Sentenza 13 giugno 2000
Massime • 1
In materia di tutela urbanistica, finché permangono finalità probatorie connesse alla pendenza di un processo penale l'immobile abusivo non può essere dissequestrato al solo fine di consentire l'esecuzione della sanzione demolitoria, la quale può essere disposta dal giudice esclusivamente con la sentenza di condanna per costruzione abusiva eseguita in assenza della concessione edilizia ovvero in totale difformità della stessa. (Nel caso di specie la Corte ha annullato l'ordinanza del P.M., che, dopo la convalida del sequestro probatorio, aveva disposto il dissequestro "ai soli fini demolitori delle opere abusivamente realizzate" con la prescrizione di provvedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/06/2000, n. 2403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2403 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ANTONIO ZUMBO Presidente del 13/06/2000
1. Dott. GUIDO DE MAIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CLAUDIA SQUASSONI Consigliere N. 2403
3. Dott. ALDO FIALE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE Consigliere N. 33639/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da GA TO, n. a Norcia il 19.1.1933 avverso L'ordinanza 27.7.1999 della Pretura Circondariale di Roma Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale;
Lette le richieste del P.M. il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
In data 7.6.1999 vigili urbani del Comune di Roma eseguivano il sequestro di opere edilizie in corso di esecuzione al n. 55 della via Appia Antica, ipotizzando nei confronti di GA TO - legale rappresentante della s.n.c. "Azienda agricola Appia Antica" - il reato di cui all'art. 20, lett. e), legge n. 47/1985. Il P.M. convalidava il sequestro probatorio, ma - con successivo provvedimento del 21.6.1999 - disponeva autonomamente il dissequestro "ai soli fini demolitori delle opere abusivamente realizzate", con prescrizione di provvedere, entro 20 giorni, alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Il GA presentava opposizione ex art. 263, 5^ comma, c.p.p. ed il G.I.P. della Pretura di Roma, in esito al procedimento camerale, con ordinanza 27.7.1999, rigettava il gravame sul rilievo dell'inconferenza delle motivazioni poste a fondamento dell'istanza in quanto concernenti "vicende di carattere amministrativo estranee al provvedimento impugnato".
Avverso tale ordinanza il GA ha proposto ricorso, lamentando, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, che:
-- in sede di opposizione egli aveva addotto fatti attinenti strettamente al processo penale, eccependo la violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova, nonché la vanificazione delle finalità di cui all'art. 253 c.p.p. perseguite con il sequestro probatorio;
-- la necessità di conservare il sequestro si poneva anche nell'interesse di esso indagato, per l'accertamento della natura e dell'entità degli interventi edilizi realizzati e per definirne l'esatta qualificazione giuridica, eventualmente con la richiesta di ammissione di perizia;
-- la demolizione delle opere ritenute abusive può essere disposta dal giudice soltanto a seguito di sentenza di condanna, secondo la previsione dell'art. 7, ultimo comma, della legge n.47/1985;
-- in data 1.3.1995 era stata presentata rituale domanda di condono, il cui esito non poteva essere compromesso da un provvedimento emanato inopinatamente non da un giudice, ma da un'autorità giudiziaria competente soltanto ad eseguire e non a disporre la demolizione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il provvedimento impugnato - sostanzialmente privo di motivazione - ha eluso le problematiche esposte dall'impugnante concernenti il permanere delle esigenze cautelari e la possibilità, da parte dell'autorità giudiziaria, di ordinare la demolizione di opere edilizie anteriormente all'accertamento della loro illiceità ed alla pronunzia di una sentenza di condanna.
L'esigenza probatoria del "corpo del reato" è in re ipsa ed esso può essere restituito all'avente diritto soltanto quando non appaia più necessario il mantenimento del sequestro per finalità di prova. Esatte devono ritenersi, in proposito, le argomentazioni del ricorrente secondo le quali, nell'ambito delle esigenze probatorie, oltre alle finalità dimostrative delle ipotesi di accusa, sono da ricomprendersi anche i diritti della difesa che, in tesi, dalla permanenza del vincolo può trarre elementi utili per dimostrare la non configurabilità del reato o, se del caso, la estraneità ad esso dell'indagato.
La demolizione prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 47/1985 può essere disposta soltanto dal giudice ed esclusivamente in caso di condanna per costruzione eseguita in assenza della concessione edilizia ovvero in totale difformità dalla stessa.
Finché permangono, inoltre, finalità probatorie connesse alla pendenza di un processo penale, l'immobile, abusivo non può essere dissequestrato al solo fine di consentire l'esecuzione della sanzione demolitoria amministrativa.
Non si pone in dubbio, al riguardo, che:
-- l'autorità amministrativa è titolare, indipendentemente dall'instaurazione di un giudizio penale e dall'esito di esso, di autonomi poteri di valutazione della fattispecie edilizia abusiva e può comunque adottare, nell'ambito della propria sfera di apprezzamento, i necessari provvedimenti sanzionatori;
-- l'iniziativa dell'Amministrazione, in materia di adozione dei provvedimenti repressivi, è del tutto svincolata da quella dell'autorità giudiziaria penale, sicché l'ordine di demolizione del Comune può essere adottato anche nella pendenza del giudizio penale, dovendosi intendere il termine assegnato per la riduzione in pristino come decorrente dalla data del dissequestro;
-- lo stesso indagato/imputato ben può richiedere all'autorità giudiziaria il dissequestro, al solo fine di eliminare l'abuso in ottemperanza dell'ingiunzione a demolire notificatagli dal Comune. Ciò che conta, però, è che il sequestro non sia più
necessario per fini probatori.
Profilo irrilevante, ai fini che ci riguardano, è invece quello inerente all'intervenuta presentazione di una domanda di condono edilizio, tenuto comunque conto che la prevalente giurisprudenza amministrativa considera illegittima l'ordinanza di demolizione di opere abusive in pendenza di una domanda di concessione in sanatoria ed in mancanza di una pronuncia di rigetto sulla domanda (vedi Cons. Stato, Sez. V: 14.6.1994, n. 654 e 17.1.1994, n. 26). Alla stregua dei principi dianzi enunciati il G.I.P. avrebbe dovuto decidere sull'opposizione proposta ex art. 263, 5^ comma, c.p.p. A tali principi, invece, non si è conformata l'ordinanza impugnata, sicché la stessa deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuova delibazione
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 127 e 263 c.p.p., annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2000