Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/2003, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
I E D A ) S 4 A O 7 S T . R n S A T T O 7 S 8 P I 9 1 A M G R o I E ' z T r L REPUBBLICA ITALIANA R L a L m A I A D D 6 I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO , E N e T g O G g L N e O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L L E Oggetto S 9 C A 1 E . B t D SEZIONE PRIMA CIVILE0 4 06 6 /03 r Rijsezio A ( Composta dag R.G.N. 4775/00 AngeloDott. Dott. Vincenzo Consigliere PROTO 9353 Cron. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere - Rel. Consigliere - Ud. 07/10/02FITTIPALDI Dott. Onofrio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 157, presso l'avvocato ARMANDO MONTARSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
RA PA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso l'avvocato MASSIMO MINZI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
2002
- controricorrente -
1791 avverso la sentenza n. 3325/99 della Corte d'Appello di 1 ply ROMA, depositata il 15/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2002 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Montarsolo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 9/2/95 il sig. BR Pier- giorgio adiva il Tribunale di Roma chiedendo che venis- se pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la signora VI AO e venisse al- tresì accertato il suo obbligo a corrispondere un asse- gno mensile di sole £ 800.000 quale contributo al man- tenimento dei figli NI e TO, escludendo qual- siasi diritto della moglie ad ottenere un assegno di- vorzile. Costituitasi, la moglie spiegava fra l'altro domanda per la modifica, in senso riduttivo, delle fa- coltà di visita del padre ai figli, nonché per l'attri- buzione di un assegno mensile. Con sentenza de l 14/3-27/5/1997, il Tribunale di Roma, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e, ritenuta l'autosufficienza economica dei 2 Ң coniugi, condannava il MA a corrispondere al- la VI un assegno mensile di £ 1.400.000 mensili per il mantenimento dei figli. appello avversO tale sentenza la Proponeva chiedeva che venisse riconosciuto anche a VI e lei un assegno a carico del marito, sottolineando fra l'altro come di contro a quanto argomentato in sentenza con il portare a £ 1.400.000 l'assegno per i figli, 1'importo delle contribuzioni а carico dell'ex marito fosse stato nei fatti ridotto, posto che quello fissato originariamente in separazione ( £ 1.200.000 mensili nel 1991), era già di per sé stesso lievitato, di fat- in ragione degli aggiornamenti ISTAT, a £ 1470.928. to, RA concludeva pertanto chiedendo che il La MA venisse condannato a corrisponderle, per il mantenimento suo e dei figli, il complessivo importo di £ 2.200.000 al mese. Costituitosi, il MA chiedeva il rigetto dell'appello e, in via incidentale, che il suo contri- buto per il mantenimento dei figli venisse portato a £ 1.000.000 mensili. La Corte d'Appello, con sentenza del 29/9/99- 15/11/99, in accoglimento dell'appello principale ed in rigetto di quello incidentale, rilevato come la IA avesse comprovato un decremento del suo reddito a de- 3 fly correre dal 1997 e come, anche sulla base di quanto do- cumentalmente provato, si potesse affermare che la VI non fosse in grado di godere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, fis- sava, con decorrenza dal giugno 1997, in £ 600.000 men- sili l'importo dell'assegno divorzile. Ricorre per cassazione il MA, sulla base di 4 motivi. Resiste con controricorso la VI. MOTIVI DELLA DECISIONE Il I ed i II motivo di ricorso vanno esaminati unitariamente siccome intimamente connessi fra loro. Con il I primo di essi il ricorrente deduce VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 6 LEGGE N. 898/70, lamentando come la corte di Appello A avrebbe omesso di tenere nella dovuta considerazione il profilo per cui i presupposti per l'accoglimento della domanda di concessione di un assegno divorzile siano la mancanza, in capo all'eventuale beneficiario, di mezzi adeguati, ° comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, e tutti gli altri criteri ( con- dizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contribu- to alla conduzione familiare, e reddito di entrambi ) incidano unicamente sulla quantificazione dell'assegno. Più in particolare, si renderebbe del tutto evidente la 4 - a dire lacunosità e l'illogicità di una decisione che del ricorrente avrebbe giustificato l'attribuzione dell'assegno alla VI esclusivamente sulla base della notevole diminuzione del suo reddito, omettendo del tutto di svolgere le dovute considerazioni in ordi- ne alle potenzialità reddituali della medesima ( psico- loga ). Con il II motivo il ricorrente, deducendo INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE OMESSA, CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, lamenta, invece, una erronea valutazione delle risultanze pro- cessuali, posto che: 1) l'affermazione secondo cui la IA possiederebbe due immobili, di cui 1 in compro- prietà, sarebbe il frutto niente altro che di un erro- re, posto che, in realtà, entrambi sarebbero di pro- prietà esclusiva della IA 1 come emergente, fra l'altro, da fotocopia dell'atto di acquisto che il ri- corrente produce in questa sede agli atti ), segno ag- quest'ultimo della notevole ca-giuntivo inequivoco pacità reddituale della stessa;
2) l'altra affermazione secondo la quale il reddito della IA sarebbe note- volmente diminuito nel corso degli anni fino a raggiun- gere, nel 1997, £ 21.000.000, sarebbe eclatantemente smentita dalla circostanza per cui, nel 1991, all'epoca della separazione esso era risultato di £ 20.000.000, e 5 а quindi comunque inferiore;
c) l'interpretazione della portata del reddito di esso MA rappresentereb- be il frutto di un fraintendimento in quanto la corte di Appello avrebbe omesso di considerare che l'importo di £ 60.000.000 indicato in dichiarazione andava abbat- tuto dell'importo delle imposte versate ( pari a £ 15.000.000). Entrambi i motivi non pos- sono trovare accoglimento alcuno, siccome essi, al di là del loro apparente tenore, si rivelano, in realtà, del tutto inammissibili, posto che, al di là della de- dotta violazione di legge, ed al di là del dedotto vi- zio di motivazione, essi non si rivelano tesi ad altro che a provocare un inammissibile sindacato di merito sulle valutazioni poste concretamente dalla Corte di Appello di Roma a fondamento della decisione con la quale ha riconosciuto alla VI l'assegno divorzia- le e ne ha fissato la misura nell'importo di £ 600.000 mensili.. Va più in particolare posto in luce come, di contro a quanto dedotto dal ricorrente, la pronuncia dei giudici della Corte territoriale sia immune da vizi giuridici di sorta, posto che - quand' anche in forma concisa, e diluita spesso fra i vari capi della deci- sione essi hanno provveduto sia ad una valutazione 6 н comparata delle posizioni reddituali ed economiche dei due coniugi, sia a compiere una valutazione prognostica sulle attuali capacità reddituali della VI va- lutate come degradanti, sia a correlare l'attuale po- sizione economica e reddituale della VI al tenore di vita da essa tenuto in costanza di matrimonio, giun- gendo, su questa base, alla conclusione della spettanza dell'assegno divorziale ( di contenuto importo ). Ciò premesso, va rilevato, più in particolare, come: a) quanto poi al merito più proprio delle valuta- zioni e delle conclusioni concretamente tratte in pro- posito dalla Corte territoriale, esso si renda di per sé del tutto insindacabile in questa sede di legittimi- tà, siccome attinente all'area del giudizio di mero Он fatto precluso а questa Corte;
b) non si rinvengano il per- neppure vizi motivazionali di sorta, posto che -corso argomentativi si appalesa di per sé immune da - vizi logico giuridici;
c) quanto poi, più in particola- re, alle doglianze sollevate in ordine a supposti er- rori in cui sarebbe concretamente incorsa la corte di Appello di Napoli nella ricostruzione concreta della composizione concreta del patrimonio immobiliare della VI, e circa la entità effettiva del reddito di esso MA, esse identificano in realtà meri er- 7 На . rori di fatto da far valere al più con 10 strumento della revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. Non migliore sorte meritano il III ed il IV motivo. Con il primo di essi il MA, nel dedurre VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE degli artt. 112-115 e ULTRAPETIZIONE, lamenta, più in particola- 345 c.p.c. come la corte di Appello: 1) nel fondare il rico- re, noscimento dell'assegno divorzile, sull'impossibilità della VI di godere di un tenore di vita analogo a quello goduto in matrimonio, avrebbe trascurato di con- siderare: a) come, nella sua domanda, la ex moglie non avesse giammai dedotto un tal profilo;
b) come alcunché fosse stato comprovato o accertato in ordine al tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
2) avrebbe altresì omesso di considerare come la VI, nelle conclusioni rassegnate innanzi al Tribunale, avesse ri- chiesto la determinazione dell'assegno in misura non inferiore a £ 1.800.000 per il mantenimento proprio e quello dei figli, con ciò individuando un importo di che la Corte di Appello avrebbe perciò finito per supe- rare. Il motivo si rivela in parte infondato ed in parte inammissibile;
inammissibile nella parte in cui pretende di contrapporre alle valutazioni del 8 materiale probatorio compiuto dalla Corte territoriale, una ricostruzione meramente alternativa del materiale medesimo;
infondato nel momento in cui, di contro а quanto si sostiene da parte del ricorrente: a) nessun vizio di ultrapetizione ha modo di configurarsi nella impugnata sentenza, posto che, a prescindere dal profi- determinazione dell'entitàlo per cui, in sede di dell'assegno di mantenimento per i minori, il giudice non incontra alcun limite nella quantificazione operata in domanda dalla parte richiedente, da un lato, in se- de di formulazione della domanda riconvenzionale, la VI si era limitata ad indicare nell'importo di £ 1.800.000 mensili solo la misura minima dell'assegno richiesta per sè e per il figli, ed, in sede di atto di appello, aveva provveduto a quantificare tale importo minimo in £ 2.200.000 mensili;
b) nessun profilo di ul- trapetizione abbia modo di configurarsi neppure in re- lazione al profilo di una supposta valutazione compiuta di ufficio dei profili attinenti alla impossibilità della VI di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
ed infatti la deduzione di un tal profilo non richiede l'adozione di formule 'sacramentali", e può ritenersi implicita nello stesso complesso argomentativo sviluppato dalla parte che richieda l'attribuzione dell'assegno divor- 9 ziale ed al riguardo sottolinei - ad esempio - il dete- riorarsi delle sua condizioni economiche. Del tutto inammissibile si rivela invece il IV nel dedurre motivo con il quale il ricorrente, ILLOGICITA', CONTRADDITTORIETA' E CARENZA DI MOTIVAZIONE SUL MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO INCIDENTALE ERRORE MATERIALE OMESSO ESAME DI UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA, lamenta come la mo- tivazione con la quale è stato rigettato l'appello in- contraddittoria in quanto cidentale sarebbe del tutto trascinantesi dietro - a dire del ricorrente - un erro- re di partenza rappresentato dalla mancata considera- zione del profilo per cui tutta la decisione del Tribu- nale in ordine all'ammontare dell'assegno di contributo al mantenimento dei figli sarebbe, in realtà, viziata dall'equivoco di ritenere che l'assegno per i minori fosse stato fissato, in sede di separazione, in £ 1.200.000, e non in £ 800.000. Il motivo, infatti, così come formulato, pecca del tutto di pertinenza rispetto agli effettivi conte- nuti della sentenza impugnata, la quale, al di là di quelli che possano rivelarsi gli equivoci in cui possa- no essere eventualmente incorsi i giudici di primo gra- do, ha autonomamente motivato sul punto ed ha avuto ben presente come l'assegno di contributo al manteni- 10 14 mento dei minori, in sede di separazione, fosse stato di 800.000 lire. Dall'integrale rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese di questa fase del giudizio in favore della resistente ' spese che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso: Condanna il ricorrente alle spese di questa fase di giudizio in favore della VI, che liquida in euro 1.620/00, di cui 1.500/00 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della I se- zione civile della Suprema Corte di Cassazione il 7 ot- tobre 2002. 11/Presidente Il consigliere estensore"clate" o l e M CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositate in Cancelleria # 20 MAR. 2003 IL CANC ERE Luisa Passinety IL CANCELLIERE DI STA E O PO A TR S LL'IM marzo 1987 n.74) S IS TA EG DA A R R I ESENTE LT D , A LO I 6 N L G (Art.19 Legge O O B A D 11