al consenso delle parti, e non anche sulle richieste di nuove prove e sull'acquisizione di documenti. Tra l'altro, alla udienza del 24 maggio 2019 non era stata compiuta alcuna attività processuale, poiché il giudice di primo grado aveva provveduto a rinviare l'udienza per l'impedimento dell'imputato IR. Perciò, secondo le doglianze difensive, il primo momento utile per effettuare una richiesta di concessione di un termine a difesa era l'udienza del 31 maggio 2019. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione e violazioni degli artt. 192 e 210 cod. proc. pen. In base alle doglianze difensive, il giudice di appello non avrebbe adeguatamente approfondito il tema, avanzato nell'atto di appello, circa la circostanza che il collaboratore EL D'IC sia inattendibile. Il ricorrente afferma infatti che EL D'IC sarebbe affetto da disturbi mentali e sarebbe animato da forti rancori nei confronti di OF. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di EL De QU, per vizi di motivazione e violazioni di legge. In base alle doglianze difensive, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto in maniera adeguata delle censure circa l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e la sussistenza di elementi a riscontro. In particolare, il ricorrente deduce discrasie sui seguenti elementi, che il giudice di appello o non ha affrontato, o ha tentato di risolvere, ma con argomentazioni illogiche e superficiali: alcuni particolari relativi all'attentato in danno di EL D'IC e ai camuffamenti realizzati in seguito, non concordemente riferiti dai collaboratori di giustizia;
la presenza di alcune persone, non confermate da tutti i collaboratori di giustizia, nelle riunioni di organizzazione dell'omicidio; l'incarico conferito a SI di reperire un'arma, circostanza ritenuta inverosimile dalla difesa;
incertezze sulle tempistiche del furto della citata autovettura e sulla identità dei soggetti che vi presero parte;
7 l'individuazione del luogo di abbandono e d'incendio della citata autovettura, con incostanza sul punto delle dichiarazioni di EL D'IC; contraddizioni tra il narrato di EL D'IC sulla fase esecutiva, da un lato, e gli esami autoptici e i rilievi di polizia giudiziaria, dall'altro lato;
inverosimiglianze circa le condotte attribuite dai collaboratori di giustizia ad ON CA;
la falsità della circostanza, riferita dai fratelli D'IC, che UN ebbe il ruolo di recuperatore. Il ricorrente sostiene, infine, che il giudice di appello non ha tenuto conto delle doglianze difensive circa l'assenza di autonomia delle dichiarazioni di MI, il quale optò per la collaborazione dopo aver preso parte all'intero dibattimento. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di IA ZZ, per vizi di motivazione e violazioni di legge. In base alle doglianze difensive, il giudice di appello non avrebbe adeguatamente affrontato, rispetto alle dichiarazioni di EL D'IC e degli altri collaboratori di giustizia, comunque de relato, le contraddizioni esistenti con altri atti probatori e le inverosimiglianze del loro narrato circa i seguenti elementi: la fase esecutiva ricostruita dalla testimone VA, difforme da quella riferita dai collaboratori di giustizia;
la presenza sul luogo del delitto di una ogiva compatibile con la pistola in dotazione a RÒ, cal. 357, e non con quella nella disponibilità di OF, cal. 38; l'alternativa individuazione del responsabile in TO Lo CA, come confermato dalla testimone VA e dal dato delle celle telefoniche agganciate dal telefono di TO Lo CA;
l'inverosimiglianza della causale, poiché EL D'IC, che non ha indicato alcun omicidio a cui prese parte insieme a ZZ, non poteva perciò subire pregiudizi da una eventuale collaborazione di quest'ultimo. Il ricorrente afferma altresì che la sentenza qui impugnata sia viziata anche nella parte in cui ha ritenuto come non significative le divergenze nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sui seguenti aspetti: il ruolo di recuperatore attribuito falsamente a MI dai fratelli D'IC prima della collaborazione del primo;
le incongruenze sui partecipanti alle riunioni preparatorie dell'omicidio di ZZ;
il contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le altre emergenze probatorie. 4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di EL AZ, per vizi di motivazione e violazioni di legge. In base alle doglianze difensive, le dichiarazioni rese da CE D'IC, a differenza di quanto affermato dal giudice di appello, sarebbero contraddette dalle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza, per un verso, circa il lato dal quale era stata affiancata l'autovettura di AZ;
per altro verso, circa le armi utilizzate, poiché nelle citate immagini si vedono due uomini armati di pistole e non anche di un fucile. Il ricorrente deduce altre contraddizioni nelle dichiarazioni, non adeguatamente affrontate dal giudice di appello, in relazione ai seguenti elementi: 8 il tipo di fucile asseritamente utilizzato, a canne mozze secondo le dichiarazioni di CE D'IC e i rilievi svolti, mentre quello ritrovato nel luogo indicato dallo stesso CE D'IC era a canne lunghe e sovrapposte;
il mandato omicidiario asseritamente conferito da VA AO, circostanza smentita da UN e MI, nonché dall'assoluzione di VA AO in altro processo per il medesimo fatto;
le dinamiche dell'incontro precedente all'omicidio; i tempi del furto dell'autovettura utilizzata nell'omicidio, individuati in maniera non corretta dai collaboratori di giustizia. Il ricorrente sostiene, infine, che la motivazione della sentenza qui impugnata risulti carente laddove non ha approfondito l'ulteriore ipotesi, avanzata dalla difesa e inizialmente seguita nelle indagini, secondo la quale i veri autori dell'omicidio sarebbero i fratelli EP e NA AO e ON AL. 4.6. Con il sesto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di VA SG, per vizi di motivazione e violazioni di legge. Il ricorrente afferma che il giudice di appello abbia omesso di affrontare o abbia fornito una motivazione illogica e apparente in relazione alle seguenti doglianze: l'attentato in danno di OF era stato realizzato, in realtà, dai figli di EL D'IC, e non da VA SG;
UN aveva avuto conoscenza delle dinamiche dell'omicidio dai quotidiani locali, circostanza che mina la sua attendibilità; le armi utilizzate nell'omicidio non erano state rinvenute nel luogo indicato da UN, circostanza giustificata dal giudice di appello con argomentazioni del tutto illogiche;
il collaboratore SS AL aveva affermato che fu UN, e non MI, a sparare all'interno del salone da barba;
le dichiarazioni di CE D'IC presentavano numerose discrasie, che il giudice di appello giustificava illogicamente solo per la loro natura de relato;
le tempistiche dell'omicidio indicate dal giudice di appello erano contraddette da quelle indicate da vari testimoni del fatto;
la versione cronologica dei fatti fornita dai citati testimoni è incompatibile con gli spostamenti riferiti dai collaboratori di giustizia;
ON SG, padre della vittima, aveva affermato che gli autori del delitto erano sia all'interno che all'esterno del salone da barba;
nella fase delle indagini il ruolo di segnalatore del luogo in cui si trovava VA SG era stato attribuito a GA AG, dipendente di CA e nipote di UN;
l'alibi fornito da ME OF, confermato da IO OF e AZ, non era stato affrontato dal giudice di appello. 4.7. Con il settimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa il tentato omicidio di EL MB, per vizi di motivazione e violazioni di legge. In base alle doglianze difensive, il giudice di appello sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha fondato la condanna di ME OF sulle dichiarazioni dei chiamanti in correità CE D'IC e FR UN nonostante queste non 9 solo erano fra loro contraddittorie - in relazione al numero e tipo di armi utilizzate -, ma anche smentite dai testimoni La CA, TI e il maresciallo Andreoli, nonché dalle immagini catturate nelle videoregistrazioni. Il ricorrente sostiene, tra l'altro, che la testimonianza di La CA è resa de relato da fonti non identificate, mentre quella di TI non contiene dichiarazioni relative al momento della esplosione dei colpi di arma da fuoco e, perciò, esse non sarebbero rilevanti per ricollegare gli spari al ciclomotore su cui viaggiava ME OF. 5. Avverso la sentenza di appello ME OF, ha proposto anche ricorso per cassazione a firma del suo difensore avv. AS LL, con atto articolato in sette motivi. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazioni degli artt. 178 e 525 cod. proc. pen. e art. 6 CEDU. In base alle doglianze difensive, il giudice di primo grado, a seguito del mutamento della identità del presidente del collegio giudicante, avrebbe errato nella parte in cui ha emesso le ordinanze del 31 maggio e del 7 giugno 2019 di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, di audizione quantomeno dei collaboratori di giustizia, di lettura degli atti anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 190-bis cod. proc. pen. e, infine, di concessione di un termine a difesa per eventuale richiesta di nuove prove. Il ricorrente, dopo aver richiamato quanto esposto nell'atto di appello, sostiene che il vizio qui prospettato non possa essere risolto alla luce del principio di diritto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite RA poiché, nel caso ora in esame, era già stata svolta attività istruttoria nella sua quasi integralità. Secondo le doglianze difensive, ulteriore vizio di nullità andrebbe individuato nella mancata concessione del termine a difesa, poiché non potrebbe rilevare a tal fine il rinvio disposto alla udienza del 24 maggio 2019, il quale fu dovuto al legittimo impedimento di uno dei coimputati. Il ricorrente afferma, inoltre, che la citata sentenza RA è stata depositata dopo l'udienza del 24 maggio 2019 e, conseguentemente, in quella udienza la difesa non poteva conoscere l'esistenza del diritto alla richiesta di un termine a difesa nel caso di mutamento della composizione del giudicante, come affermato nella citata sentenza a Sezioni Unite. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di IA ZZ, per vizi di motivazione e violazioni di legge. In base alle doglianze difensive, la motivazione fornita dal giudice di appello sarebbe in alcune parti illogica e contraddittoria, in altre carente. Il ricorrente innanzitutto richiama quanto esposto nell'atto di appello circa le contraddizioni interne tra le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia e quelle esterne tra le stesse dichiarazioni e gli altri elementi probatori in atti, con particolare riferimento: alle 10 dinamiche dell'omicidio, al numero di pedinamenti, all'alternativa individuazione in altri soggetti degli autori dell'omicidio, alle riunioni organizzative del citato delitto, al ruolo ricoperto da MI, alla individuazione di contraddizioni in relazione a quanto ritenuto dalla dott.ssa Certo nel proprio elaborato e quanto da costei affermato in udienza circa la causa del decesso di ZZ. Il ricorrente afferma, inoltre, che la testimonianza di EL TT sarebbe del tutto confusionaria. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di EL De QU, per vizi di motivazione e violazioni di legge. Il ricorrente sostiene, richiamato il contenuto dell'atto di appello, che la sentenza impugnata sia viziata nella parte in cui non ha rilevato le inverosimiglianze e discrasie del contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in relazione ai seguenti elementi: il luogo degli incontri di organizzazione dell'omicidio e le persone ivi presenti;
le tempistiche del furto dell'autovettura utilizzata nell'omicidio; l'incarico asseritamente conferito a SI, contraddetto dalla disponibilità di un arsenale da parte dell'associazione criminale di riferimento;
il ruolo assunto da UN nell'omicidio; le dinamiche omicidiarie riferite dai collaboratori di giustizia, contraddette dagli esami autoptici e dai rilievi effettuati sul luogo del delitto;
il luogo di abbandono e di incendio della citata autovettura;
la causale del delitto, individuata dai collaboratori di giustizia in un asserito attentato in danno di EL D'IC collocato dagli stessi in tempi diversi;
le modalità con cui EL MB sarebbe asseritamente tornato a casa dopo aver preso parte all'incendio della citata autovettura. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha valorizzato le discrasie del narrato dei vari collaboratori di giustizia per escludere un loro allineamento, piuttosto che per concludere, come correttamente avrebbe dovuto fare, per l'inattendibilità degli stessi collaboratori. Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello non avrebbe compreso la portata di alcune censure, le quali erano, infatti, volte a evidenziare l'incostanza di alcuni collaboratori di giustizia nelle loro dichiarazioni. 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di EL AZ, per vizi di motivazione e violazioni di legge. Il ricorrente afferma, richiamato il contenuto dell'atto di appello, che la sentenza qui impugnata sarebbe viziata nella parte in cui non ha adeguatamente tenuto conto delle divergenze nel narrato dei vari collaboratori di giustizia - tra le quali quelle di CE D'IC - e le loro contraddizioni con le dichiarazioni del maresciallo Venuta e del colonnello RR e con le immagini di videosorveglianza relative al momento dell'omicidio. In particolare, il ricorrente deduceva nell'atto di appello varie questioni relative ai seguenti elementi: le dinamiche relative a un precedente 11 tentativo di agguato in danno di EL AZ, con particolare riferimento alle persone coinvolte e ai loro ruoli;
le dinamiche dell'omicidio, con particolare riferimento alle armi impugnate dalle due persone riprese dalle telecamere;
il tipo di fucile asseritamente utilizzato, come già rilevato;
i luoghi degli incontri di organizzazione dell'omicidio e le persone ivi presenti;
il mandato omicidiario asseritamente conferito da VA AO, circostanza smentita da UN e MI, nonché dall'assoluzione di VA AO in altro processo;
i tempi del furto dell'autovettura utilizzata nell'omicidio; gli spostamenti precedenti all'omicidio, per come riferiti dai collaboratori di giustizia;
la compatibilità delle dinamiche dell'omicidio, per come riferite dai collaboratori di giustizia, con le tempistiche del furto;
il luogo in cui fu lasciato MB dopo l'omicidio, individuato in termini diversi dai collaboratori di giustizia;
la possibilità della individuazione in diversi soggetti degli autori dell'omicidio. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello, per un verso, abbia erroneamente individuato l'orario del furto dell'autovettura utilizzata nell'omicidio, indicato nella denuncia in un tempo compreso tra le ore 20:00 e le ore 21:00, e abbia perciò ampliato l'arco temporale a disposizione degli autori dell'omicidio per i loro spostamenti;
per altro verso, abbia ritenuto in maniera illogica che tutte le divergenze indicate nell'atto di appello non attenessero al nucleo essenziale. 5.5. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di VA SG, per vizi di motivazione e violazioni di legge. Il ricorrente sostiene, dopo aver richiamato il contenuto dell'atto di appello, che la sentenza impugnata presenti una motivazione a tratti insufficiente, a tratti carente. In particolare, il ricorrente afferma che il giudice di appello non abbia tenuto conto delle doglianze difensive relative ai seguenti elementi: la non corrispondenza a realtà che l'autore dell'attentato in danno di ME OF fosse VA SG;
il luogo di occultamento delle armi e loro asseriti spostamenti;
la notorietà di molti elementi riferiti da UN, poiché pubblicati su quotidiani locali;
il ruolo di ON CA, classe '88, nelle fasi preparatorie e immediatamente precedenti all'omicidio, riferito in termini diversi dai collaboratori di giustizia;
le asserite confidenze che SS AL avrebbe ottenuto dai Carabinieri circa i loro sospetti sulla identità degli autori dell'omicidio; l'astio che i fratelli D'IC nutrivano nei confronti di ME OF, tale da minare l'attendibilità delle loro dichiarazioni;
le dinamiche dell'omicidio, con particolare riferimento all'inceppamento del fucile e al ritrovamento di una borra di quest'ultimo all'esterno del salone da barba;
la compatibilità degli spostamenti antecedenti all'omicidio e le tempistiche del delitto, tenuto conto delle dichiarazioni dei testimoni ST e IA RI;
l'alibi fornito da ME OF, confermato da IO OF e AZ;
l'inverosimiglianza della responsabilità di 12 ON CA, classe '88, la cui partecipazione, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia, non sarebbe stata oggetto di previa conoscenza da parte di alcuni autori dell'omicidio. Il ricorrente afferma che il giudice di appello abbia commesso gli stessi errori in cui era incorso il giudice di primo grado;
non abbia tenuto conto della circostanza che ON SG era stato sconfessato dalla sua fonte di conoscenza, Bartolo D'IC; infine, abbia erroneamente qualificato come non rilevanti o marginali le discrasie dedotte dalla difesa. 5.6. Con il sesto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa il tentato omicidio di EL MB, per vizi di motivazione e violazioni di legge. Il ricorrente, richiamato il contenuto dell'atto di appello, sostiene che la sentenza ora impugnata sia viziata nella parte in cui ha ritenuto attendibili i collaboratori di giustizia CE D'IC e FR UN nonostante le discrasie nel loro narrato dedotte dalla difesa. Il ricorrente afferma, inoltre, che le dichiarazioni dei citati collaboratori di giustizia siano sconfessate dalle prove testimoniali e dalle immagini catturate dalla telecamera di sorveglianza collocata nei pressi della caserma dei Carabinieri. Né potrebbero rilevare in senso contrario le dichiarazioni dei testimoni La CA, il quale non riuscì a identificare la propria fonte di conoscenza, e TI, il quale aveva riferito solamente di aver visto due ciclomotori e un'autovettura, ma non aveva assistito al momento della esplosione dei colpi di arma da fuoco poiché, come riferito dallo stesso, la visuale era ostruita. Il ricorrente afferma, altresì, che siano del tutto inverosimili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, secondo le quali OF avrebbe disobbedito al divieto di sparare impartito dal leader del gruppo. Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello avrebbe fornito in relazione alle citate doglianze una motivazione del tutto illogica, insufficiente e inidonea a vincere le obiezioni difensive. 5.7. Con il settimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazioni di legge e vizi di motivazione, nella parte in cui il giudice di appello, nonostante le specifiche doglianze difensive avanzate nell'atto di appello, aveva ritenuto caratterizzate da autonomia le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LI MI, nonostante quest'ultimo avesse optato per la collaborazione solo dopo aver preso parte all'intero dibattimento, aver preso visione della documentazione in atti e, di conseguenza, aver appiattito le proprie dichiarazioni su quanto riferito dagli altri collaboratori di giustizia. 6. Con atto del 29 giugno 2022, l'avv. CE LI Chillemi, in difesa delle parti civili LL LF, OB SG, IA SG, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata in relazione alla condanna di ME OF per il capo di imputazione "16" e la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità. 13 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, dunque deve essere rigettato. In entrambi gli atti, a firma dei rispettivi difensori, sono avanzate doglianze pressoché sovrapponibili. Di conseguenza, esse verranno esaminate congiuntamente in riferimento alle singole questioni e ai singoli fatti contestati, con la specificazione di volta in volta del numero del motivo del rispettivo atto di ricorso. 2. Sono infondate le doglianze - contenute nel primo motivo di entrambi gli atti di ricorso - concernenti la rinnovazione del dibattimento e le modalità con cui il giudice di primo grado, con motivazioni confermate dal giudice di appello, ha rigettato le richieste istruttorie con l'ordinanza del 31 maggio 2019. Ai fini della chiara comprensione dei motivi di rigetto è opportuno richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove, sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, restando fermi i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, RA, Rv. 276754-02). È stato precisato che, in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, RA, Rv. 276754-03). La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che il provvedimento di ammissione dell'esame dibattimentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni, previsto dall'art. 190-bis cod. proc. pen. per i procedimenti riguardanti taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., richiesto dalle parti in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante, è condizionato dall'apprezzamento discrezionale del giudice circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l'onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi (Sez. 6, n. 29660 del 10/04/2018, Condello, Rv. 273443-01; in motivazione la Corte ha chiarito che tale disciplina non è in contrasto con l'art. 6, par. 1 e 3 CEDU, come interpretato dalla Corte Edu nelle sentenze del 9 luglio 2002, P.K. c. Finlandia, e del 9 marzo 2004, Pitkanen c. Finlandia). 14 La giurisprudenza di legittimità ha altresì stabilito che la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullità o inutilizzabilità degli stessi, posto che essa non è inquadrabile tra le cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. sanzionano con l'inutilizzabilità l'illegittima acquisizione della prova e, dunque, i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione (Sez. 5, n. 40374 del 14/09/2022, Antonacci, Rv. 283657-01; Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013, Gherardi, Rv. 257630-01; Sez. 1, n. 38306 del 04/10/2005, Safsaf, Rv. 232443-01). 2.2. Richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della composizione del giudicante, è opportuno esporre quanto avvenuto, nel processo ora in esame, in sede di giudizio di primo grado, sulla base di quanto evincibile dai verbali di udienza del 24 e 31 maggio 2019, ai quali si può accedere in virtù di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai vizi qualificati come errores in procedendo (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01). All'udienza del 24 maggio 2019 il Collegio della Corte di assise di Messina presentava già una diversa composizione rispetto a quella iniziale, poiché la funzione di presidente di collegio, originariamente svolta dalla dott.ssa Silvana Grasso, era già assunta, nella data evidenziata, dal dott. IO Samperi. Il verbale della citata udienza riporta che «i/ Presidente interpella le parti sulla eventuale rinnovazione del dibattimento nel caso di mutamento della composizione del Collegio». Di conseguenza, già in tale occasione era stata preventivata la possibilità del mutamento della presidenza del Collegio, tant'è che le difese di alcuni imputati già formulavano le proprie osservazioni sulla rinnovazione del dibattimento e sulle eventuali richieste istruttorie. Altre ancora si riservavano di interloquire sul punto. All'udienza del 31 maggio 2019, preso atto della diversa composizione del Collegio, il giudice di primo grado disponeva la rinnovazione del dibattimento e le parti formulavano le proprie istanze. Il giudice di primo grado emetteva ordinanza di rigetto delle richieste di escussione delle persone che avevano già reso dichiarazioni, tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 190-bis cod. proc. pen., nessuna delle parti aveva indicato circostanze o fatti diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, o comunque specifiche esigenze tali da rendere necessario procedere ad un nuovo esame. Nella citata ordinanza il giudice 15 di primo grado dava atto della equiparazione, prevista dall'art. 511, comma 5, primo periodo, cod. proc. pen., della lettura degli atti alla loro indicazione e, preso atto della necessità di contemperare l'esigenza di dare seguito alle richieste difensive di integrale lettura degli atti con la necessaria osservanza dei principi di ragionevole durata ed effettività del processo, procedeva alla sola attività di indicazione. Nello stesso senso il giudice di primo grado si determinava con l'ordinanza del 7 giugno 2019, disponendo il rigetto delle richieste difensive di revoca della precedente ordinanza. 2.3. Ripercorse le dinamiche processuali del giudizio di primo grado, possono ora esaminarsi le doglianze difensive sul punto. Le censure proposte negli atti di ricorso non colgono nel segno. Il giudice di primo grado ha infatti aderito ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e ha ritenuto, nell'ambito dei poteri previsti dagli artt. 495 e 190-bis cod. proc. pen., che le parti non avevano prospettato fatti o circostanze diversi rispetto a quelli già oggetto di precedenti dichiarazioni, né che sussistevano specifiche esigenze, diverse dal mero mutamento di composizione del Collegio o comunque allegate dalle difese, tali da rendere necessario un nuovo esame delle prove testimoniali. Infatti, nella citata sentenza n. 41736 del 30/05/2019, Bajranni, le Sezioni Unite hanno precisato che, in caso di diversa composizione del giudice, permane in capo allo stesso la possibilità di valutare le richieste difensive in materia istruttoria, alla luce del criterio della non manifesta superfluità. Non solo permane in capo al giudice il potere di valutare tale profilo ma, qualora si verta in una delle ipotesi indicate dall'art. 190-bis cod. proc. pen., la nuova escussione della prova orale è sottoposta alle più rigorose condizioni ivi previste. Ne consegue che il giudice in diversa composizione, disposta la rinnovazione del dibattimento, può procedere alla lettura o alla indicazione degli atti contenenti le dichiarazioni precedentemente rese, nel caso in cui difetti il requisito della novità dei fatti o circostanze su cui devono essere rese dichiarazioni o non risulti comunque necessario un nuovo esame sui medesimi fatti. Nella stessa sentenza n. 41736 del 30/05/2019 le Sezioni Unite hanno più volte ribadito - richiamando anche quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 2 del 15/01/1999, Iannasso - come le ipotesi disciplinate dall'art. 190-bis cod. proc. pen. siano escluse dalla generale regola che stabilisce il divieto di lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente nel caso in cui le parti, non acconsentendovi, abbiano richiesto nuovamente l'ammissione della prova. L'art. 190-bis cod. proc. pen. prevede, infatti, condizioni più rigorose per la nuova escussione della prova orale, condizioni che il giudice di primo grado, con 16 argomentazioni condivise dal giudice di a ppel lo, ha plausibilmente ritenuto non sussistenti nel caso ora in esame, e comunque non dimostrate dalla difesa. Priva di pregio è la circostanza, indicata dalla difesa, della diversità del caso concreto da quello affrontato dalla sentenza n. 41736 del 30/05/2019, RA. Infatti, i principi affermati in quella sede dalle Sezioni Unite sono valevoli per tutte le ipotesi di mutamento del giudice, senza alcuna differenziazione rispetto alla fase istruttoria in cui si manifesti la diversa composizione del giudice. In relazione alla critica della difesa relativa alla mancata lettura integrale degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, la relativa regola, come correttamente affermato dal giudice di appello, non integra una norma prevista a pena di inammissibilità, inutilizzabilità o nullità. Infatti, l'indicazione degli atti in luogo della loro lettura integrale non rientra in nessuna delle citate categorie di vizi. Anche tale doglianza, perciò, non appare decisiva. Infine, in relazione alla mancata concessione di un termine a difesa per la richiesta di nuove prove, il giudice di appello ha affermato che il mutamento di composizione del Collegio era già stato manifestato alle parti alla udienza del 24 maggio 2019, con una motivazione che non risulta manifestamente illogica o violativa di legge. Infatti, già in quella sede, come risulta dal verbale di udienza, alcune delle difese avevano prospettato o anticipato le proprie determinazioni. Inoltre, in tale occasione era stato disposto il rinvio dell'udienza con la precisazione che «le difese esprimeranno il loro orientamento sulla questione prospettata». Di conseguenza, non risulta viziata la motivazione del giudice di appello nella parte in cui ha ritenuto, per un verso, che già alla data del 24 maggio 2019 era prevedibile il mutamento del Collegio;
per altro verso, che non fosse fondata la questione dedotta dalla difesa circa la concessione di un termine. Sul punto si deve infatti rilevare che le stesse Sezioni Unite, nella sentenza n. 41736 del 30/05/2019, RA, hanno affermato che la concessione del termine a difesa può rivelarsi ineludibile quando la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno. Circostanza questa che non ricorre nel caso di specie poiché, come correttamente affermato dal giudice di appello, le parti avevano già avuto conoscenza del mutamento del Collegio prima dell'udienza del 31 maggio 2019, occasione in cui le stesse richiesero la concessione di un termine a difesa. 3. È infondata la doglianza difensiva, avanzata nel solo atto di ricorso a firma dell'avv. MA CA e contenuta nel secondo motivo, relativa alla valutazione di attendibilità di EL D'IC. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della valutazione dell'attendibilità intrinseca del contenuto accusatorio della chiamata in correità, il 17 giudice può fare riferimento anche a valutazioni di carattere logico, purché queste abbiano valenza univoca ovvero siano collegate a massime di esperienza o a fatti notori (Sez. 2, n. 29648 del 17/06/2019, Pota, Rv. 277018-02). 3.2. Nel caso ora in esame, non risulta che la sentenza qui impugnata sia affetta dai vizi denunciati dal ricorrente. Infatti, il giudice di appello ha fornito plausibile motivazione sul punto e ha affermato che l'esistenza di un'asserita patologia mentale era circostanza contraddetta, per un verso, dal ruolo di capo assunto da EL D'IC all'interno della consorteria criminale;
per altro verso, dai rapporti dallo stesso intrattenuti in tale veste con i vertici di cellule mafiose e con gli esponenti di consorterie criminali. Il giudice di appello ha anche affermato, con motivazione che non risulta illogica, la natura strumentale delle allegazioni della difesa di EL D'IC, svolte in altra sede, circa un suo stato di salute incompatibile con il regime carcerario. Nella sentenza di appello si è anche tenuto conto della deduzione della difesa circa la sussistenza di un precedente per calunnia a carico di EL D'IC, doglianza disattesa puntualmente dal giudice di appello mediante l'analisi delle specifiche dinamiche di quel fatto. Rispetto alle precedenti osservazioni del giudice di appello, il ricorrente si limita a riproporre in questa sede le proprie doglianze, senza rapportarsi a quanto motivato sul punto dal giudice di appello. Né possono far concludere diversamente le deduzioni difensive circa la sussistenza di asserite ragioni di astio, le quali sono già state smentite dal giudice di appello con plausibile motivazione. Il giudice di appello ha infatti affermato che non era ragionevole l'ipotesi che i collaboratori di giustizia mettessero a rischio la propria credibilità, e quindi i benefici connessi alla collaborazione, pur di calunniare ME OF, senza peraltro che quest'ultimo fornisse spiegazioni circa le ragioni dell'astio che ipotizza nei suoi confronti. 4. Sono infondate le doglianze difensive, contenute nel settimo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. AS LL e prospettate anche nel corpo dei motivi dell'atto di ricorso a firma dell'avv. MA CA, relative all'asserita assenza di autonomia delle dichiarazioni del collaboratore LI MI. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di attendibilità intrinseca della chiamata in correità, le dichiarazioni sopraggiunte dopo il giudizio di primo grado richiedono una valutazione particolarmente approfondita, sotto il profilo della genuinità, ponendosi il concreto dubbio che esse possano essere il frutto di influenze o di progressivi adattamenti alle emergenze processuali, e ciò anche nel caso in cui il chiamante sia privo di uno specifico interesse processuale (Sez. 1, n. 43856 del 01/10/2013, Mezzero, Rv. 258123-01). 18 4.2. Nel caso ora in esame, il giudice di appello ha fornito plausibile motivazione circa le doglianze difensive sul punto. In particolare, il giudice di appello ha rilevato come il collaboratore di giustizia LI MI, sebbene si fosse determinato a collaborare solamente ad istruzione dibattimentale già avanzata, comunque fornì un narrato caratterizzato da tratti di originalità e riferì elementi che non erano né inclusi nell'ordinanza custodiale, né emersi durante l'istruttoria dibattimentale. Le doglianze difensive non colgono perciò nel segno, poiché si limitano genericamente a lamentare la mancanza di autonomia del narrato del collaboratore di giustizia LI MI. 5. Così risolte le doglianze difensive volte a censurare in generale l'attendibilità e l'autonomia dei due citati collaboratori di giustizia, devono ora essere esaminate le doglianze difensive in relazione alle singole vicende delittuose. A tale fine è opportuno richiamare i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione sia alle conseguenze derivanti dall'esistenza di una cosiddetta doppia conforme, sia ai principi in materia di valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dai chiamanti in reità o correità. 5.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01). Ha altresì stabilito che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01). È stato precisato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza 19 dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758-01). Infine, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01). 5.2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145-01). Ha inoltre statuito che, in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, essi devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393-01). In particolare, ha affermato che, in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata, deve essere modulato non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368-01). 20 5.3. Deve fin da ora premettersi che il giudice di appello ha aderito agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità ora esposti e, in particolare, ha adottato una motivazione che non risulta viziata, nella parte in cui ha ritenuto attendibili i collaboratori di giustizia e convergente il loro narrato sul nucleo essenziale, identificato nelle causali, nel ruolo di volta in volta ricoperto da ME OF e nell'organizzazione e nell'esecuzione degli omicidi. Tale valutazione è stata condotta dal giudice di appello sulla base della considerazione, per un verso, che le discrasie attenevano per lo più ad aspetti marginali, come i luoghi degli incontri, quali persone avevano commesso i furti delle autovetture utilizzate negli omicidi e quando questi furti erano avvenuti;
per altro verso, che i collaboratori di giustizia avevano accusato anche la propria persona dei fatti di sangue attribuiti anche a ME OF. Il giudice di appello ha altresì basato le valutazioni di attendibilità sul fatto che, in alcune ipotesi, i collaboratori di giustizia erano stati destinatari di condanna passata in giudicato, come nel caso di: EL D'IC, per l'omicidio ZZ;
EL D'IC, CE D'IC e FR UN per l'omicidio di EL De QU;
CE D'IC e FR UN, per il tentato omicidio di EL MB. 6. Per quanto concerne l'omicidio di IA ZZ, le doglianze difensive, contenute nel quarto motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. MA CA e nel secondo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. AS LL, sono infondate. Il giudice di appello ha individuato uno degli autori dell'omicidio in ME OF sulla base delle dichiarazioni dei testimoni LI VA e EL TT;
sulla base degli esiti dei sopralluoghi, delle perizie balistiche e degli esami autoptici;
sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL D'IC, con dichiarazioni de relato da RO ES e da ME OF sulla fase esecutiva, LI MI, con dichiarazioni de relato da ME OF sulla fase esecutiva dell'omicidio e come fonte diretta per il resto, CE D'IC, con dichiarazioni de relato da EL D'IC, da LI MI e da ME OF, e infine FR UN, con dichiarazioni de relato da ME OF sulla fase esecutiva dell'omicidio. Il giudice di appello ha innanzitutto escluso, con motivazione che non risulta manifestamente illogica, la rilevanza o l'esistenza delle discrasie evidenziate dalla difesa circa i partecipanti alle riunioni, circa le dinamiche del furto dell'autovettura utilizzata nell'omicidio e circa il ruolo di LI MI. Il giudice di appello ha precisato che, per un verso, EL D'IC aveva attribuito l'attività di distruzione dell'autovettura usata nell'omicidio a EL RÒ e RO ES, non anche ad LI MI;
per altro verso, che comunque LI 21 MI aveva riferito non tanto di aver preso a bordo ME OF - come riferito da EL D'IC - ma comunque di avere incontrato, mentre girava in Pozzo di Gotto, ME OF dopo l'omicidio. Il giudice di appello ha poi plausibilmente affermato che il narrato dei vari collaboratori di giustizia è riscontrato dalle dichiarazioni di LI VA, nella parte in cui quest'ultima ha affermato che due uomini erano scesi dall'autovettura degli assalitori, e non anche che uno di questi fosse il guidatore. Il giudice di appello ha altresì affermato che sia i collaboratori di giustizia, sia la testimone LI VA, avevano riferito che ZZ pronunciò parole rivolte al killer prima di essere ucciso. Il giudice di appello ha anche smentito, con motivazione che non risulta viziata, le doglianze difensive qui riproposte circa un'alternativa individuazione degli autori dell'omicidio. In particolare, il giudice di appello ha sul punto rilevato: che LI VA non ha mai effettuato un riconoscimento oltre ogni ragionevole dubbio dell'omicida in TO Lo CA, ma solo ha indicato il soggetto in termini di somiglianza;
che il dato relativo alle celle telefoniche agganciate dal telefono di TO Lo CA poteva essere giustificato dalla circostanza che quest'ultimo abitava all'epoca nei pressi del luogo dell'omicidio; che l'asserito movente per debiti di droga è improbabile, tenuto conto del fatto che ZZ era uno storico intraneo della consorteria mafiosa barcellonese. Il giudice di appello ha invece basato l'individuazione della causale dell'omicidio non solo sulle dichiarazioni convergenti dei vari collaboratori di giustizia, ma anche su altri e concreti dati di fatto, quale la richiesta di condanna all'ergastolo formulata nei confronti di ZZ nel corso del procedimento Mare Nostrum. Per quanto poi concerne la fase esecutiva e le armi utilizzate, il giudice di appello ha basato la propria decisione anche sulle dichiarazioni di EL TT, il quale aveva riferito di aver sentito più colpi di arma da fuoco. Secondo quanto affermato plausibilmente nella sentenza di appello, ciò conferma quanto riferito da EL D'IC e da UN - quest'ultimo, in particolare, de relato da ME OF - circa l'esplosione di più colpi di arma da fuoco, anche da parte dello stesso ME OF. Alla luce di quanto finora osservato, non risulta che la sentenza impugnata sia affetta dai vizi denunciati dal ricorrente e che il giudice di appello si sia posto in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di convergenza del molteplice. Al contrario, le doglianze difensive non possono essere accolte, poiché le stesse sono versate in fatto e presentano un contenuto meramente rivalutativo. In relazione alle divergenze nel narrato dei collaboratori sulla riunione organizzativa, il giudice di appello ha affermato, con motivazione non manifestamente illogica, che tutti i chiamanti avevano indicato concordemente 22 il luogo in cui essa si tenne e che la presenza di una persona, riferita solo da taluno dei collaboratori di giustizia, non fosse circostanza decisiva, poiché tale persona non aveva comunque assunto alcun ruolo nella dinamica omicidiaria. Per quanto concerne le problematiche sollevate dal ricorrente circa la compatibilità tra le tempistiche dell'omicidio e quelle dell'incendio dell'autovettura utilizzata nel delitto, il giudice di appello ha plausibilmente osservato che i quattro centri abitati, che il gruppo di fuoco attraversò dopo l'omicidio e normalmente trafficati nel periodo estivo per la loro vocazione turistica, non potevano esserlo stati il giorno dell'omicidio, avvenuto in un martedì di dicembre particolarmente piovoso. Il giudice di appello ha anche affrontato, con motivazione che non risulta illogica o contraddittoria, le doglianze difensive circa la tipologia di pistola che aveva sparato, e ha osservato, circa la relazione tecnica balistica del maresciallo Fragomeni, che quest'ultimo aveva affermato la compatibilità del proiettile sparato con un revolver calibro 357 o 38, quest'ultima arma in dotazione di ME OF. Infine, il giudice di appello ha anche affrontato puntualmente le doglianze difensive circa le asserite contraddizioni tra l'elaborato e le dichiarazioni della dott.ssa Certo, e ha rilevato sul punto, per un verso, che costei non aveva preso parte al dibattimento e alle udienze in cui erano stati escussi i collaboratori;
per altro verso, che la dott.ssa Certo aveva rilevato già nel proprio elaborato la sussistenza di una frantumazione comminuta della volta e base cranica, ricollegata poi in udienza alla possibilità di un'azione di percussione. Il giudice di appello ha perciò ritenuto con motivazione plausibile, anche sulla base del ritrovamento di frammenti lignei e di una croce d'asta di un fucile sul luogo del delitto, che RO ES, in ragione della straordinaria concitazione del momento, delle condizioni climatiche avverse, del brevissimo arco temporale dell'azione delittuosa, si fosse focalizzato sulla inesperienza del complice ME OF e che lo stesso ES abbia conseguentemente posto in essere un'azione violenta e percussiva sul cranio di ZZ, come riferito dai vari collaboratori di giustizia. Il giudice di appello ha perciò affrontato in maniera puntuale le doglianze difensive, riproposte in questa sede, le quali si sostanziano in un'alternativa lettura degli elementi probatori, senza evidenziare travisamenti delle risultanze probatorie macroscopici e manifestamente evidenti, idonei a disarticolare la logicità complessiva della motivazione della sentenza qui impugnata. 7. Per quanto concerne l'omicidio di EL De QU, le doglianze difensive, contenute nel terzo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. MA 23 CA e nel terzo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. AS LL, sono infondate. Il giudice di appello ha individuato uno degli autori dell'omicidio in ME OF sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL D'IC, CE D'IC, FR UN e LI MI. Gli ultimi tre, in particolare, presero parte al furto dell'auto utilizzata nell'omicidio e riferirono de relato sulla fase esecutiva dell'omicidio, a cui presero parte direttamente ME OF, EL D'IC, ON CA classe '75 e infine EL MB. Il giudice di appello ha basato la propria decisione anche sugli accertamenti condotti nell'immediatezza del fatto, sugli esami autoptici e sugli esami balistici. Il giudice di appello ha affrontato puntualmente le doglianze difensive e ha fornito sul punto una motivazione che non risulta manifestamente illogica o contraddittoria. Per quanto concerne la causale del delitto, il giudice di appello ha affermato che tutti i collaboratori di giustizia hanno riferito, con dichiarazioni pienamente convergenti, che l'omicidio di EL De QU era stato deciso in ragione di un attentato da quest'ultimo ordito nei confronti di EL D'IC. Il giudice di appello ha altresì affrontato adeguatamente le doglianze difensive circa il ruolo di killer di EL De QU - riferito da EL D'IC -, e ha fornito sul punto adeguata motivazione, rilevando che EL De QU era stato condannato per due omicidi nel procedimento Mare Nostrum ed era altresì imputato in altro procedimento, ancora pendente quando venne ucciso. Il giudice di appello ha anche superato in maniera plausibile le asserite discrasie evidenziate dalla difesa, e ha sul punto rilevato che, per un verso, il racconto di EL D'IC non era inficiato dalla diversa collocazione temporale del furto dell'autovettura usata nell'omicidio rispetto alla data effettiva;
per altro verso, che CE D'IC, durante le indagini, indicò la zona Spinesante solo come luogo di attesa del ritorno del commando, e non come luogo dell'incendio della citata autovettura, individuato dallo stesso CE D'IC nella zona del torrente Patrì, comunque vicina alla zona Spinesante. Il giudice di appello ha altresì fornito una motivazione puntuale alle obiezioni difensive sull'incarico conferito da EL D'IC a AV SI, con una motivazione che non risulta illogica nella parte in cui ha ritenuto possibile la temporanea mancanza di disponibilità per l'associazione di una pistola con il silenziatore. Le doglianze difensive avanzate negli atti di ricorso per cassazione non sono idonee a inficiare la complessiva logicità dell'impianto motivazionale della sentenza qui impugnata. Il giudice di appello ha innanzitutto precisato che i collaboratori di 24 giustizia D'IC non indicarono mai con certezza che UN avesse effettivamente atteso il rientro del commando. Lo stesso giudice ha inoltre rilevato su tale punto che UN non escluse mai la sua partecipazione al delitto, che comunque costui ha riportato condanna per l'omicidio De QU e che sempre UN, anche se non attese effettivamente il rientro del commando, comunque venne a conoscenza da ME OF dei dettagli della fase esecutiva la sera stessa dell'omicidio. Tali considerazioni non risultano illogiche, poiché forniscono adeguata risposta alle doglianze difensive e le superano in maniera plausibile. Per quanto concerne le dinamiche omicidiarie, il giudice di appello ha affermato che il narrato dei collaboratori di giustizia è confermato dalle risultanze degli esami balistici. Da questi ultimi, in particolare, è emerso che i colpi di arma da fuoco furono esplosi da due armi diverse, un fucile cal. 12 e una pistola, e che i fori nell'autovettura di EL De QU, riconducibili a una fuoriuscita di proiettile, presentavano una traiettoria dall'alto verso il basso, a differenza della traiettoria longitudinale dei colpi di fucile. Circostanze queste che, come affermato plausibilmente dal giudice di appello, riscontrano la dinamica riferita dai collaboratori di giustizia, secondo la quale, dopo che EL D'IC aveva sparato due colpi con il fucile senza scendere dall'autovettura, a sua volta ON CA era sceso dal veicolo degli assalitori e aveva esploso alcuni colpi di pistola. Le doglianze difensive sul punto sono state adeguatamente affrontate dal giudice di appello, il quale ha rilevato, per un verso, che l'assenza di bossoli può essere spiegata alla luce della pistola utilizzata, un revolver, che non li espelle automaticamente;
per altro verso, che l'esame autoptico ha confermato la circostanza per la quale i colpi di fucile furono esplosi in rapida successione nei confronti di una vittima, EL De QU, che si trovava a bordo di un'altra autovettura. Gli elementi indicati dal giudice di appello privano di rilievo la diversa ricostruzione del fatto avanzata negli atti di ricorso per cassazione, secondo la quale, per un verso, il colpo del fucile fu esploso all'interno dell'autovettura di EL De QU e, per altro verso, nessuna pistola fu utilizzata nel corso dell'omicidio. Per quanto concerne le ulteriori doglianze, innanzitutto non sono decisive quelle relative alle modalità con cui MB avrebbe fatto ritorno alla propria casa dopo l'incendio dell'autovettura utilizzata nell'omicidio. Tali doglianze, infatti, oltre a limitarsi genericamente a dedurre aspetti di inverosimiglianza del narrato dei collaboratori di giustizia, non sono comunque idonee a privare la motivazione della sua complessiva logicità. Né possono a tal fine rilevare le doglianze difensive circa il numero di riunioni e le persone che vi parteciparono. Infatti, per un verso, come osservato in maniera plausibile dal giudice di appello nella valutazione generale delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tali profili non attengono al nucle 25 /A4 essenziale della vicenda ricostruita;
per altro verso, il giudice di appello ha comunque tenuto conto della circostanza che EL D'IC riferì solo in un secondo momento della presenza di ON CA alla riunione, rilevando in particolare che essa fu oggetto di contestazione da parte del Pubblico Ministero. La sentenza qui impugnata non risulta perciò affetta dai vizi denunciati negli atti di ricorso, poiché la stessa ha aderito agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e ha condotto una valutazione puntuale sulla credibilità e sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia e sulla sussistenza di riscontri al loro narrato. 8. Per quanto concerne l'omicidio di EL AZ, le doglianze difensive, contenute nel quinto motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. MA CA e nel quarto motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. AS LL, sono infondate. Il giudice di appello ha individuato uno degli autori dell'omicidio in ME OF, sulla base delle immagini catturate da telecamere di videosorveglianza;
sulla base degli esami autoptici e dei rilievi balistici;
sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CE D'IC e FR UN. In particolare, il giudice di appello ha individuato i partecipi del gruppo di fuoco in EL MB, come autista, in ME OF, sul sedile posteriore con un fucile cal. 12, e in EL D'IC, dotato di una pistola. Il giudice di appello ha affermato che FR MU fu presente nel luogo in cui partì il gruppo di fuoco per l'omicidio, , • , , , attese al ritorno e poi provvide sia a bruciare l'autovettura usata per l'omicidio, sia a riaccompagnare a casa i complici. Il giudice di appello ha superato in maniera plausibile le varie discrasie sollevate dalla difesa e ha rilevato come le stesse erano o solo apparenti, o comunque marginali. In particolare, il giudice di appello ha notato: che CE D'IC aveva affermato solo che gli sembrava che il fucile utilizzato fosse a canne mozze;
che CE D'IC non aveva affermato di essersi recato all'appuntamento con VA AO da solo;
che FR UN si espresse in termini dubitativi circa le tempistiche del furto dell'autovettura utilizzata nell'omicidio; che FR UN fu più preciso nelle proprie dichiarazioni circa la tipologia del fucile e ha collegato tale arma a quella utilizzata in altre azioni, poi rinvenuta nel luogo indicato dallo stesso FR UN. Per quanto concerne le asserite contraddizioni nel narrato dei collaboratori di giustizia circa la partecipazione alle riunioni di LI MI, il giudice di appello ha plausibilmente affermato, per un verso, che tale circostanza non era idonea a intaccare il quadro emerso a carico di ME OF;
per altro verso, che tale discrasia andava connessa al gran numero di riunioni che venivano tenute per la pianificazione delle 26 eyur-- attività illecite e al fatto che CE D'IC, ME OF, FR UN e LI MI erano soliti A agire in sinergia. Il giudice di appello ha inoltre n !- affermato, con motivazione non risulta manifestamente illogica, che non solo alcune discrasie sollevate dalla difesa erano solo apparenti, come precedentemente osservato;
ma anche che altre non attenevano al nucleo essenziale del fatto, come quelle relative alle autovetture utilizzate per recarsi all'incontro o per riportare a casa i killers. Per quanto concerne la convergenza del molteplice, il giudice di appello ha adottato adeguata e puntuale motivazione sul punto. Innanzitutto, il giudice di appello ha dato atto che tutti i collaboratori di giustizia avevano individuato la causale nelle azioni ritorsive realizzate da EL AZ. Lo stesso giudice ha anche affermato, con una motivazione che non risulta viziata, che il narrato di CE D'IC era riscontrato dalle immagini integrali delle videoregistrazioni, pubblicate solo dopo l'emissione dell'ordinanza custodiale e, perciò, dopo che CE D'IC aveva fornito il proprio contributo dichiarativo. Nella sentenza di appello si è osservato in maniera plausibile come non solo CE D'IC non affermò mai che ME OF scese dall'autovettura con un fucile;
ma anche che non risultava così illogico che, data la fulmineità dell'azione e l'impossibilità di ricaricare il fucile, EL MB passò la pistola a ME OF il quale, sceso dall'autovettura, fu immortalato dalle telecamere di videosorveglianza con la citata arma. Osservazioni rispetto alle quali il ricorrente si limita a obiettare in maniera generica come fosse inverosimile che CE D'IC e ME OF non si fossero mai confrontati successivamente sulle dinamiche omicidiarie, o che CE D'IC non si fosse accorto, mentre aveva fatto ritorno all'autovettura, di quale arma avesse in pugno ME OF. Anche le altre doglianze difensive non risultano cogliere nel segno. Alcune di esse risultano versate in fatto. Tale considerazione deve essere svolta in relazione a: le incompatibilità delle tempistiche dei vari spostamenti, per come riferiti dai vari collaboratori di giustizia;
l'asserita erronea individuazione del momento della commissione del furto, anticipato, secondo l'ipotesi difensiva, di mezz'ora, con conseguente ampliamento del tempo a disposizione per i killers dalle due ore alle due ore e mezza;
la possibilità dell'individuazione degli autori dell'omicidio in altre persone, tesi questa già affrontata puntualmente dai giudici di merito. Altre doglianze risultano smentite in maniera plausibile dal giudice di appello, che ha osservato come le immagini della videosorveglianza confermino il passaggio dell'autovettura dei killers davanti alla palestra prima dell'omicidio, e non solo al momento dell'assalto. Altre doglianze ancora si riferiscono non tanto a travisamenti della prova, quanto piuttosto al significato da attribuire a 27 dichiarazioni rese da varie persone, come l'interpretazione delle dichiarazioni di CE D'IC circa il lato da cui erano stati esplosi i colpi del fucile, circostanza rispetto alla quale il giudice di appello ha riportato le dichiarazioni del maresciallo Anastasi. Quest'ultimo, infatti, ha affermato che l'esplosione dei colpi da destra verso sinistra è un dato meritevole di riscontro, mediante un fotogramma estratto dai filmati della videosorveglianza, proprio perché tale elemento emerge dalle dichiarazioni di CE D'IC. Alla luce di quanto finora osservato, il giudice di appello ha aderito ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle chiamate in reità e correità e non risulta aver fornito una motivazione viziata in punto di logicità o coerenza. Né può far concludere diversamente l'omesso approfondimento di alcune doglianze difensive, le quali devono essere considerate, alla luce della giurisprudenza di legittimità, implicitamente disattese nella parte in cui il giudice di appello ha considerato, sulla base di una motivazione che non risulta illogica o contraddittoria, la chiamata in correità da parte di CE D'IC attendibile e sorretta da idonei riscontri in relazione al nucleo essenziale del fatto. 9. Per quanto concerne l'omicidio di VA SG, le doglianze difensive, contenute nel sesto motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. MA CA e nel quinto motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. AS LL, sono infondate. Il giudice di appello ha individuato uno degli autori dell'omicidio in ME OF, sulla base delle dichiarazioni rese da SS AL, de relato dalle persone presenti al momento dell'omicidio nel salone da barba;
sulla base degli accertamenti svolti nella immediatezza dei fatti;
sulla base di conversazioni intercettate;
sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia FR UN e LI MI, quali partecipi alla fase esecutiva dell'omicidio, il primo alla guida dell'autovettura usata nell'omicidio, il secondo come soggetto che materialmente sparò con una pistola cal. 357, caricata con munizioni cal. 38; sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CE D'IC, de relato da LI MI. Il giudice di appello ha ritenuto in maniera plausibile che tutti i collaboratori di giustizia avevano individuato la causale del delitto nell'attentato ordito in danno di ME OF e ha ritenuto, con una motivazione che non risulta illogica o contraddittoria, che non era rilevante chi avesse effettivamente realizzato tale tentato omicidio, ma la convinzione, sorta in ME OF, che l'autore di tale attentato fosse VA SG. Nella sentenza di appello sono state anche smentite in maniera puntuale le doglianze difensive sulla notorietà dei fatti riferiti da FR UN. In particolare, il giudice di appello ha precisato che FR 28 UN rese dichiarazioni anche sulle caratteristiche del fucile, come la presenza di nastro adesivo, cosiddetto "scotch", sul calcio dell'arma. La sentenza di appello ha anche affrontato in maniera adeguata le asserite discrasie evidenziate dalla difesa, nella parte in cui ha ritenuto che, sebbene LI MI avesse affermato che il fucile in dotazione si era inceppato, in ogni caso anche FR UN aveva confermato che il fucile non era stato pienamente efficace. Il giudice di appello ha poi superato le obiezioni difensive circa il mancato reperimento delle armi, utilizzate nell'omicidio, nel luogo indicato da FR UN. In particolare, il giudice di appello ha fornito sul punto una motivazione che non risulta manifestamente illogica, basata sulla considerazione, riferita dallo stesso FR UN, che era consuetudine del gruppo criminale di appartenenza quella di spostare le armi dopo gli arresti di alcuni sodali, nel timore di una collaborazione degli stessi con la giustizia. Il giudice di appello ha perciò ritenuto che non fosse circostanza inverosimile quella relativa allo spostamento delle armi dell'omicidio di VA SG, delitto che aveva suscitato grande clamore nella città di Barcellona Pozzo di Gotto. Le doglianze difensive qui proposte non colgono nel segno. In particolare, il giudice di appello ha plausibilmente disatteso le censure difensive circa il narrato di SS AL e ha rilevato, per un verso, che costui affermò solo il sospetto, nutrito dalle persone presenti al fatto, che fosse stato FR UN a entrare nel salone insieme a ME OF;
per altro verso, che non era inverosimile la circostanza che gli investigatori, al fine di sollecitare SS AL a riferire quanto di sua conoscenza, avevano manifestato a costui di conoscere l'identità dei killers. Il giudice di appello ha anche ritenuto convergenti il narrato dei collaboratori FR UN e LI MI circa il mandato ricevuto da ON CA, classe '75. Né possono far concludere diversamente le allegazioni difensive circa l'inverosimiglianza del coinvolgimento di ON CA, classe '88, e circa le tempistiche degli spostamenti. Tali deduzioni sono infatti versate in fatto e non integrano dei travisamenti della prova - con i limiti relativi al caso di una cosiddetta doppia conforme - rispetto a sentenze che hanno puntualmente individuato le dichiarazioni convergenti, per un verso, sul ruolo assunto da ON CA classe '88 e, per altro verso, sugli spostamenti con i quali il gruppo di fuoco si recò presso il salone da barba e, terminata l'azione delittuosa, poi ripartì. Per quanto concerne l'alibi fornito da ME OF, esso è stato implicitamente disatteso dal giudice di appello, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamata. Infatti, il giudice di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente sulla base di plurimi elementi a suo carico, e ha perciò implicitamente condiviso quanto già affermato nella sentenza di primo grado circa l'inverosimiglianza delle allegazioni difensive sul punto. p 29 r Alla luce di quanto finora esposto, non risulta che il giudice di appello sia incorso in violazione di legge e in vizi di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto le uniche discrasie presenti nel narrato dei collaboratori di giustizia come concernenti aspetti marginali, e ha invece considerato convergenti le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia in relazione alla causale, alle modalità esecutive e ai ruoli assunti dai partecipi, elementi ritenuti nucleo essenziale del fatto. Le doglianze difensive, invece, per un verso, sono state puntualmente disattese nella sentenza ora impugnata;
per altro verso, consistono in allegazioni in fatto o presentano un contenuto meramente rivalutativo degli elementi probatori. 10. Per quanto concerne il tentato omicidio di EL MB, le doglianze difensive, contenute nel settimo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. MA CA e nel sesto motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. AS LL, sono infondate. Il giudice di appello ha individuato uno degli autori del tentato omicidio di EL MB sulla base delle immagini catturale dalle telecamere di videosorveglianza presso la caserma dei Carabinieri;
sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso EL MB;
sulla base delle dichiarazioni rese da PP TI;
sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CE D'IC, FR UN e LI MI. Il giudice di appello, in particolare, ha individuato in ME OF la persona che, a bordo del motociclo guidato da TO OF, esplose colpi di arma da fuoco in direzione dell'autovettura di EL MB. Il giudice di appello ha puntualmente disatteso le doglianze difensive e ha rilevato che i collaboratori di giustizia avevano reso convergenti dichiarazioni sulla causale e sulle modalità del delitto, con un narrato confermato dagli esiti delle indagini svolte. In particolare, il giudice di appello ha affermato, con motivazione che risulta plausibile, che le immagini catturate dalle telecamere avevano ripreso un solo motociclo poiché, come affermato dai collaboratori di giustizia, quello con a bordo TO e ME OF si era separato. Il giudice di appello ha indicato a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa la presenza di due motocicli le dichiarazioni sia dello stesso EL MB, sia del testimone PP TI. Il giudice di appello ha perciò ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oltre ad essere in sé attendibili sul piano soggettivo e oggettivo, erano anche riscontrate dagli ulteriori elementi emersi nel corso delle indagini. Né possono far concludere diversamente le censure proposte con gli atti di ricorso per cassazione. Le doglianze ivi contenute si sostanziano in una lettura frammentaria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in un'analisi parcellizzata degli ulteriori elementi probatori, al contrario di quanto svolto nella 30 sentenza di appello, la quale contiene una loro lettura complessiva. Inoltre, il giudice di appello ha ritenuto, sulla base di plausibile motivazione, che non era circostanza decisiva, rispetto al complessivo quadro probatorio a carico di ME OF, l'impreciso ricordo delle armi adoperate, elemento questo ritenuto dallo stesso giudice di appello come non attinente al nucleo essenziale. Alla luce di quanto finora esposto, non risulta che la sentenza impugnata sia affetta da vizi di motivazione o da violazione di legge, nella parte in cui, in applicazione dei criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ha affermato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono attendibili e convergenti sul nucleo essenziale del fatto. 11. Per quanto concerne le statuizioni relative alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, deve rilevarsi che, per quanto concerne le parti civili LL LF, OB SG e IA SG, non è stata svolta attività di difesa alla odierna udienza. Ha o depositato una nota spese e \\ note conclusionali. Non può perciò disporsi nei loro confronti la rifusione delle spese, in virtù di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni che qui si condividono, secondo la quale nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608-02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, Musso, Rv. 283118-01). 12. In conclusione, il ricorso di ME OF deve essere rigettato, per le ragioni sopra esposte. Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che hanno concluso, spese che vanno pagate allo Stato per quanto riguarda CE RR, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minori AL AZ e EL AZ, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, e che per le altre parti civili si reputa giusto liquidare nella misura indicata nel seguente dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta. 31
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RR CE in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minori AZ AL e AZ EL, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AZ DO, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Centro studi ed iniziative culturali PI La RE, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile Associazione Paolo Vive, che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre accessori di legge. Rigetta l'istanza di liquidazione delle parti civili LF LL, SG OB ed SG IA. Così deciso in Roma, 23 novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIELLA DE MASELLIS che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avv. MORO Elena deposita conclusioni e nota spese per l'ASSOCIAZIONE PAOLO VIVE, anche per conto della collega Avv. SANTAMARIA, che ha dovuto lasciare l'aula, deposita conclusioni e nota spese per la parte RI CE. L'avv. BRUNELLI Ilaria conclude chiedendo la conferma della sentenza impugnata, deposita nota spese;
L'avv. CAMPANELLA AS conclude riportandosi ai motivi e chiede l'accoglimento Penale Sent. Sez. 1 Num. 16796 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 23/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 novembre 2019, la Corte di assise di Messina, in un processo con più imputati, dopo aver rigettato le richieste difensive avanzate alle udienze del 31 maggio e 7 giugno 2019 di rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria, di concessione di termine per la richiesta di nuove prove e di lettura delle prove documentali, condannava ME OF alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno e sei mesi per plurimi reati di omicidio aggravati, per un omicidio tentato e per i connessi reati in materia di armi, tutti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e al fine di agevolare le attività dell'associazione di stampo mafioso dei Barcellonesi. Lo stesso giudice condannava altresì ME OF al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili DO CA, IN AZ, CE RR, ON SG, LL LF, OB SG, IA SG, "Centro studi ed iniziative culturali PI La RE" e "Associazione Paolo Vive". La ricostruzione dei fatti è stata basata su un compendio probatorio articolato, composto anche delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL D'IC, CE D'IC, FR UN e LI MI. In particolare, il giudice di primo grado condannava ME OF per l'omicidio di IA ZZ, di cui al capo "4", commesso il 13 dicembre 2005 in concorso con RO ES, EL TO RÒ e EL D'IC; per l'omicidio di EL De QU in data 15 gennaio 2009, di cui al capo "11", e per i connessi reati in materia di armi, di cui al capo "12", in concorso con EL MB, ON CA classe '75 e EL D'IC; per l'omicidio di EL AZ in data 27 marzo 2009, di cui al capo "14", in concorso anche con EL MB, FR UN e CE D'IC, e per i connessi reati in materia di armi, di cui al capo "15"; per l'omicidio di VA SG in data 1 dicembre 2012, di cui al capo "16", e per i connessi reati in materia di armi, di cui al capo "17", commessi in concorso con LI MI, ON CA classe '88, ON CA classe '75, detto "Caiella", e FR UN;
per l'omicidio tentato di EL MB, commesso il 3 marzo 2011, di cui al capo "20", e per i connessi reati in materia di armi, di cui al capo "21", commessi in concorso con TO OF, CE D'IC e FR UN. 2. Avverso la sentenza di primo grado, la difesa di ME OF proponeva gravame, con il quale censurava la sentenza impugnata circa il rigetto delle richieste conseguenti al mutamento della composizione del giudicante e circa la ritenuta attendibilità dei vari collaboratori di giustizia e del loro narrato, alla luce di tutti gli elementi probatori acquisiti. 3. Con sentenza del 25 giugno 2021, la Corte di assise di appello di Messina, nel giudizio di appello relativo alla sola posizione di ME OF, confermava la sentenza di primo grado. Il giudice di appello, richiamata la giurisprudenza convenzionale e quella nazionale, sia costituzionale che di legittimità, disattendeva le doglianze difensive relative alla questione del mutamento della composizione del giudicante nel primo grado di giudizio e all'asserita necessità di disporre la rinnovazione dell'istruttoria, basando il rigetto su: il richiamo all'art. 190-bis cod. proc. pen.; la mancata allegazione da parte della difesa di circostanze o fatti diversi rispetto a quelli sui cui i citati collaboratori di giustizia avevano già reso dichiarazioni;
l'assenza di previsione di sanzioni alla mera indicazione degli atti utilizzabili in luogo della lettura;
la prevedibilità del mutamento della composizione del giudicante già all'udienza del 24 maggio 2019, occasione in cui il nuovo presidente del collegio aveva invitato le parti a interloquire sulla rinnovazione del dibattimento. Il giudice di appello, ritenute infondate le doglianze avanzate con il gravame, affermava l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e l'esistenza di riscontri esterni al loro narrato, basando tale valutazione sulla considerazione che, per un verso, costoro avevano affermato la propria responsabilità circa alcuni fatti di sangue;
per altro verso, LI MI, pur avendo optato per la collaborazione dopo aver preso parte al dibattimento, non si era appiattito sulle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia. Il giudice di appello disattendeva anche le doglianze difensive circa eventuali patologie di EL D'IC, idonee, secondo l'ipotesi difensiva, a minarne l'attendibilità. 3.1. Per quanto concerne l'omicidio di IA ZZ, il giudice di appello individuava la causale nei timori nutriti da EL D'IC circa la possibilità che ZZ decidesse di collaborare con le autorità giudiziarie. Il giudice di appello riteneva che le dichiarazioni dei testimoni LI VA e EL TT sulle dinamiche dell'omicidio riscontrassero quelle rese dai collaboratori di giustizia. In particolare, secondo la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza di appello, mentre RÒ era rimasto alla guida della citata autovettura, nel corso dell'agguato furono esplosi sia colpi di pistola, compatibili con l'arma nella disponibilità di OF, sia colpi di fucile, di cui aveva la disponibilità ES. Il giudice di appello riteneva accertato che ZZ fu anche colpito al capo con il calcio del citato fucile, come confermato dal ritrovamento sul luogo dell'omicidio di frammenti lignei e di una croce d'asta di un fucile. Il giudice di appello disattendeva anche l'alternativa versione del fatto fornita dalla difesa, secondo la quale sarebbe stato TO Lo CA ad uccidere ZZ per questioni relative a debiti di droga, come confermato, secondo l'ipotesi difensiva, dal dato delle celle l telefoniche agganciate dal telefono di Lo CA, dall'esistenza di debiti concernenti cessioni di droga tra quest'ultimo e AZ e dall'identificazione da parte di LI VA di uno dei killers in Lo CA. Il giudice di appello valutava come irrilevanti o insussistenti le discrasie del narrato dei collaborati di giustizia dedotte dalla difesa circa quali soggetti avevano partecipato alle riunioni organizzative e quali persone avevano bruciato l'autovettura utilizzata nell'omicidio. Il giudice di appello, infine, disattendeva le doglianze circa l'appiattimento - ipotizzato dalla difesa - della dott.ssa Certo, consulente tecnico di parte che aveva eseguito esami sul corpo della vittima, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 3.2. Per quanto concerne l'omicidio di EL De QU, il giudice di appello individuava la causale in un precedente attentato, segnalato da OF, che De QU tentò di realizzare in danno di EL D'IC. Secondo la ricostruzione del fatto, EL MB guidò l'autovettura, mentre le altre persone a bordo erano EL D'IC, armato di un fucile cal. 12, e, nei sedili posteriori, ON CA "Caiella", armato di una pistola cal. 357, e ME OF, armato di una pistola 7,65. Il giudice di appello riteneva accertato, sulla base anche dei rilievi effettuati sull'autovettura di De QU, che, affiancato il veicolo di quest'ultimo da parte dell'autovettura degli assalitori, EL D'IC esplose due colpi di fucile senza nemmeno scendere dal veicolo;
poi, ON CA scese dalla citata autovettura e sparò ulteriori colpi con la propria pistola. Il giudice di appello riteneva irrilevanti o infondate le discrasie dedotte dalla difesa nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa: l'antefatto; le riunioni organizzative;
l'incarico conferito a AV SI di procurare una pistola con silenziatore;
il furto dell'autoveicolo utilizzato nell'omicidio; il luogo di abbandono e incendio del citato veicolo. Infine, il giudice di appello riteneva che, pur essendo emerso un contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa l'attività svolta da FR UN al rientro del commando, comunque lo stesso UN non aveva mai escluso la sua partecipazione all'azione criminale, tanto da aver riportato condanna per il citato reato. 3.3. Per quanto concerne l'omicidio di EL AZ, il giudice di appello individuava la causale dell'omicidio nelle estorsioni realizzate da AZ in assenza di autorizzazione da parte del sodalizio mafioso e dalle quali costui non aveva desistito nonostante le intimidazioni ricevute dallo stesso sodalizio. Il giudice di appello riteneva accertato che il gruppo, formato da MB come autista di un'autovettura precedentemente rubata e da CE D'IC e ME OF a bordo di essa, affiancò l'autovettura di AZ nel momento in cui costui uscì da una palestra;
OF esplose due colpi di fucile cal. 12, attingendo AZ che a sua volta si schiantò con la propria vettura contro un muretto;
poi, CE 4 D'IC, sceso dall'autovettura, aveva esploso diversi colpi di arma da fuoco con una pistola 357 magnum;
successivamente, OF, sceso dall'autovettura e rimasto arretrato rispetto a CE D'IC, e quest'ultimo risalirono a bordo dell'autovettura dei killers e si recarono da FR UN, il quale si occupò poi dell'incendio della citata autovettura. Il giudice di appello considerava infondate le doglianze difensive circa asserite incongruenze tra il narrato dei collaboratori di giustizia e le immagini catturate da una telecamera di sorveglianza. In particolare, il giudice di appello riteneva possibile che ME OF, esplosi i colpi del fucile, si fosse munito della pistola di MB prima di scendere dall'autovettura. Il giudice di appello, inoltre, riteneva che le divergenze, dedotte dalla difesa, tra le dichiarazioni di FR UN e quelle di CE D'IC, circa le tempistiche del furto dell'autovettura usata nell'omicidio e il tipo di fucile utilizzato, fossero in parte apparenti, in parte non decisive, poiché non afferenti al nucleo essenziale. Il giudice di appello riteneva sussistente una discrasia nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa la presenza di LI MI alle riunioni antecedenti all'omicidio, ma reputava la stessa inidonea ad intaccare il quadro probatorio emerso a carico di ME OF. Il giudice di appello, infine, riteneva infondate le doglianze difensive relative sia ad un'alternativa individuazione dei responsabili dell'omicidio, sia alla necessità di un esperimento giudiziale circa i tempi necessari per gli spostamenti riferiti dai collaboratori di giustizia. 3.4. Per quanto concerne l'omicidio di VA SG, il giudice di appello identificava la causale dell'omicidio sia nella convinzione, sorta in ME OF, che VA SG avesse attentato alla vita dello stesso OF;
sia nella vicinanza di VA SG ad un gruppo criminale rivale a quello dei D'IC, quest'ultimo all'epoca gestito da ON CA detto "Caiella". Il giudice di appello riteneva accertato che il gruppo formato da ME OF, FR UN, come autista, e MI raggiunse in un salone da barba VA SG, precedentemente individuato da ON CA, classe '88; ME OF, munito di un fucile cal. 12, e LI MI, munito di una pistola cal. 357 caricata con munizioni cal. 38, entrarono nel salone;
LI MI, accortosi che ME OF non era riuscito a colpire VA SG, attinse quest'ultimo con due colpi della pistola;
OF e MI risalirono sull'autovettura e, dopo una fuga rocambolesca, raggiunsero ON CA, classe '88, a Pozzo Perla, luogo in cui venne poi bruciata l'autovettura usata nell'omicidio. Il giudice di appello riteneva che le divergenze tra i collaboratori di giustizia FR UN, LI MI e CE D'IC attenessero ad aspetti marginali. Il giudice di appello riteneva altresì non rilevanti o non persuasive le osservazioni della difesa circa: le dichiarazioni di ON SG, padre di VA SG, sulle 5 confidenze ricevute da una persona presente al momento dell'omicidio; l'individuazione della persona che effettivamente attentò alla vita di ME OF;
la possibilità che FR UN avesse riferito elementi conosciuti dai quotidiani locali;
le dichiarazioni di FR UN circa il luogo di occultamento delle armi utilizzate nell'omicidio e il loro successivo spostamento;
le dichiarazioni di SS AL sulle confidenze ricevute dalle persone presenti al momento dell'omicidio e sulla rivelazione della identità dei killers da parte degli investigatori;
le tempistiche dell'omicidio. Il giudice di appello, infine, riteneva che le dichiarazioni rese da FR UN e LI MI, in uno a quelle rese da CE D'IC, fossero convergenti in merito alla causale, alla fase preparatoria, alle modalità esecutive, ai ruoli assunti da ciascun partecipe e alla distruzione dell'auto. 3.5. Per quanto concerne il tentato omicidio di EL MB, il giudice di appello individuava la causale del delitto nella scelta di CE D'IC di eliminare MB, decisione determinata sia da alcuni contrasti sorti tra costoro in relazione alla gestione dei proventi delle estorsioni, sia per il timore di una possibile collaborazione da parte di MB con l'autorità giudiziaria. Il giudice di appello riteneva accertato che, dopo alcuni tentativi rivelatisi infruttuosi, si decise di colpire MB dopo che quest'ultimo aveva accompagnato il figlio a scuola. Secondo la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza di appello, vennero impiegati due ciclomotori, uno guidato da FR UN, con a bordo CE D'IC, l'altro guidato da TO OF, con a bordo ME OF. Nonostante CE D'IC avesse impartito l'ordine di non sparare finché a bordo dell'autovettura di MB vi fosse stato il figlio di quest'ultimo, ME OF esplose comunque dei colpi di arma da fuoco in direzione di MB che, poco prima accortosi dell'inseguimento, si era dato alla fuga. Secondo la ricostruzione del fatto, i due ciclomotori si separarono, e solo quello con a bordo FR UN e CE D'IC continuò l'inseguimento lungo una strada che portava ad una caserma, per poi allontanarsi a sua volta. Il giudice di appello considerava non rilevanti alcune discrasie dedotte dalla difesa nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e considerava queste ultime convergenti nel nucleo essenziale. Il giudice di appello riteneva altresì che il narrato dei collaboratori di giustizia era riscontrato dalle immagini catturate da una telecamera di videosorveglianza e dalle dichiarazioni rese da EL MB, dal testimone PP TI e dal maresciallo AL Andreoli. 4. Avverso la sentenza di appello, ME OF ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma del difensore avv. MA CA, articolato in sette motivi. 6 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, per vizi di motivazione e violazioni degli artt. 178 e 525 cod. proc. pen. e art. 6 CEDU. In base alle doglianze difensive, i giudici di merito avrebbero violato il principio di immutabilità del giudice in relazione a quanto avvenuto in primo grado. Il ricorrente afferma che, a istruttoria ormai espletata per intero e conclusasi poi davanti ad altro giudice, all'udienza del 31 maggio 2019 non era stato concesso alcun termine a difesa, necessario affinché si potessero indicare le ragioni per l'assunzione di nuovi testimoni e la rinnovazione delle testimonianze già escusse. Il ricorrente afferma che il giudice di appello ha rigettato le doglianze difensive sul punto sull'erroneo presupposto che il mutamento della composizione del giudicante fosse già prevedibile all'udienza del 24 maggio 2019. Il ricorrente deduce che, in quest'ultima data, era stata effettuata una mera interlocuzione sulle modalità di una eventuale rinnovazione rispetto al consenso delle parti, e non anche sulle richieste di nuove prove e sull'acquisizione di documenti. Tra l'altro, alla udienza del 24 maggio 2019 non era stata compiuta alcuna attività processuale, poiché il giudice di primo grado aveva provveduto a rinviare l'udienza per l'impedimento dell'imputato IR. Perciò, secondo le doglianze difensive, il primo momento utile per effettuare una richiesta di concessione di un termine a difesa era l'udienza del 31 maggio 2019. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per vizi di motivazione e violazioni degli artt. 192 e 210 cod. proc. pen. In base alle doglianze difensive, il giudice di appello non avrebbe adeguatamente approfondito il tema, avanzato nell'atto di appello, circa la circostanza che il collaboratore EL D'IC sia inattendibile. Il ricorrente afferma infatti che EL D'IC sarebbe affetto da disturbi mentali e sarebbe animato da forti rancori nei confronti di OF. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di EL De QU, per vizi di motivazione e violazioni di legge. In base alle doglianze difensive, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto in maniera adeguata delle censure circa l'attendibilità dei collaboratori di giustizia e la sussistenza di elementi a riscontro. In particolare, il ricorrente deduce discrasie sui seguenti elementi, che il giudice di appello o non ha affrontato, o ha tentato di risolvere, ma con argomentazioni illogiche e superficiali: alcuni particolari relativi all'attentato in danno di EL D'IC e ai camuffamenti realizzati in seguito, non concordemente riferiti dai collaboratori di giustizia;
la presenza di alcune persone, non confermate da tutti i collaboratori di giustizia, nelle riunioni di organizzazione dell'omicidio; l'incarico conferito a SI di reperire un'arma, circostanza ritenuta inverosimile dalla difesa;
incertezze sulle tempistiche del furto della citata autovettura e sulla identità dei soggetti che vi presero parte;
7 l'individuazione del luogo di abbandono e d'incendio della citata autovettura, con incostanza sul punto delle dichiarazioni di EL D'IC; contraddizioni tra il narrato di EL D'IC sulla fase esecutiva, da un lato, e gli esami autoptici e i rilievi di polizia giudiziaria, dall'altro lato;
inverosimiglianze circa le condotte attribuite dai collaboratori di giustizia ad ON CA;
la falsità della circostanza, riferita dai fratelli D'IC, che UN ebbe il ruolo di recuperatore. Il ricorrente sostiene, infine, che il giudice di appello non ha tenuto conto delle doglianze difensive circa l'assenza di autonomia delle dichiarazioni di MI, il quale optò per la collaborazione dopo aver preso parte all'intero dibattimento. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di IA ZZ, per vizi di motivazione e violazioni di legge. In base alle doglianze difensive, il giudice di appello non avrebbe adeguatamente affrontato, rispetto alle dichiarazioni di EL D'IC e degli altri collaboratori di giustizia, comunque de relato, le contraddizioni esistenti con altri atti probatori e le inverosimiglianze del loro narrato circa i seguenti elementi: la fase esecutiva ricostruita dalla testimone VA, difforme da quella riferita dai collaboratori di giustizia;
la presenza sul luogo del delitto di una ogiva compatibile con la pistola in dotazione a RÒ, cal. 357, e non con quella nella disponibilità di OF, cal. 38; l'alternativa individuazione del responsabile in TO Lo CA, come confermato dalla testimone VA e dal dato delle celle telefoniche agganciate dal telefono di TO Lo CA;
l'inverosimiglianza della causale, poiché EL D'IC, che non ha indicato alcun omicidio a cui prese parte insieme a ZZ, non poteva perciò subire pregiudizi da una eventuale collaborazione di quest'ultimo. Il ricorrente afferma altresì che la sentenza qui impugnata sia viziata anche nella parte in cui ha ritenuto come non significative le divergenze nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sui seguenti aspetti: il ruolo di recuperatore attribuito falsamente a MI dai fratelli D'IC prima della collaborazione del primo;
le incongruenze sui partecipanti alle riunioni preparatorie dell'omicidio di ZZ;
il contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e le altre emergenze probatorie. 4.5. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di EL AZ, per vizi di motivazione e violazioni di legge. In base alle doglianze difensive, le dichiarazioni rese da CE D'IC, a differenza di quanto affermato dal giudice di appello, sarebbero contraddette dalle immagini catturate dalle telecamere di videosorveglianza, per un verso, circa il lato dal quale era stata affiancata l'autovettura di AZ;
per altro verso, circa le armi utilizzate, poiché nelle citate immagini si vedono due uomini armati di pistole e non anche di un fucile. Il ricorrente deduce altre contraddizioni nelle dichiarazioni, non adeguatamente affrontate dal giudice di appello, in relazione ai seguenti elementi: 8 il tipo di fucile asseritamente utilizzato, a canne mozze secondo le dichiarazioni di CE D'IC e i rilievi svolti, mentre quello ritrovato nel luogo indicato dallo stesso CE D'IC era a canne lunghe e sovrapposte;
il mandato omicidiario asseritamente conferito da VA AO, circostanza smentita da UN e MI, nonché dall'assoluzione di VA AO in altro processo per il medesimo fatto;
le dinamiche dell'incontro precedente all'omicidio; i tempi del furto dell'autovettura utilizzata nell'omicidio, individuati in maniera non corretta dai collaboratori di giustizia. Il ricorrente sostiene, infine, che la motivazione della sentenza qui impugnata risulti carente laddove non ha approfondito l'ulteriore ipotesi, avanzata dalla difesa e inizialmente seguita nelle indagini, secondo la quale i veri autori dell'omicidio sarebbero i fratelli EP e NA AO e ON AL. 4.6. Con il sesto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di VA SG, per vizi di motivazione e violazioni di legge. Il ricorrente afferma che il giudice di appello abbia omesso di affrontare o abbia fornito una motivazione illogica e apparente in relazione alle seguenti doglianze: l'attentato in danno di OF era stato realizzato, in realtà, dai figli di EL D'IC, e non da VA SG;
UN aveva avuto conoscenza delle dinamiche dell'omicidio dai quotidiani locali, circostanza che mina la sua attendibilità; le armi utilizzate nell'omicidio non erano state rinvenute nel luogo indicato da UN, circostanza giustificata dal giudice di appello con argomentazioni del tutto illogiche;
il collaboratore SS AL aveva affermato che fu UN, e non MI, a sparare all'interno del salone da barba;
le dichiarazioni di CE D'IC presentavano numerose discrasie, che il giudice di appello giustificava illogicamente solo per la loro natura de relato;
le tempistiche dell'omicidio indicate dal giudice di appello erano contraddette da quelle indicate da vari testimoni del fatto;
la versione cronologica dei fatti fornita dai citati testimoni è incompatibile con gli spostamenti riferiti dai collaboratori di giustizia;
ON SG, padre della vittima, aveva affermato che gli autori del delitto erano sia all'interno che all'esterno del salone da barba;
nella fase delle indagini il ruolo di segnalatore del luogo in cui si trovava VA SG era stato attribuito a GA AG, dipendente di CA e nipote di UN;
l'alibi fornito da ME OF, confermato da IO OF e AZ, non era stato affrontato dal giudice di appello. 4.7. Con il settimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa il tentato omicidio di EL MB, per vizi di motivazione e violazioni di legge. In base alle doglianze difensive, il giudice di appello sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha fondato la condanna di ME OF sulle dichiarazioni dei chiamanti in correità CE D'IC e FR UN nonostante queste non 9 solo erano fra loro contraddittorie - in relazione al numero e tipo di armi utilizzate -, ma anche smentite dai testimoni La CA, TI e il maresciallo Andreoli, nonché dalle immagini catturate nelle videoregistrazioni. Il ricorrente sostiene, tra l'altro, che la testimonianza di La CA è resa de relato da fonti non identificate, mentre quella di TI non contiene dichiarazioni relative al momento della esplosione dei colpi di arma da fuoco e, perciò, esse non sarebbero rilevanti per ricollegare gli spari al ciclomotore su cui viaggiava ME OF. 5. Avverso la sentenza di appello ME OF, ha proposto anche ricorso per cassazione a firma del suo difensore avv. AS LL, con atto articolato in sette motivi. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per violazioni degli artt. 178 e 525 cod. proc. pen. e art. 6 CEDU. In base alle doglianze difensive, il giudice di primo grado, a seguito del mutamento della identità del presidente del collegio giudicante, avrebbe errato nella parte in cui ha emesso le ordinanze del 31 maggio e del 7 giugno 2019 di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, di audizione quantomeno dei collaboratori di giustizia, di lettura degli atti anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 190-bis cod. proc. pen. e, infine, di concessione di un termine a difesa per eventuale richiesta di nuove prove. Il ricorrente, dopo aver richiamato quanto esposto nell'atto di appello, sostiene che il vizio qui prospettato non possa essere risolto alla luce del principio di diritto affermato nella sentenza delle Sezioni Unite RA poiché, nel caso ora in esame, era già stata svolta attività istruttoria nella sua quasi integralità. Secondo le doglianze difensive, ulteriore vizio di nullità andrebbe individuato nella mancata concessione del termine a difesa, poiché non potrebbe rilevare a tal fine il rinvio disposto alla udienza del 24 maggio 2019, il quale fu dovuto al legittimo impedimento di uno dei coimputati. Il ricorrente afferma, inoltre, che la citata sentenza RA è stata depositata dopo l'udienza del 24 maggio 2019 e, conseguentemente, in quella udienza la difesa non poteva conoscere l'esistenza del diritto alla richiesta di un termine a difesa nel caso di mutamento della composizione del giudicante, come affermato nella citata sentenza a Sezioni Unite. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di IA ZZ, per vizi di motivazione e violazioni di legge. In base alle doglianze difensive, la motivazione fornita dal giudice di appello sarebbe in alcune parti illogica e contraddittoria, in altre carente. Il ricorrente innanzitutto richiama quanto esposto nell'atto di appello circa le contraddizioni interne tra le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia e quelle esterne tra le stesse dichiarazioni e gli altri elementi probatori in atti, con particolare riferimento: alle 10 dinamiche dell'omicidio, al numero di pedinamenti, all'alternativa individuazione in altri soggetti degli autori dell'omicidio, alle riunioni organizzative del citato delitto, al ruolo ricoperto da MI, alla individuazione di contraddizioni in relazione a quanto ritenuto dalla dott.ssa Certo nel proprio elaborato e quanto da costei affermato in udienza circa la causa del decesso di ZZ. Il ricorrente afferma, inoltre, che la testimonianza di EL TT sarebbe del tutto confusionaria. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di EL De QU, per vizi di motivazione e violazioni di legge. Il ricorrente sostiene, richiamato il contenuto dell'atto di appello, che la sentenza impugnata sia viziata nella parte in cui non ha rilevato le inverosimiglianze e discrasie del contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in relazione ai seguenti elementi: il luogo degli incontri di organizzazione dell'omicidio e le persone ivi presenti;
le tempistiche del furto dell'autovettura utilizzata nell'omicidio; l'incarico asseritamente conferito a SI, contraddetto dalla disponibilità di un arsenale da parte dell'associazione criminale di riferimento;
il ruolo assunto da UN nell'omicidio; le dinamiche omicidiarie riferite dai collaboratori di giustizia, contraddette dagli esami autoptici e dai rilievi effettuati sul luogo del delitto;
il luogo di abbandono e di incendio della citata autovettura;
la causale del delitto, individuata dai collaboratori di giustizia in un asserito attentato in danno di EL D'IC collocato dagli stessi in tempi diversi;
le modalità con cui EL MB sarebbe asseritamente tornato a casa dopo aver preso parte all'incendio della citata autovettura. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello sarebbe incorso in errore nella parte in cui ha valorizzato le discrasie del narrato dei vari collaboratori di giustizia per escludere un loro allineamento, piuttosto che per concludere, come correttamente avrebbe dovuto fare, per l'inattendibilità degli stessi collaboratori. Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello non avrebbe compreso la portata di alcune censure, le quali erano, infatti, volte a evidenziare l'incostanza di alcuni collaboratori di giustizia nelle loro dichiarazioni. 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di EL AZ, per vizi di motivazione e violazioni di legge. Il ricorrente afferma, richiamato il contenuto dell'atto di appello, che la sentenza qui impugnata sarebbe viziata nella parte in cui non ha adeguatamente tenuto conto delle divergenze nel narrato dei vari collaboratori di giustizia - tra le quali quelle di CE D'IC - e le loro contraddizioni con le dichiarazioni del maresciallo Venuta e del colonnello RR e con le immagini di videosorveglianza relative al momento dell'omicidio. In particolare, il ricorrente deduceva nell'atto di appello varie questioni relative ai seguenti elementi: le dinamiche relative a un precedente 11 tentativo di agguato in danno di EL AZ, con particolare riferimento alle persone coinvolte e ai loro ruoli;
le dinamiche dell'omicidio, con particolare riferimento alle armi impugnate dalle due persone riprese dalle telecamere;
il tipo di fucile asseritamente utilizzato, come già rilevato;
i luoghi degli incontri di organizzazione dell'omicidio e le persone ivi presenti;
il mandato omicidiario asseritamente conferito da VA AO, circostanza smentita da UN e MI, nonché dall'assoluzione di VA AO in altro processo;
i tempi del furto dell'autovettura utilizzata nell'omicidio; gli spostamenti precedenti all'omicidio, per come riferiti dai collaboratori di giustizia;
la compatibilità delle dinamiche dell'omicidio, per come riferite dai collaboratori di giustizia, con le tempistiche del furto;
il luogo in cui fu lasciato MB dopo l'omicidio, individuato in termini diversi dai collaboratori di giustizia;
la possibilità della individuazione in diversi soggetti degli autori dell'omicidio. Il ricorrente sostiene che il giudice di appello, per un verso, abbia erroneamente individuato l'orario del furto dell'autovettura utilizzata nell'omicidio, indicato nella denuncia in un tempo compreso tra le ore 20:00 e le ore 21:00, e abbia perciò ampliato l'arco temporale a disposizione degli autori dell'omicidio per i loro spostamenti;
per altro verso, abbia ritenuto in maniera illogica che tutte le divergenze indicate nell'atto di appello non attenessero al nucleo essenziale. 5.5. Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa l'omicidio di VA SG, per vizi di motivazione e violazioni di legge. Il ricorrente sostiene, dopo aver richiamato il contenuto dell'atto di appello, che la sentenza impugnata presenti una motivazione a tratti insufficiente, a tratti carente. In particolare, il ricorrente afferma che il giudice di appello non abbia tenuto conto delle doglianze difensive relative ai seguenti elementi: la non corrispondenza a realtà che l'autore dell'attentato in danno di ME OF fosse VA SG;
il luogo di occultamento delle armi e loro asseriti spostamenti;
la notorietà di molti elementi riferiti da UN, poiché pubblicati su quotidiani locali;
il ruolo di ON CA, classe '88, nelle fasi preparatorie e immediatamente precedenti all'omicidio, riferito in termini diversi dai collaboratori di giustizia;
le asserite confidenze che SS AL avrebbe ottenuto dai Carabinieri circa i loro sospetti sulla identità degli autori dell'omicidio; l'astio che i fratelli D'IC nutrivano nei confronti di ME OF, tale da minare l'attendibilità delle loro dichiarazioni;
le dinamiche dell'omicidio, con particolare riferimento all'inceppamento del fucile e al ritrovamento di una borra di quest'ultimo all'esterno del salone da barba;
la compatibilità degli spostamenti antecedenti all'omicidio e le tempistiche del delitto, tenuto conto delle dichiarazioni dei testimoni ST e IA RI;
l'alibi fornito da ME OF, confermato da IO OF e AZ;
l'inverosimiglianza della responsabilità di 12 ON CA, classe '88, la cui partecipazione, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia, non sarebbe stata oggetto di previa conoscenza da parte di alcuni autori dell'omicidio. Il ricorrente afferma che il giudice di appello abbia commesso gli stessi errori in cui era incorso il giudice di primo grado;
non abbia tenuto conto della circostanza che ON SG era stato sconfessato dalla sua fonte di conoscenza, Bartolo D'IC; infine, abbia erroneamente qualificato come non rilevanti o marginali le discrasie dedotte dalla difesa. 5.6. Con il sesto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, circa il tentato omicidio di EL MB, per vizi di motivazione e violazioni di legge. Il ricorrente, richiamato il contenuto dell'atto di appello, sostiene che la sentenza ora impugnata sia viziata nella parte in cui ha ritenuto attendibili i collaboratori di giustizia CE D'IC e FR UN nonostante le discrasie nel loro narrato dedotte dalla difesa. Il ricorrente afferma, inoltre, che le dichiarazioni dei citati collaboratori di giustizia siano sconfessate dalle prove testimoniali e dalle immagini catturate dalla telecamera di sorveglianza collocata nei pressi della caserma dei Carabinieri. Né potrebbero rilevare in senso contrario le dichiarazioni dei testimoni La CA, il quale non riuscì a identificare la propria fonte di conoscenza, e TI, il quale aveva riferito solamente di aver visto due ciclomotori e un'autovettura, ma non aveva assistito al momento della esplosione dei colpi di arma da fuoco poiché, come riferito dallo stesso, la visuale era ostruita. Il ricorrente afferma, altresì, che siano del tutto inverosimili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, secondo le quali OF avrebbe disobbedito al divieto di sparare impartito dal leader del gruppo. Secondo le doglianze difensive, il giudice di appello avrebbe fornito in relazione alle citate doglianze una motivazione del tutto illogica, insufficiente e inidonea a vincere le obiezioni difensive. 5.7. Con il settimo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazioni di legge e vizi di motivazione, nella parte in cui il giudice di appello, nonostante le specifiche doglianze difensive avanzate nell'atto di appello, aveva ritenuto caratterizzate da autonomia le dichiarazioni del collaboratore di giustizia LI MI, nonostante quest'ultimo avesse optato per la collaborazione solo dopo aver preso parte all'intero dibattimento, aver preso visione della documentazione in atti e, di conseguenza, aver appiattito le proprie dichiarazioni su quanto riferito dagli altri collaboratori di giustizia. 6. Con atto del 29 giugno 2022, l'avv. CE LI Chillemi, in difesa delle parti civili LL LF, OB SG, IA SG, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata in relazione alla condanna di ME OF per il capo di imputazione "16" e la condanna alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio di legittimità. 13 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, dunque deve essere rigettato. In entrambi gli atti, a firma dei rispettivi difensori, sono avanzate doglianze pressoché sovrapponibili. Di conseguenza, esse verranno esaminate congiuntamente in riferimento alle singole questioni e ai singoli fatti contestati, con la specificazione di volta in volta del numero del motivo del rispettivo atto di ricorso. 2. Sono infondate le doglianze - contenute nel primo motivo di entrambi gli atti di ricorso - concernenti la rinnovazione del dibattimento e le modalità con cui il giudice di primo grado, con motivazioni confermate dal giudice di appello, ha rigettato le richieste istruttorie con l'ordinanza del 31 maggio 2019. Ai fini della chiara comprensione dei motivi di rigetto è opportuno richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sul punto. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove, sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, restando fermi i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, RA, Rv. 276754-02). È stato precisato che, in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, RA, Rv. 276754-03). La giurisprudenza di legittimità ha altresì affermato che il provvedimento di ammissione dell'esame dibattimentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni, previsto dall'art. 190-bis cod. proc. pen. per i procedimenti riguardanti taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., richiesto dalle parti in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante, è condizionato dall'apprezzamento discrezionale del giudice circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l'onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi (Sez. 6, n. 29660 del 10/04/2018, Condello, Rv. 273443-01; in motivazione la Corte ha chiarito che tale disciplina non è in contrasto con l'art. 6, par. 1 e 3 CEDU, come interpretato dalla Corte Edu nelle sentenze del 9 luglio 2002, P.K. c. Finlandia, e del 9 marzo 2004, Pitkanen c. Finlandia). 14 La giurisprudenza di legittimità ha altresì stabilito che la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione, non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullità o inutilizzabilità degli stessi, posto che essa non è inquadrabile tra le cause generali di nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc. pen. sanzionano con l'inutilizzabilità l'illegittima acquisizione della prova e, dunque, i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue e precede quella della lettura o dell'indicazione (Sez. 5, n. 40374 del 14/09/2022, Antonacci, Rv. 283657-01; Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013, Gherardi, Rv. 257630-01; Sez. 1, n. 38306 del 04/10/2005, Safsaf, Rv. 232443-01). 2.2. Richiamato quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della composizione del giudicante, è opportuno esporre quanto avvenuto, nel processo ora in esame, in sede di giudizio di primo grado, sulla base di quanto evincibile dai verbali di udienza del 24 e 31 maggio 2019, ai quali si può accedere in virtù di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai vizi qualificati come errores in procedendo (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, Rv. 273525-01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304-01; Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01). All'udienza del 24 maggio 2019 il Collegio della Corte di assise di Messina presentava già una diversa composizione rispetto a quella iniziale, poiché la funzione di presidente di collegio, originariamente svolta dalla dott.ssa Silvana Grasso, era già assunta, nella data evidenziata, dal dott. IO Samperi. Il verbale della citata udienza riporta che «i/ Presidente interpella le parti sulla eventuale rinnovazione del dibattimento nel caso di mutamento della composizione del Collegio». Di conseguenza, già in tale occasione era stata preventivata la possibilità del mutamento della presidenza del Collegio, tant'è che le difese di alcuni imputati già formulavano le proprie osservazioni sulla rinnovazione del dibattimento e sulle eventuali richieste istruttorie. Altre ancora si riservavano di interloquire sul punto. All'udienza del 31 maggio 2019, preso atto della diversa composizione del Collegio, il giudice di primo grado disponeva la rinnovazione del dibattimento e le parti formulavano le proprie istanze. Il giudice di primo grado emetteva ordinanza di rigetto delle richieste di escussione delle persone che avevano già reso dichiarazioni, tenuto conto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 190-bis cod. proc. pen., nessuna delle parti aveva indicato circostanze o fatti diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, o comunque specifiche esigenze tali da rendere necessario procedere ad un nuovo esame. Nella citata ordinanza il giudice 15 di primo grado dava atto della equiparazione, prevista dall'art. 511, comma 5, primo periodo, cod. proc. pen., della lettura degli atti alla loro indicazione e, preso atto della necessità di contemperare l'esigenza di dare seguito alle richieste difensive di integrale lettura degli atti con la necessaria osservanza dei principi di ragionevole durata ed effettività del processo, procedeva alla sola attività di indicazione. Nello stesso senso il giudice di primo grado si determinava con l'ordinanza del 7 giugno 2019, disponendo il rigetto delle richieste difensive di revoca della precedente ordinanza. 2.3. Ripercorse le dinamiche processuali del giudizio di primo grado, possono ora esaminarsi le doglianze difensive sul punto. Le censure proposte negli atti di ricorso non colgono nel segno. Il giudice di primo grado ha infatti aderito ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e ha ritenuto, nell'ambito dei poteri previsti dagli artt. 495 e 190-bis cod. proc. pen., che le parti non avevano prospettato fatti o circostanze diversi rispetto a quelli già oggetto di precedenti dichiarazioni, né che sussistevano specifiche esigenze, diverse dal mero mutamento di composizione del Collegio o comunque allegate dalle difese, tali da rendere necessario un nuovo esame delle prove testimoniali. Infatti, nella citata sentenza n. 41736 del 30/05/2019, Bajranni, le Sezioni Unite hanno precisato che, in caso di diversa composizione del giudice, permane in capo allo stesso la possibilità di valutare le richieste difensive in materia istruttoria, alla luce del criterio della non manifesta superfluità. Non solo permane in capo al giudice il potere di valutare tale profilo ma, qualora si verta in una delle ipotesi indicate dall'art. 190-bis cod. proc. pen., la nuova escussione della prova orale è sottoposta alle più rigorose condizioni ivi previste. Ne consegue che il giudice in diversa composizione, disposta la rinnovazione del dibattimento, può procedere alla lettura o alla indicazione degli atti contenenti le dichiarazioni precedentemente rese, nel caso in cui difetti il requisito della novità dei fatti o circostanze su cui devono essere rese dichiarazioni o non risulti comunque necessario un nuovo esame sui medesimi fatti. Nella stessa sentenza n. 41736 del 30/05/2019 le Sezioni Unite hanno più volte ribadito - richiamando anche quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 2 del 15/01/1999, Iannasso - come le ipotesi disciplinate dall'art. 190-bis cod. proc. pen. siano escluse dalla generale regola che stabilisce il divieto di lettura delle dichiarazioni raccolte nel dibattimento precedente nel caso in cui le parti, non acconsentendovi, abbiano richiesto nuovamente l'ammissione della prova. L'art. 190-bis cod. proc. pen. prevede, infatti, condizioni più rigorose per la nuova escussione della prova orale, condizioni che il giudice di primo grado, con 16 argomentazioni condivise dal giudice di a ppel lo, ha plausibilmente ritenuto non sussistenti nel caso ora in esame, e comunque non dimostrate dalla difesa. Priva di pregio è la circostanza, indicata dalla difesa, della diversità del caso concreto da quello affrontato dalla sentenza n. 41736 del 30/05/2019, RA. Infatti, i principi affermati in quella sede dalle Sezioni Unite sono valevoli per tutte le ipotesi di mutamento del giudice, senza alcuna differenziazione rispetto alla fase istruttoria in cui si manifesti la diversa composizione del giudice. In relazione alla critica della difesa relativa alla mancata lettura integrale degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento, la relativa regola, come correttamente affermato dal giudice di appello, non integra una norma prevista a pena di inammissibilità, inutilizzabilità o nullità. Infatti, l'indicazione degli atti in luogo della loro lettura integrale non rientra in nessuna delle citate categorie di vizi. Anche tale doglianza, perciò, non appare decisiva. Infine, in relazione alla mancata concessione di un termine a difesa per la richiesta di nuove prove, il giudice di appello ha affermato che il mutamento di composizione del Collegio era già stato manifestato alle parti alla udienza del 24 maggio 2019, con una motivazione che non risulta manifestamente illogica o violativa di legge. Infatti, già in quella sede, come risulta dal verbale di udienza, alcune delle difese avevano prospettato o anticipato le proprie determinazioni. Inoltre, in tale occasione era stato disposto il rinvio dell'udienza con la precisazione che «le difese esprimeranno il loro orientamento sulla questione prospettata». Di conseguenza, non risulta viziata la motivazione del giudice di appello nella parte in cui ha ritenuto, per un verso, che già alla data del 24 maggio 2019 era prevedibile il mutamento del Collegio;
per altro verso, che non fosse fondata la questione dedotta dalla difesa circa la concessione di un termine. Sul punto si deve infatti rilevare che le stesse Sezioni Unite, nella sentenza n. 41736 del 30/05/2019, RA, hanno affermato che la concessione del termine a difesa può rivelarsi ineludibile quando la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno. Circostanza questa che non ricorre nel caso di specie poiché, come correttamente affermato dal giudice di appello, le parti avevano già avuto conoscenza del mutamento del Collegio prima dell'udienza del 31 maggio 2019, occasione in cui le stesse richiesero la concessione di un termine a difesa. 3. È infondata la doglianza difensiva, avanzata nel solo atto di ricorso a firma dell'avv. MA CA e contenuta nel secondo motivo, relativa alla valutazione di attendibilità di EL D'IC. 3.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini della valutazione dell'attendibilità intrinseca del contenuto accusatorio della chiamata in correità, il 17 giudice può fare riferimento anche a valutazioni di carattere logico, purché queste abbiano valenza univoca ovvero siano collegate a massime di esperienza o a fatti notori (Sez. 2, n. 29648 del 17/06/2019, Pota, Rv. 277018-02). 3.2. Nel caso ora in esame, non risulta che la sentenza qui impugnata sia affetta dai vizi denunciati dal ricorrente. Infatti, il giudice di appello ha fornito plausibile motivazione sul punto e ha affermato che l'esistenza di un'asserita patologia mentale era circostanza contraddetta, per un verso, dal ruolo di capo assunto da EL D'IC all'interno della consorteria criminale;
per altro verso, dai rapporti dallo stesso intrattenuti in tale veste con i vertici di cellule mafiose e con gli esponenti di consorterie criminali. Il giudice di appello ha anche affermato, con motivazione che non risulta illogica, la natura strumentale delle allegazioni della difesa di EL D'IC, svolte in altra sede, circa un suo stato di salute incompatibile con il regime carcerario. Nella sentenza di appello si è anche tenuto conto della deduzione della difesa circa la sussistenza di un precedente per calunnia a carico di EL D'IC, doglianza disattesa puntualmente dal giudice di appello mediante l'analisi delle specifiche dinamiche di quel fatto. Rispetto alle precedenti osservazioni del giudice di appello, il ricorrente si limita a riproporre in questa sede le proprie doglianze, senza rapportarsi a quanto motivato sul punto dal giudice di appello. Né possono far concludere diversamente le deduzioni difensive circa la sussistenza di asserite ragioni di astio, le quali sono già state smentite dal giudice di appello con plausibile motivazione. Il giudice di appello ha infatti affermato che non era ragionevole l'ipotesi che i collaboratori di giustizia mettessero a rischio la propria credibilità, e quindi i benefici connessi alla collaborazione, pur di calunniare ME OF, senza peraltro che quest'ultimo fornisse spiegazioni circa le ragioni dell'astio che ipotizza nei suoi confronti. 4. Sono infondate le doglianze difensive, contenute nel settimo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. AS LL e prospettate anche nel corpo dei motivi dell'atto di ricorso a firma dell'avv. MA CA, relative all'asserita assenza di autonomia delle dichiarazioni del collaboratore LI MI. 4.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di attendibilità intrinseca della chiamata in correità, le dichiarazioni sopraggiunte dopo il giudizio di primo grado richiedono una valutazione particolarmente approfondita, sotto il profilo della genuinità, ponendosi il concreto dubbio che esse possano essere il frutto di influenze o di progressivi adattamenti alle emergenze processuali, e ciò anche nel caso in cui il chiamante sia privo di uno specifico interesse processuale (Sez. 1, n. 43856 del 01/10/2013, Mezzero, Rv. 258123-01). 18 4.2. Nel caso ora in esame, il giudice di appello ha fornito plausibile motivazione circa le doglianze difensive sul punto. In particolare, il giudice di appello ha rilevato come il collaboratore di giustizia LI MI, sebbene si fosse determinato a collaborare solamente ad istruzione dibattimentale già avanzata, comunque fornì un narrato caratterizzato da tratti di originalità e riferì elementi che non erano né inclusi nell'ordinanza custodiale, né emersi durante l'istruttoria dibattimentale. Le doglianze difensive non colgono perciò nel segno, poiché si limitano genericamente a lamentare la mancanza di autonomia del narrato del collaboratore di giustizia LI MI. 5. Così risolte le doglianze difensive volte a censurare in generale l'attendibilità e l'autonomia dei due citati collaboratori di giustizia, devono ora essere esaminate le doglianze difensive in relazione alle singole vicende delittuose. A tale fine è opportuno richiamare i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione sia alle conseguenze derivanti dall'esistenza di una cosiddetta doppia conforme, sia ai principi in materia di valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese dai chiamanti in reità o correità. 5.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cosiddetta "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima, sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218-01). Ha altresì stabilito che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01). È stato precisato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza 19 dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758-01). Infine, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935-01). 5.2. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145-01). Ha inoltre statuito che, in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, essi devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393-01). In particolare, ha affermato che, in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai remoti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata, deve essere modulato non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormente scomposti (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368-01). 20 5.3. Deve fin da ora premettersi che il giudice di appello ha aderito agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità ora esposti e, in particolare, ha adottato una motivazione che non risulta viziata, nella parte in cui ha ritenuto attendibili i collaboratori di giustizia e convergente il loro narrato sul nucleo essenziale, identificato nelle causali, nel ruolo di volta in volta ricoperto da ME OF e nell'organizzazione e nell'esecuzione degli omicidi. Tale valutazione è stata condotta dal giudice di appello sulla base della considerazione, per un verso, che le discrasie attenevano per lo più ad aspetti marginali, come i luoghi degli incontri, quali persone avevano commesso i furti delle autovetture utilizzate negli omicidi e quando questi furti erano avvenuti;
per altro verso, che i collaboratori di giustizia avevano accusato anche la propria persona dei fatti di sangue attribuiti anche a ME OF. Il giudice di appello ha altresì basato le valutazioni di attendibilità sul fatto che, in alcune ipotesi, i collaboratori di giustizia erano stati destinatari di condanna passata in giudicato, come nel caso di: EL D'IC, per l'omicidio ZZ;
EL D'IC, CE D'IC e FR UN per l'omicidio di EL De QU;
CE D'IC e FR UN, per il tentato omicidio di EL MB. 6. Per quanto concerne l'omicidio di IA ZZ, le doglianze difensive, contenute nel quarto motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. MA CA e nel secondo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. AS LL, sono infondate. Il giudice di appello ha individuato uno degli autori dell'omicidio in ME OF sulla base delle dichiarazioni dei testimoni LI VA e EL TT;
sulla base degli esiti dei sopralluoghi, delle perizie balistiche e degli esami autoptici;
sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL D'IC, con dichiarazioni de relato da RO ES e da ME OF sulla fase esecutiva, LI MI, con dichiarazioni de relato da ME OF sulla fase esecutiva dell'omicidio e come fonte diretta per il resto, CE D'IC, con dichiarazioni de relato da EL D'IC, da LI MI e da ME OF, e infine FR UN, con dichiarazioni de relato da ME OF sulla fase esecutiva dell'omicidio. Il giudice di appello ha innanzitutto escluso, con motivazione che non risulta manifestamente illogica, la rilevanza o l'esistenza delle discrasie evidenziate dalla difesa circa i partecipanti alle riunioni, circa le dinamiche del furto dell'autovettura utilizzata nell'omicidio e circa il ruolo di LI MI. Il giudice di appello ha precisato che, per un verso, EL D'IC aveva attribuito l'attività di distruzione dell'autovettura usata nell'omicidio a EL RÒ e RO ES, non anche ad LI MI;
per altro verso, che comunque LI 21 MI aveva riferito non tanto di aver preso a bordo ME OF - come riferito da EL D'IC - ma comunque di avere incontrato, mentre girava in Pozzo di Gotto, ME OF dopo l'omicidio. Il giudice di appello ha poi plausibilmente affermato che il narrato dei vari collaboratori di giustizia è riscontrato dalle dichiarazioni di LI VA, nella parte in cui quest'ultima ha affermato che due uomini erano scesi dall'autovettura degli assalitori, e non anche che uno di questi fosse il guidatore. Il giudice di appello ha altresì affermato che sia i collaboratori di giustizia, sia la testimone LI VA, avevano riferito che ZZ pronunciò parole rivolte al killer prima di essere ucciso. Il giudice di appello ha anche smentito, con motivazione che non risulta viziata, le doglianze difensive qui riproposte circa un'alternativa individuazione degli autori dell'omicidio. In particolare, il giudice di appello ha sul punto rilevato: che LI VA non ha mai effettuato un riconoscimento oltre ogni ragionevole dubbio dell'omicida in TO Lo CA, ma solo ha indicato il soggetto in termini di somiglianza;
che il dato relativo alle celle telefoniche agganciate dal telefono di TO Lo CA poteva essere giustificato dalla circostanza che quest'ultimo abitava all'epoca nei pressi del luogo dell'omicidio; che l'asserito movente per debiti di droga è improbabile, tenuto conto del fatto che ZZ era uno storico intraneo della consorteria mafiosa barcellonese. Il giudice di appello ha invece basato l'individuazione della causale dell'omicidio non solo sulle dichiarazioni convergenti dei vari collaboratori di giustizia, ma anche su altri e concreti dati di fatto, quale la richiesta di condanna all'ergastolo formulata nei confronti di ZZ nel corso del procedimento Mare Nostrum. Per quanto poi concerne la fase esecutiva e le armi utilizzate, il giudice di appello ha basato la propria decisione anche sulle dichiarazioni di EL TT, il quale aveva riferito di aver sentito più colpi di arma da fuoco. Secondo quanto affermato plausibilmente nella sentenza di appello, ciò conferma quanto riferito da EL D'IC e da UN - quest'ultimo, in particolare, de relato da ME OF - circa l'esplosione di più colpi di arma da fuoco, anche da parte dello stesso ME OF. Alla luce di quanto finora osservato, non risulta che la sentenza impugnata sia affetta dai vizi denunciati dal ricorrente e che il giudice di appello si sia posto in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di convergenza del molteplice. Al contrario, le doglianze difensive non possono essere accolte, poiché le stesse sono versate in fatto e presentano un contenuto meramente rivalutativo. In relazione alle divergenze nel narrato dei collaboratori sulla riunione organizzativa, il giudice di appello ha affermato, con motivazione non manifestamente illogica, che tutti i chiamanti avevano indicato concordemente 22 il luogo in cui essa si tenne e che la presenza di una persona, riferita solo da taluno dei collaboratori di giustizia, non fosse circostanza decisiva, poiché tale persona non aveva comunque assunto alcun ruolo nella dinamica omicidiaria. Per quanto concerne le problematiche sollevate dal ricorrente circa la compatibilità tra le tempistiche dell'omicidio e quelle dell'incendio dell'autovettura utilizzata nel delitto, il giudice di appello ha plausibilmente osservato che i quattro centri abitati, che il gruppo di fuoco attraversò dopo l'omicidio e normalmente trafficati nel periodo estivo per la loro vocazione turistica, non potevano esserlo stati il giorno dell'omicidio, avvenuto in un martedì di dicembre particolarmente piovoso. Il giudice di appello ha anche affrontato, con motivazione che non risulta illogica o contraddittoria, le doglianze difensive circa la tipologia di pistola che aveva sparato, e ha osservato, circa la relazione tecnica balistica del maresciallo Fragomeni, che quest'ultimo aveva affermato la compatibilità del proiettile sparato con un revolver calibro 357 o 38, quest'ultima arma in dotazione di ME OF. Infine, il giudice di appello ha anche affrontato puntualmente le doglianze difensive circa le asserite contraddizioni tra l'elaborato e le dichiarazioni della dott.ssa Certo, e ha rilevato sul punto, per un verso, che costei non aveva preso parte al dibattimento e alle udienze in cui erano stati escussi i collaboratori;
per altro verso, che la dott.ssa Certo aveva rilevato già nel proprio elaborato la sussistenza di una frantumazione comminuta della volta e base cranica, ricollegata poi in udienza alla possibilità di un'azione di percussione. Il giudice di appello ha perciò ritenuto con motivazione plausibile, anche sulla base del ritrovamento di frammenti lignei e di una croce d'asta di un fucile sul luogo del delitto, che RO ES, in ragione della straordinaria concitazione del momento, delle condizioni climatiche avverse, del brevissimo arco temporale dell'azione delittuosa, si fosse focalizzato sulla inesperienza del complice ME OF e che lo stesso ES abbia conseguentemente posto in essere un'azione violenta e percussiva sul cranio di ZZ, come riferito dai vari collaboratori di giustizia. Il giudice di appello ha perciò affrontato in maniera puntuale le doglianze difensive, riproposte in questa sede, le quali si sostanziano in un'alternativa lettura degli elementi probatori, senza evidenziare travisamenti delle risultanze probatorie macroscopici e manifestamente evidenti, idonei a disarticolare la logicità complessiva della motivazione della sentenza qui impugnata. 7. Per quanto concerne l'omicidio di EL De QU, le doglianze difensive, contenute nel terzo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. MA 23 CA e nel terzo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. AS LL, sono infondate. Il giudice di appello ha individuato uno degli autori dell'omicidio in ME OF sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL D'IC, CE D'IC, FR UN e LI MI. Gli ultimi tre, in particolare, presero parte al furto dell'auto utilizzata nell'omicidio e riferirono de relato sulla fase esecutiva dell'omicidio, a cui presero parte direttamente ME OF, EL D'IC, ON CA classe '75 e infine EL MB. Il giudice di appello ha basato la propria decisione anche sugli accertamenti condotti nell'immediatezza del fatto, sugli esami autoptici e sugli esami balistici. Il giudice di appello ha affrontato puntualmente le doglianze difensive e ha fornito sul punto una motivazione che non risulta manifestamente illogica o contraddittoria. Per quanto concerne la causale del delitto, il giudice di appello ha affermato che tutti i collaboratori di giustizia hanno riferito, con dichiarazioni pienamente convergenti, che l'omicidio di EL De QU era stato deciso in ragione di un attentato da quest'ultimo ordito nei confronti di EL D'IC. Il giudice di appello ha altresì affrontato adeguatamente le doglianze difensive circa il ruolo di killer di EL De QU - riferito da EL D'IC -, e ha fornito sul punto adeguata motivazione, rilevando che EL De QU era stato condannato per due omicidi nel procedimento Mare Nostrum ed era altresì imputato in altro procedimento, ancora pendente quando venne ucciso. Il giudice di appello ha anche superato in maniera plausibile le asserite discrasie evidenziate dalla difesa, e ha sul punto rilevato che, per un verso, il racconto di EL D'IC non era inficiato dalla diversa collocazione temporale del furto dell'autovettura usata nell'omicidio rispetto alla data effettiva;
per altro verso, che CE D'IC, durante le indagini, indicò la zona Spinesante solo come luogo di attesa del ritorno del commando, e non come luogo dell'incendio della citata autovettura, individuato dallo stesso CE D'IC nella zona del torrente Patrì, comunque vicina alla zona Spinesante. Il giudice di appello ha altresì fornito una motivazione puntuale alle obiezioni difensive sull'incarico conferito da EL D'IC a AV SI, con una motivazione che non risulta illogica nella parte in cui ha ritenuto possibile la temporanea mancanza di disponibilità per l'associazione di una pistola con il silenziatore. Le doglianze difensive avanzate negli atti di ricorso per cassazione non sono idonee a inficiare la complessiva logicità dell'impianto motivazionale della sentenza qui impugnata. Il giudice di appello ha innanzitutto precisato che i collaboratori di 24 giustizia D'IC non indicarono mai con certezza che UN avesse effettivamente atteso il rientro del commando. Lo stesso giudice ha inoltre rilevato su tale punto che UN non escluse mai la sua partecipazione al delitto, che comunque costui ha riportato condanna per l'omicidio De QU e che sempre UN, anche se non attese effettivamente il rientro del commando, comunque venne a conoscenza da ME OF dei dettagli della fase esecutiva la sera stessa dell'omicidio. Tali considerazioni non risultano illogiche, poiché forniscono adeguata risposta alle doglianze difensive e le superano in maniera plausibile. Per quanto concerne le dinamiche omicidiarie, il giudice di appello ha affermato che il narrato dei collaboratori di giustizia è confermato dalle risultanze degli esami balistici. Da questi ultimi, in particolare, è emerso che i colpi di arma da fuoco furono esplosi da due armi diverse, un fucile cal. 12 e una pistola, e che i fori nell'autovettura di EL De QU, riconducibili a una fuoriuscita di proiettile, presentavano una traiettoria dall'alto verso il basso, a differenza della traiettoria longitudinale dei colpi di fucile. Circostanze queste che, come affermato plausibilmente dal giudice di appello, riscontrano la dinamica riferita dai collaboratori di giustizia, secondo la quale, dopo che EL D'IC aveva sparato due colpi con il fucile senza scendere dall'autovettura, a sua volta ON CA era sceso dal veicolo degli assalitori e aveva esploso alcuni colpi di pistola. Le doglianze difensive sul punto sono state adeguatamente affrontate dal giudice di appello, il quale ha rilevato, per un verso, che l'assenza di bossoli può essere spiegata alla luce della pistola utilizzata, un revolver, che non li espelle automaticamente;
per altro verso, che l'esame autoptico ha confermato la circostanza per la quale i colpi di fucile furono esplosi in rapida successione nei confronti di una vittima, EL De QU, che si trovava a bordo di un'altra autovettura. Gli elementi indicati dal giudice di appello privano di rilievo la diversa ricostruzione del fatto avanzata negli atti di ricorso per cassazione, secondo la quale, per un verso, il colpo del fucile fu esploso all'interno dell'autovettura di EL De QU e, per altro verso, nessuna pistola fu utilizzata nel corso dell'omicidio. Per quanto concerne le ulteriori doglianze, innanzitutto non sono decisive quelle relative alle modalità con cui MB avrebbe fatto ritorno alla propria casa dopo l'incendio dell'autovettura utilizzata nell'omicidio. Tali doglianze, infatti, oltre a limitarsi genericamente a dedurre aspetti di inverosimiglianza del narrato dei collaboratori di giustizia, non sono comunque idonee a privare la motivazione della sua complessiva logicità. Né possono a tal fine rilevare le doglianze difensive circa il numero di riunioni e le persone che vi parteciparono. Infatti, per un verso, come osservato in maniera plausibile dal giudice di appello nella valutazione generale delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tali profili non attengono al nucle 25 /A4 essenziale della vicenda ricostruita;
per altro verso, il giudice di appello ha comunque tenuto conto della circostanza che EL D'IC riferì solo in un secondo momento della presenza di ON CA alla riunione, rilevando in particolare che essa fu oggetto di contestazione da parte del Pubblico Ministero. La sentenza qui impugnata non risulta perciò affetta dai vizi denunciati negli atti di ricorso, poiché la stessa ha aderito agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e ha condotto una valutazione puntuale sulla credibilità e sulla attendibilità dei collaboratori di giustizia e sulla sussistenza di riscontri al loro narrato. 8. Per quanto concerne l'omicidio di EL AZ, le doglianze difensive, contenute nel quinto motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. MA CA e nel quarto motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. AS LL, sono infondate. Il giudice di appello ha individuato uno degli autori dell'omicidio in ME OF, sulla base delle immagini catturate da telecamere di videosorveglianza;
sulla base degli esami autoptici e dei rilievi balistici;
sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CE D'IC e FR UN. In particolare, il giudice di appello ha individuato i partecipi del gruppo di fuoco in EL MB, come autista, in ME OF, sul sedile posteriore con un fucile cal. 12, e in EL D'IC, dotato di una pistola. Il giudice di appello ha affermato che FR MU fu presente nel luogo in cui partì il gruppo di fuoco per l'omicidio, , • , , , attese al ritorno e poi provvide sia a bruciare l'autovettura usata per l'omicidio, sia a riaccompagnare a casa i complici. Il giudice di appello ha superato in maniera plausibile le varie discrasie sollevate dalla difesa e ha rilevato come le stesse erano o solo apparenti, o comunque marginali. In particolare, il giudice di appello ha notato: che CE D'IC aveva affermato solo che gli sembrava che il fucile utilizzato fosse a canne mozze;
che CE D'IC non aveva affermato di essersi recato all'appuntamento con VA AO da solo;
che FR UN si espresse in termini dubitativi circa le tempistiche del furto dell'autovettura utilizzata nell'omicidio; che FR UN fu più preciso nelle proprie dichiarazioni circa la tipologia del fucile e ha collegato tale arma a quella utilizzata in altre azioni, poi rinvenuta nel luogo indicato dallo stesso FR UN. Per quanto concerne le asserite contraddizioni nel narrato dei collaboratori di giustizia circa la partecipazione alle riunioni di LI MI, il giudice di appello ha plausibilmente affermato, per un verso, che tale circostanza non era idonea a intaccare il quadro emerso a carico di ME OF;
per altro verso, che tale discrasia andava connessa al gran numero di riunioni che venivano tenute per la pianificazione delle 26 eyur-- attività illecite e al fatto che CE D'IC, ME OF, FR UN e LI MI erano soliti A agire in sinergia. Il giudice di appello ha inoltre n !- affermato, con motivazione non risulta manifestamente illogica, che non solo alcune discrasie sollevate dalla difesa erano solo apparenti, come precedentemente osservato;
ma anche che altre non attenevano al nucleo essenziale del fatto, come quelle relative alle autovetture utilizzate per recarsi all'incontro o per riportare a casa i killers. Per quanto concerne la convergenza del molteplice, il giudice di appello ha adottato adeguata e puntuale motivazione sul punto. Innanzitutto, il giudice di appello ha dato atto che tutti i collaboratori di giustizia avevano individuato la causale nelle azioni ritorsive realizzate da EL AZ. Lo stesso giudice ha anche affermato, con una motivazione che non risulta viziata, che il narrato di CE D'IC era riscontrato dalle immagini integrali delle videoregistrazioni, pubblicate solo dopo l'emissione dell'ordinanza custodiale e, perciò, dopo che CE D'IC aveva fornito il proprio contributo dichiarativo. Nella sentenza di appello si è osservato in maniera plausibile come non solo CE D'IC non affermò mai che ME OF scese dall'autovettura con un fucile;
ma anche che non risultava così illogico che, data la fulmineità dell'azione e l'impossibilità di ricaricare il fucile, EL MB passò la pistola a ME OF il quale, sceso dall'autovettura, fu immortalato dalle telecamere di videosorveglianza con la citata arma. Osservazioni rispetto alle quali il ricorrente si limita a obiettare in maniera generica come fosse inverosimile che CE D'IC e ME OF non si fossero mai confrontati successivamente sulle dinamiche omicidiarie, o che CE D'IC non si fosse accorto, mentre aveva fatto ritorno all'autovettura, di quale arma avesse in pugno ME OF. Anche le altre doglianze difensive non risultano cogliere nel segno. Alcune di esse risultano versate in fatto. Tale considerazione deve essere svolta in relazione a: le incompatibilità delle tempistiche dei vari spostamenti, per come riferiti dai vari collaboratori di giustizia;
l'asserita erronea individuazione del momento della commissione del furto, anticipato, secondo l'ipotesi difensiva, di mezz'ora, con conseguente ampliamento del tempo a disposizione per i killers dalle due ore alle due ore e mezza;
la possibilità dell'individuazione degli autori dell'omicidio in altre persone, tesi questa già affrontata puntualmente dai giudici di merito. Altre doglianze risultano smentite in maniera plausibile dal giudice di appello, che ha osservato come le immagini della videosorveglianza confermino il passaggio dell'autovettura dei killers davanti alla palestra prima dell'omicidio, e non solo al momento dell'assalto. Altre doglianze ancora si riferiscono non tanto a travisamenti della prova, quanto piuttosto al significato da attribuire a 27 dichiarazioni rese da varie persone, come l'interpretazione delle dichiarazioni di CE D'IC circa il lato da cui erano stati esplosi i colpi del fucile, circostanza rispetto alla quale il giudice di appello ha riportato le dichiarazioni del maresciallo Anastasi. Quest'ultimo, infatti, ha affermato che l'esplosione dei colpi da destra verso sinistra è un dato meritevole di riscontro, mediante un fotogramma estratto dai filmati della videosorveglianza, proprio perché tale elemento emerge dalle dichiarazioni di CE D'IC. Alla luce di quanto finora osservato, il giudice di appello ha aderito ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione delle chiamate in reità e correità e non risulta aver fornito una motivazione viziata in punto di logicità o coerenza. Né può far concludere diversamente l'omesso approfondimento di alcune doglianze difensive, le quali devono essere considerate, alla luce della giurisprudenza di legittimità, implicitamente disattese nella parte in cui il giudice di appello ha considerato, sulla base di una motivazione che non risulta illogica o contraddittoria, la chiamata in correità da parte di CE D'IC attendibile e sorretta da idonei riscontri in relazione al nucleo essenziale del fatto. 9. Per quanto concerne l'omicidio di VA SG, le doglianze difensive, contenute nel sesto motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. MA CA e nel quinto motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. AS LL, sono infondate. Il giudice di appello ha individuato uno degli autori dell'omicidio in ME OF, sulla base delle dichiarazioni rese da SS AL, de relato dalle persone presenti al momento dell'omicidio nel salone da barba;
sulla base degli accertamenti svolti nella immediatezza dei fatti;
sulla base di conversazioni intercettate;
sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia FR UN e LI MI, quali partecipi alla fase esecutiva dell'omicidio, il primo alla guida dell'autovettura usata nell'omicidio, il secondo come soggetto che materialmente sparò con una pistola cal. 357, caricata con munizioni cal. 38; sulla base delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia CE D'IC, de relato da LI MI. Il giudice di appello ha ritenuto in maniera plausibile che tutti i collaboratori di giustizia avevano individuato la causale del delitto nell'attentato ordito in danno di ME OF e ha ritenuto, con una motivazione che non risulta illogica o contraddittoria, che non era rilevante chi avesse effettivamente realizzato tale tentato omicidio, ma la convinzione, sorta in ME OF, che l'autore di tale attentato fosse VA SG. Nella sentenza di appello sono state anche smentite in maniera puntuale le doglianze difensive sulla notorietà dei fatti riferiti da FR UN. In particolare, il giudice di appello ha precisato che FR 28 UN rese dichiarazioni anche sulle caratteristiche del fucile, come la presenza di nastro adesivo, cosiddetto "scotch", sul calcio dell'arma. La sentenza di appello ha anche affrontato in maniera adeguata le asserite discrasie evidenziate dalla difesa, nella parte in cui ha ritenuto che, sebbene LI MI avesse affermato che il fucile in dotazione si era inceppato, in ogni caso anche FR UN aveva confermato che il fucile non era stato pienamente efficace. Il giudice di appello ha poi superato le obiezioni difensive circa il mancato reperimento delle armi, utilizzate nell'omicidio, nel luogo indicato da FR UN. In particolare, il giudice di appello ha fornito sul punto una motivazione che non risulta manifestamente illogica, basata sulla considerazione, riferita dallo stesso FR UN, che era consuetudine del gruppo criminale di appartenenza quella di spostare le armi dopo gli arresti di alcuni sodali, nel timore di una collaborazione degli stessi con la giustizia. Il giudice di appello ha perciò ritenuto che non fosse circostanza inverosimile quella relativa allo spostamento delle armi dell'omicidio di VA SG, delitto che aveva suscitato grande clamore nella città di Barcellona Pozzo di Gotto. Le doglianze difensive qui proposte non colgono nel segno. In particolare, il giudice di appello ha plausibilmente disatteso le censure difensive circa il narrato di SS AL e ha rilevato, per un verso, che costui affermò solo il sospetto, nutrito dalle persone presenti al fatto, che fosse stato FR UN a entrare nel salone insieme a ME OF;
per altro verso, che non era inverosimile la circostanza che gli investigatori, al fine di sollecitare SS AL a riferire quanto di sua conoscenza, avevano manifestato a costui di conoscere l'identità dei killers. Il giudice di appello ha anche ritenuto convergenti il narrato dei collaboratori FR UN e LI MI circa il mandato ricevuto da ON CA, classe '75. Né possono far concludere diversamente le allegazioni difensive circa l'inverosimiglianza del coinvolgimento di ON CA, classe '88, e circa le tempistiche degli spostamenti. Tali deduzioni sono infatti versate in fatto e non integrano dei travisamenti della prova - con i limiti relativi al caso di una cosiddetta doppia conforme - rispetto a sentenze che hanno puntualmente individuato le dichiarazioni convergenti, per un verso, sul ruolo assunto da ON CA classe '88 e, per altro verso, sugli spostamenti con i quali il gruppo di fuoco si recò presso il salone da barba e, terminata l'azione delittuosa, poi ripartì. Per quanto concerne l'alibi fornito da ME OF, esso è stato implicitamente disatteso dal giudice di appello, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità precedentemente richiamata. Infatti, il giudice di appello ha confermato la responsabilità del ricorrente sulla base di plurimi elementi a suo carico, e ha perciò implicitamente condiviso quanto già affermato nella sentenza di primo grado circa l'inverosimiglianza delle allegazioni difensive sul punto. p 29 r Alla luce di quanto finora esposto, non risulta che il giudice di appello sia incorso in violazione di legge e in vizi di motivazione, nella parte in cui ha ritenuto le uniche discrasie presenti nel narrato dei collaboratori di giustizia come concernenti aspetti marginali, e ha invece considerato convergenti le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia in relazione alla causale, alle modalità esecutive e ai ruoli assunti dai partecipi, elementi ritenuti nucleo essenziale del fatto. Le doglianze difensive, invece, per un verso, sono state puntualmente disattese nella sentenza ora impugnata;
per altro verso, consistono in allegazioni in fatto o presentano un contenuto meramente rivalutativo degli elementi probatori. 10. Per quanto concerne il tentato omicidio di EL MB, le doglianze difensive, contenute nel settimo motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. MA CA e nel sesto motivo dell'atto di ricorso a firma dell'avv. AS LL, sono infondate. Il giudice di appello ha individuato uno degli autori del tentato omicidio di EL MB sulla base delle immagini catturale dalle telecamere di videosorveglianza presso la caserma dei Carabinieri;
sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso EL MB;
sulla base delle dichiarazioni rese da PP TI;
sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia CE D'IC, FR UN e LI MI. Il giudice di appello, in particolare, ha individuato in ME OF la persona che, a bordo del motociclo guidato da TO OF, esplose colpi di arma da fuoco in direzione dell'autovettura di EL MB. Il giudice di appello ha puntualmente disatteso le doglianze difensive e ha rilevato che i collaboratori di giustizia avevano reso convergenti dichiarazioni sulla causale e sulle modalità del delitto, con un narrato confermato dagli esiti delle indagini svolte. In particolare, il giudice di appello ha affermato, con motivazione che risulta plausibile, che le immagini catturate dalle telecamere avevano ripreso un solo motociclo poiché, come affermato dai collaboratori di giustizia, quello con a bordo TO e ME OF si era separato. Il giudice di appello ha indicato a riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia circa la presenza di due motocicli le dichiarazioni sia dello stesso EL MB, sia del testimone PP TI. Il giudice di appello ha perciò ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, oltre ad essere in sé attendibili sul piano soggettivo e oggettivo, erano anche riscontrate dagli ulteriori elementi emersi nel corso delle indagini. Né possono far concludere diversamente le censure proposte con gli atti di ricorso per cassazione. Le doglianze ivi contenute si sostanziano in una lettura frammentaria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in un'analisi parcellizzata degli ulteriori elementi probatori, al contrario di quanto svolto nella 30 sentenza di appello, la quale contiene una loro lettura complessiva. Inoltre, il giudice di appello ha ritenuto, sulla base di plausibile motivazione, che non era circostanza decisiva, rispetto al complessivo quadro probatorio a carico di ME OF, l'impreciso ricordo delle armi adoperate, elemento questo ritenuto dallo stesso giudice di appello come non attinente al nucleo essenziale. Alla luce di quanto finora esposto, non risulta che la sentenza impugnata sia affetta da vizi di motivazione o da violazione di legge, nella parte in cui, in applicazione dei criteri di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ha affermato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono attendibili e convergenti sul nucleo essenziale del fatto. 11. Per quanto concerne le statuizioni relative alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, deve rilevarsi che, per quanto concerne le parti civili LL LF, OB SG e IA SG, non è stata svolta attività di difesa alla odierna udienza. Ha o depositato una nota spese e \\ note conclusionali. Non può perciò disporsi nei loro confronti la rifusione delle spese, in virtù di quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni che qui si condividono, secondo la quale nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608-02; Sez. 5, n. 19177 del 31/01/2022, Musso, Rv. 283118-01). 12. In conclusione, il ricorso di ME OF deve essere rigettato, per le ragioni sopra esposte. Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che hanno concluso, spese che vanno pagate allo Stato per quanto riguarda CE RR, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minori AL AZ e EL AZ, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, e che per le altre parti civili si reputa giusto liquidare nella misura indicata nel seguente dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva svolta. 31
P. Q. M.
Rigetta il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili RR CE in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie minori AZ AL e AZ EL, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile AZ DO, che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre accessori di legge. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Centro studi ed iniziative culturali PI La RE, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge e dalla parte civile Associazione Paolo Vive, che liquida in complessivi euro 2.800,00, oltre accessori di legge. Rigetta l'istanza di liquidazione delle parti civili LF LL, SG OB ed SG IA. Così deciso in Roma, 23 novembre 2022.