CASS
Sentenza 9 maggio 2023
Sentenza 9 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2023, n. 19451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19451 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NT IO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 27/10/2022; visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto che venga accolto il primo motivo di ricorso con annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio sul punto;
sentiti i difensori del NT - Avvocati Domenico Naccari e Angelo Staniscia - che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19451 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza in data 27 ottobre 2022 ha ordinato la consegna di NT IO agli Stati Uniti in accoglimento della richiesta di estradizione processuale oggetto di mandato di arresto internazionale, emesso dal Tribunale distrettuale degli Stati Uniti - distretto meridionale di New York nei confronti del predetto, indagato per il solo delitto di associazione per delinquere (conspiracy) finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti, punito dal Titolo 18 dello US Code - sezione 1956. 2. Avverso detta sentenza NT, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso con il quale vengono dedotti tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento al mancato rispetto di quanto stabilito dall'articolo 704 comma 1 cod. proc. pen., e conseguente nullità assoluta della celebrazione del giudizio innanzi alla Corte di appello. E ciò in quanto, all'esito dell'interrogatorio dell'interessato da parte del Consigliere delegato, non è stato emesso e notificato il prescritto decreto di citazione da parte del Presidente della Corte di appello per la celebrazione del giudizio di estradizione;
decreto che - si rileva - non può essere validamente sostituito dall'avviso orale dato nell'udienza relativa alla fase cautelare nella quale si è proceduto all'audizione della persona di cui è richiesta l'estradizione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto la stessa ha delibato favorevolmente la richiesta di estradizione in riferimento a fattispecie delittuose per le quali si era già pronunciata - in forma negativa - l'Autorità giudiziaria ungherese che aveva ricevuto una identica richiesta da parte degli Stati Uniti. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata valutazione da parte della Corte di Appello di Firenze della identità degli atti posti a base del procedimento celebratosi in Italia per il delitto di riciclaggio, e non anche per il delitto di associazione per delinquere, nei confronti del ricorrente e rispetto al quale è stata emessa sentenza irrevocabile di condanna attualmente in fase di esecuzione. Si evidenzia al riguardo che la sentenza impugnata non si è interrogata sulle ragioni per le quali nel procedimento penale interno non è stato contestato anche il delitto associativo. Sul punto sarebbe stato necessario procedere ad 2 una integrazione istruttoria del materiale posto a fondamento della richiesta di estradizione per verificare se in relazione alla "conspiracy" vi fossero elementi ulteriori rispetto a quelli oggetto del giudizio italiano (nel quale appunto non si è ritenuto di contestare l'art. 416 c.p.) altrimenti essendosi in presenza di un'ipotesi di bis in idem. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso - che ha natura pregiudiziale - è fondato. 2. E' pacifico che all'esito dell'audizione dell'estradando il Consigliere delegato ha disposto il rinvio all'udienza di trattazione della richiesta di estradizione con un mero avviso orale. Non è stato quindi emesso e notificato il decreto di citazione previsto dall'art. 704 comma 1 cod. proc. pen. Tale disposizione prevede che scaduto il termine previsto dall'art. 703 comma 5 il presidente della Corte di appello fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta la estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. 3. Questa Corte - in riferimento alla disciplina previgente alla modifica normativa del 2017 - ha già ritenuto che, in tema di estradizione per l'estero, l'omessa notifica all'estradando dell'avviso di comparizione dinanzi al Procuratore generale, ai sensi dell'art. 703, comma secondo, cod. proc. pen., determina una nullità per violazione del diritto di difesa, con conseguente invalidità degli atti successivi (Sez. 6, n. 17952 del 12/04/2013, Mizga, Rv. 256563, ove si è precisato che «l'assenza di una regolare notificazione all'interessato ha comportato una nullità per violazione del diritto di difesa e, dunque, l'invalidità della successiva requisitoria del P.G., da valere come atto propulsivo del procedimento, dunque degli atti compiuti nel procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Firenze e della sentenza oggetto dell'odierno ricorso. Nè vi sono dubbi sugli effetti invalidanti dell'omessa notifica all'estradando, nelle forme di legge, dell'avviso di convocazione dinanzi al P.G.»). 4. Come rilevato dal ricorrente e dal Procuratore generale all'odierna udienza, in presenza di una nullità assoluta e non sanabile, come deve essere qualificata quella in oggetto, che concerne la omessa citazione in giudizio del 3 3 I Consigli e est ore Il Presidente soggetto nei cui confronti è in corso la procedura estradizionale, non possono spiegare effetti "sananti" né la pur accertata conoscenza aliunde della data della udienza né la comparizione alla stessa della parte interessata. 4.1. Sotto altro profilo, rileva il Collegio che - come evidenziato dal Procuratore generale - l'assenza del decreto suindicato non può essere supplita dall'avviso dato alle parti a margine 'della udienza, relativa 'alla fase cautelare, tenutasi ex articolo 717 cod. proc. pen. in data 12/08/2022. Per un verso, si tratta infatti di fase autonoma rispetto al procedimento nel quale la decisione sul merito della richiesta di estradizione deve essere assunta;
per altro verso, si ravvisa una carenza di legittimazione del consigliere, che è delegato per il solo compimento delle attività previste dagli articoli 716 ss. cod. proc. pen., ad adottare il decreto che introduce al procedimento nel merito ai sensi dell'articolo 704 cod. proc. pen. 5. Per le suesposte ragioni, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che provvederà ad emettere il decreto di cui all'art. 704 comma 1 cod. proc. pen. e procederà al relativo giudizio sulla richiesta di estradizione. I residui motivi di ricorso sono assorbiti. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp.att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 febbraio 2023
esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto che venga accolto il primo motivo di ricorso con annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio sul punto;
sentiti i difensori del NT - Avvocati Domenico Naccari e Angelo Staniscia - che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19451 Anno 2023 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: GALLUCCI ENRICO Data Udienza: 09/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza in data 27 ottobre 2022 ha ordinato la consegna di NT IO agli Stati Uniti in accoglimento della richiesta di estradizione processuale oggetto di mandato di arresto internazionale, emesso dal Tribunale distrettuale degli Stati Uniti - distretto meridionale di New York nei confronti del predetto, indagato per il solo delitto di associazione per delinquere (conspiracy) finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente dal traffico internazionale di stupefacenti, punito dal Titolo 18 dello US Code - sezione 1956. 2. Avverso detta sentenza NT, a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso con il quale vengono dedotti tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in riferimento al mancato rispetto di quanto stabilito dall'articolo 704 comma 1 cod. proc. pen., e conseguente nullità assoluta della celebrazione del giudizio innanzi alla Corte di appello. E ciò in quanto, all'esito dell'interrogatorio dell'interessato da parte del Consigliere delegato, non è stato emesso e notificato il prescritto decreto di citazione da parte del Presidente della Corte di appello per la celebrazione del giudizio di estradizione;
decreto che - si rileva - non può essere validamente sostituito dall'avviso orale dato nell'udienza relativa alla fase cautelare nella quale si è proceduto all'audizione della persona di cui è richiesta l'estradizione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto la stessa ha delibato favorevolmente la richiesta di estradizione in riferimento a fattispecie delittuose per le quali si era già pronunciata - in forma negativa - l'Autorità giudiziaria ungherese che aveva ricevuto una identica richiesta da parte degli Stati Uniti. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata valutazione da parte della Corte di Appello di Firenze della identità degli atti posti a base del procedimento celebratosi in Italia per il delitto di riciclaggio, e non anche per il delitto di associazione per delinquere, nei confronti del ricorrente e rispetto al quale è stata emessa sentenza irrevocabile di condanna attualmente in fase di esecuzione. Si evidenzia al riguardo che la sentenza impugnata non si è interrogata sulle ragioni per le quali nel procedimento penale interno non è stato contestato anche il delitto associativo. Sul punto sarebbe stato necessario procedere ad 2 una integrazione istruttoria del materiale posto a fondamento della richiesta di estradizione per verificare se in relazione alla "conspiracy" vi fossero elementi ulteriori rispetto a quelli oggetto del giudizio italiano (nel quale appunto non si è ritenuto di contestare l'art. 416 c.p.) altrimenti essendosi in presenza di un'ipotesi di bis in idem. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso - che ha natura pregiudiziale - è fondato. 2. E' pacifico che all'esito dell'audizione dell'estradando il Consigliere delegato ha disposto il rinvio all'udienza di trattazione della richiesta di estradizione con un mero avviso orale. Non è stato quindi emesso e notificato il decreto di citazione previsto dall'art. 704 comma 1 cod. proc. pen. Tale disposizione prevede che scaduto il termine previsto dall'art. 703 comma 5 il presidente della Corte di appello fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla persona della quale è richiesta la estradizione, al suo difensore e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente, almeno dieci giorni prima, a pena di nullità. 3. Questa Corte - in riferimento alla disciplina previgente alla modifica normativa del 2017 - ha già ritenuto che, in tema di estradizione per l'estero, l'omessa notifica all'estradando dell'avviso di comparizione dinanzi al Procuratore generale, ai sensi dell'art. 703, comma secondo, cod. proc. pen., determina una nullità per violazione del diritto di difesa, con conseguente invalidità degli atti successivi (Sez. 6, n. 17952 del 12/04/2013, Mizga, Rv. 256563, ove si è precisato che «l'assenza di una regolare notificazione all'interessato ha comportato una nullità per violazione del diritto di difesa e, dunque, l'invalidità della successiva requisitoria del P.G., da valere come atto propulsivo del procedimento, dunque degli atti compiuti nel procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Firenze e della sentenza oggetto dell'odierno ricorso. Nè vi sono dubbi sugli effetti invalidanti dell'omessa notifica all'estradando, nelle forme di legge, dell'avviso di convocazione dinanzi al P.G.»). 4. Come rilevato dal ricorrente e dal Procuratore generale all'odierna udienza, in presenza di una nullità assoluta e non sanabile, come deve essere qualificata quella in oggetto, che concerne la omessa citazione in giudizio del 3 3 I Consigli e est ore Il Presidente soggetto nei cui confronti è in corso la procedura estradizionale, non possono spiegare effetti "sananti" né la pur accertata conoscenza aliunde della data della udienza né la comparizione alla stessa della parte interessata. 4.1. Sotto altro profilo, rileva il Collegio che - come evidenziato dal Procuratore generale - l'assenza del decreto suindicato non può essere supplita dall'avviso dato alle parti a margine 'della udienza, relativa 'alla fase cautelare, tenutasi ex articolo 717 cod. proc. pen. in data 12/08/2022. Per un verso, si tratta infatti di fase autonoma rispetto al procedimento nel quale la decisione sul merito della richiesta di estradizione deve essere assunta;
per altro verso, si ravvisa una carenza di legittimazione del consigliere, che è delegato per il solo compimento delle attività previste dagli articoli 716 ss. cod. proc. pen., ad adottare il decreto che introduce al procedimento nel merito ai sensi dell'articolo 704 cod. proc. pen. 5. Per le suesposte ragioni, si impone l'annullamento della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze che provvederà ad emettere il decreto di cui all'art. 704 comma 1 cod. proc. pen. e procederà al relativo giudizio sulla richiesta di estradizione. I residui motivi di ricorso sono assorbiti. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp.att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 febbraio 2023