Sentenza 24 gennaio 2007
Massime • 1
L'abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico "antiabbaio" integra il reato di maltrattamento di animali, di cui all'art. 544 ter cod. pen., atteso che ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali.
Commentari • 6
- 1. Collare antiabbaio al cane è reato (Cass. 35847/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 agosto 2023
E' reato (per il padrone) dotare il cane di un collare antiabbaio che determinano in automatico scosse elettriche ad ogni abbaio. Cassazione penale sez. III, ud. 10 maggio 2023 (dep. 28 agosto 2023), n. 35847 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 settembre 2022, il Tribunale di Treviso ha condannato NA alla pena di Euro 3.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 727 c.p.. 2. A mezzo del difensore fiduciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi - in parte sovrapponibili - il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, e la violazione della legge incriminatrice. In particolare, il ricorrente lamenta che la sentenza sii fondi su una …
Leggi di più… - 2. La responsabilità del proprietario di un animale domesticoCristina Malavolta · https://www.diritto.it/ · 15 luglio 2021
Le recenti pronunce di condanna in ambito civile e penale, hanno condotto l'autore a svolgere una disamina delle responsabilità più comuni in tema di possesso e detenzione di animali d'affezione – nella specie, di cani. SOMMARIO: Premessa Le sanzioni amministrative delle ordinanze comunali 2.2 L'ingresso dei cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico a) L'ingresso dei cani nei parchi e nei giardini pubblici b) Il trasporto dei cani in auto e sui mezzi pubblici c) L'ingresso dei cani in negozio o al ristorante d) L'ingresso dei cani in spiaggia La responsabilità sotto il profilo civilistico a) La responsabilità ex 2052 c.c. b) Responsabilità per rumori e odori molesti c) Risarcimento …
Leggi di più… - 3. Collare antiabbaio e da addestramento sono reato (Cass. 21932/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 aprile 2018
L'uso del collare antiabbaio configura il delitto di maltrattamento di animali, mentre per il collare per addestramento si configura la contravvenzione di trattamento incompatibile e produttiva di gravi sofferenze con la natura dell'animale. La differenza è evidente perchè con il delitto di cui all'art. 544 ter cod. pen. si punisce chi con dolo, "con crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale o lo sottopone a sevizie o comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche", con la contravvenzione dell'art. 727 cod. pen. si punisce, invece, chiunque "detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi …
Leggi di più… - 4. Collare anti-abbaio, per la Cassazione è reatoFrancesca Servadei · https://www.studiocataldi.it/ · 23 febbraio 2018
Avv. Francesca Servadei - Con una succinta sentenza la III Sezione dalla Corte di Cassazione, con pronuncia del 24 gennaio 2018, n. 3290 (sotto allegata), ha inquadrato la fattispecie di chi utilizza il collare anti-abbaio nel reato di abbandono di animali di cui all'articolo 727 del Codice Penale. La vicenda L'imputato lamentava la carenza probatoria e la mancanza di motivazione. Gli Ermellini di Piazza Cavour rievocavano un precedente orientamento, sempre espresso dalla III Sezione Penale, la sentenza 38034/2013, affermando che il cane non solo pativa sofferenze fisiche, ma anche patimenti psichici. Per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 727 i Supremi Giudici affermavano che …
Leggi di più… - 5. Collare anti-abbaio va bandito, utilizzarlo è reatoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 21 febbraio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2007, n. 15061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15061 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 24/01/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - N. 00075
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 044725/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR IE, N. IL 01/12/1949;
avverso ORDINANZA del 29/09/2006 TRIB. LIBERTÀ di VICENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARMO MARGHERITA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FAVALLI Mario, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv. GRAZIANI Gianfranco che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza disponeva il sequestro preventivo del cane meticcio di AR LL, indagata in relazione ai reati di cui all'art. 544 ter c.p., perché in Carrè, fino all'8 luglio 2006, maltrattava il proprio cane meticcio abusando del collare coercitivo di tipo elettrico antiabbaio apposto sul collo dell'animale. Il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 29 settembre 2006, respingeva il gravame proposto dalla AR.
Proponeva ricorso per Cassazione la AR chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di sequestro.
Con il primo motivo la ricorrente deduce che l'art. 727 c.p., non prevede la misura della confisca, sicché doveva ritenersi che il sequestro era stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari 1 confermato dal Tribunale di Vicenza in assenza dei requisiti di cui all'art. 321 c.p.p., comma 2. Il motivo è infondato e va respinto.
La ricorrente è stata originariamente indagata in ordine al delitto di cui all'art. 544 ter c.p., che, ai sensi dell'art. 544 sexies c.p., prevede la confisca obbligatoria dell'animale in caso di condanna.
Peraltro, anche se il Tribunale per il riesame, nella parte motiva, ha richiamato soltanto l'art. 727 c.p., ipotesi contravvenzionale, ha comunque ritenuto che il collare in questione, di tipo elettrico, è un congegno che causa al cane un'inutile e sadica sofferenza, rendendolo aggressivo nei confronti di chiunque ed ha confermato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari. Pertanto, pur dovendo demandarsi al successivo giudizio di merito la definitiva qualificazione giuridica del fatto, deve comunque ritenersi legittimo il sequestro preventivo avente lo scopo di evitare il protrarsi di una situazione di inutile sofferenza dell'animale costituente reato.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che con ordinanza del 5 luglio 2005 il Ministero della salute aveva previsto che l'uso del collare elettrico e di analogo strumento che provocasse effetti di dolore sui cani rientrasse nella disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 727 c.p.. Peraltro l'efficacia di detta ordinanza era stata limitata nel termine di un anno a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2005.
Doveva quindi concludersi che alla data dell'accertamento l'uso del collare antiabbaio non fosse penalmente sanzionato. Anche il secondo motivo è infondato.
L'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali e nel caso in esame il referto medico del veterinario richiamato nella richiesta di sequestro preventivo attestava lo stato di sofferenza dell'animale. In proposito questa Corte ha precisato che costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'art. 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cass sez. 3^, sent. n. 43230 del 12 novembre 2002). Va quindi respinto anche il secondo motivo di impugnazione. Consegue al rigetto del ricorso l'obbligo della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007